TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-31, n. 202411194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-31, n. 202411194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411194
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 11194/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10375/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10375 del 2020, proposto da Radiotelevisioni Europee Associate (R.E.A.), Telesolregina S.r.l., Napoli Tivù S.r.l., Libersind – Confsal Sindacato autonomo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato L P, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via delle Milizie n. 114, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

Canale 10 S.r.l., Multi Media Coop. Soc. Coop. a r.l., non costituite in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Rete7 S.p.A., Videomedia S.p.A., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Franca Iuliano, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Antonio Gramsci n. 24 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare

ed eventuale rimessione alla corte costituzionale per la legittimità

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 12 ottobre 2020 recante “ Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.279 del 09-11-2020;

- del Decreto mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0057319. 13-11-2020 “ Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ”;

- nonché ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, i Decreti ministeriali in epigrafe indicati recanti l’individuazione dei potenziali destinatari del contributo straordinario introdotto dall’articolo 195 del D.L. n. 34/2020, da utilizzarsi per la diffusione di messaggi istituzionali rivolti alla prevenzione del contagio da Covid-19, nonché le modalità di accesso allo stesso. Con il medesimo gravame la stessa parte ricorrente deduce, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo 195 del D.L. n. 34/2020, nella parte in cui, nello stanziare l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sull’istituito “Fondo emergenza emittenti locali”, ai fini dell'erogazione del citato contributo, individua le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie dello stesso solo in quelle già inserite nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che, facendone espressa domanda, “si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi”.

II. Il gravame viene affidato ai seguenti motivi di censura e rilievi:

-“ I. Violazione dell’art. 41 d.lgs. 177/2005. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Carenza di motivazione”.

Deduce sul punto la parte ricorrente che i Decreti impugnati restringerebbero illegittimamente la platea dei destinatari del contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 ai soggetti inseriti nelle graduatorie 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 e che tale limitazione violerebbe sia l’art. 41 del D.lgs. n.177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) (il quale dispone che “ Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea (…)”) sia gli l’articoli 3 e 97 della Costituzione.

Conclude il motivo di doglianza la parte ricorrente deducendo, altresì, il difetto di motivazione che inficerebbe la legittimità dei Decreti impugnati, nei quali non sarebbero, in tesi, adeguatamente rappresentate le ragioni poste a fondamento della contestata restrizione della platea delle emittenti aventi accesso al contributo straordinario de quo ;

-“II. Istanza di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 195 del d.l. 1 maggio 2020, n. 34”.

Deduce la parte ricorrente l’incompatibilità della disciplina di cui all’articolo 195 del D.L. n 34/2020 con gli articoli nn. 3 e 97 della Costituzione: la norma recherebbe una “ previsione volta a limitare l’accesso ad un fondo stabilito in occasione di un’emergenza sanitaria globale (che pertanto ha coinvolto tutti e sicuramente tutte le emittenti televisive e radiofoniche locali), tramite il rinvio ad una graduatoria formata in base a requisiti che nulla hanno a che vedere con l’emergenza sanitaria e le difficoltà da covid-19”, e, in quanto tale, sarebbe “contraria ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e, conseguentemente, al principio di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.”.

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