TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400196
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00196/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00369/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2013, proposto da
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Campo Manin 4255, e con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N O e G G, con domicilio eletto presso la sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del provvedimento del dirigente del settore edilizia di iniziativa privata e agibilità terraferma del Comune di Venezia prot. n. 2013/47207 del 28 gennaio 2013, con cui si ordina alla ricorrente di non effettuare di cui alla DIA presentata il 10 settembre 2012 e si diffida la Società a rimuovere la S.R.B. sita in Malamocco n. 74/A;

2) di ogni altro atto procedimentale, connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 10 settembre 2012 la società Vodafone Omnitel N.V. (in seguito, Vodafone) presentava al Comune di Venezia denuncia di inizio attività per la riconfigurazione di una stazione radio base “ già esistente ”, ai sensi dell’art.87- bis del d.lgs. n. 259 del 2003, con la sostituzione di due nuove celle settoriali di altezza m 1,40 di analoghe dimensioni alle preesistenti, presso gli impianti sportivi in via Malamocco a Lido di Venezia.

1.1. Il Comune di Venezia, acquisito il parere “ favorevole-condizionato ” dell’Arpav, con provvedimento del 28 gennaio 2013 respingeva la denuncia di inizio attività e diffidava Vodafone dall’eseguire i lavori e dal mantenere in essere le strutture illegittimamente presenti, evidenziando

che il titolo abilitativo allegato – il provvedimento unico p.g. 2004/402242 del 4 novembre 2004 – “ si riferisce ad una installazione ‘provvisoria’ dell’impianto, limitata ad un periodo di 24 mesi ”.

Pertanto, vista la comunicazione di fine lavori presentata in data 6 giugno 2007, “ il periodo di 24 mesi, per l’installazione provvisoria per impianti radioelettrici … è ampiamente scaduto, venendo meno la legittimità in essere dello stesso, nonché di qualsivoglia modifica/riconfigurazione ”.

2. Con il ricorso in esame Vodafone ha impugnato tale provvedimento di reiezione della scia sulla base dei seguenti motivi.

I - Violazione di legge. Violazione dell'art. 87-bis del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e ss.mm.ii..

Il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’ 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’adozione delle misure inibitorie.

Inoltre non potrebbe integrare un provvedimento in autotutela in quanto mancherebbe una valutazione comparativa degli interessi coinvolti.

II - Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Con il provvedimento unico p.g. 2004/402242 del 4 novembre 2004 – sostiene la ricorrente - il Comune non avrebbe autorizzato la realizzazione della stazione radio base in via temporanea, a mezzo di un titolo edilizio sottoposto ad un termine di efficacia temporale, ma avrebbe apposto un onere, consistente nella presentazione, trascorso un determinato periodo di tempo, di un nuovo progetto, che, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, potesse consentire la riduzione dell'impatto visivo ed ambientale dell'impianto realizzato, che avrebbe pertanto dovuto essere sostituito.

L’impianto avrebbe avuto carattere di stabilità e la rimozione dell’infrastruttura sarebbe stata prevista soltanto nel caso in cui le sue componenti fossero risultate sostituibili con strutture meno impattanti. Vodafone non avrebbe presentato un nuovo progetto nel termine previsto perché non si sarebbero verificate tali condizioni. In ogni caso spetterebbe all’Amministrazione valutare se agire per l’adempimento o disporre la decadenza dal titolo.

Il carattere stabile del titolo troverebbe conferma: nell’istanza congiunta di Tim e di Vodafone del 13 ottobre 2004;
nel parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia;
nelle prescrizioni inserite nel provvedimento unico del 28 ottobre 2005 e nel successivo provvedimento del 4 novembre 2005.

3. Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte.

4. In vista della discussione del ricorso la ricorrente ha depositato memoria e replica in cui ha sviluppato le sue difese.

5. All’udienza di smaltimento del 14 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. E’ infondato il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato oltre il termine decadenziale di cui all’ 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 e comunque senza i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.

6.1. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ai fini del decorso del termine di controllo “ordinario” sulla s.c.i.a./d.i.a. è necessario che sussistano nella loro interezza i presupposti di efficacia della s.c.i.a./d.i.a., ossia che risulti debitamente comprovato, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso delle certificazioni e dei requisiti richiesti. Il presupposto indefettibile perché la d.i.a o s.c.i.a. possa essere produttiva di effetti è, infatti, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, con la conseguenza che in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all'Amministrazione, sussiste comunque il potere di inibire l'attività dichiarata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 8 maggio 2023, n. 2791;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 novembre 2020, n. 1060).

Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dichiarato di presentare la scia per la “ riconfigurazione di una stazione radio base già esistente ”.

Sennonché – come si vedrà meglio infra nel corso dell’esame del secondo motivo – l’originario provvedimento autorizzatorio assentiva l’installazione della stazione radio base per un periodo di 24 mesi, dalla data di comunicazione di fine lavori, che è intervenuta in data 6 giugno 2007.

Il titolo autorizzatorio è quindi divenuto inefficace in data 6 giugno 2009.

Pertanto in data 10 settembre 2012, allorché la ricorrente ha presentato la scia, non poteva ritenersi legittimamente esistente – come invece dichiarato - alcun impianto.

Sicché non si è perfezionata la fattispecie complessa della scia e il provvedimento di rigetto impugnato non può ritenersi tardivo.

7. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente sostiene che l’impianto avrebbe avuto carattere di stabilità e la rimozione dell’infrastruttura sarebbe stata prevista soltanto nel caso in cui le sue componenti fossero risultate sostituibili con strutture meno impattanti.

7.1. Come rilevato dall’Amministrazione, dagli atti prodotti in giudizio risulta che il Comune aveva autorizzato esclusivamente la realizzazione provvisoria dell’impianto, per la durata di 24 mesi.

In questo senso il dato testuale del provvedimento autorizzatorio (documento n. 5 di Vodafone e documento n. 6 del Comune) risulta inequivocabile.

Nell’oggetto del provvedimento viene indicato: “ Provvedimento conclusivo del procedimento unico n.

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