TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2021-10-21, n. 202100897

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2021-10-21, n. 202100897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100897
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2021

N. 00897/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00613/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2021, proposto da
V V, rappresentata e difesa dagli avvocati R A e N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Matteo Grimoldi, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 1600 del 30.6.2021, nella parte in cui commina l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria del concorso straordinario per l’immissione in ruolo di cui ai DD.DD. n. 510/2020 e n. 783/2020, relativamente alla classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie per la regione Liguria;

- del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 1629 del 2.7.2021, recante l’approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A010 per la regione Liguria;

- della comunicazione del Ministero dell’Istruzione in data 10.8.2021, relativa alla cancellazione dell’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente per la classe di concorso A010;

- di ogni altro atto prodromico e/o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che la ricorrente ha impugnato il decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 30.6.2021 n. 1600, nella parte in cui commina la sua esclusione dalla graduatoria della procedura concorsuale per l’immissione in ruolo di cui ai DD.DD. n. 510/2020 e n. 783/2020, relativamente alla classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie per la regione Liguria;

Rilevato che l’Amministrazione contesta alla docente, titolare di laurea in architettura vecchio ordinamento, il mancato possesso di uno dei diplomi di maturità elencati, per la classe A010, nella nota n. 1 della tabella A allegata al D.M. n. 259/2017;

Verificato che il rinvio alla predetta nota n. 1 è inserito in calce non già alla laurea in architettura, bensì ai diplomi di accademia di belle arti e di istituto superiore delle industrie artistiche;

Considerato che il primo titolo accademico risulta diviso dagli altri due da un “punto e virgola”, sì che, già sul piano dell’interpretazione letterale, appare dubbia la necessità che i titoli di istruzione secondaria di cui alla nota n. 1 debbano aggiungersi alla laurea in architettura (mentre per altre classi di concorso, quali A03, A04, A05, A06, A07 e A08, l’applicazione delle note limitative anche alla laurea in architettura è resa inequivoca dal fatto che il titolo in questione è affiancato agli altri mediante una “o” oppure una semplice “virgola”);

Considerato altresì che il richiamo della difesa erariale alla previgente tabella A di cui al D.M. n. 39/1998 (che poneva sullo stesso piano la laurea in architettura, il diploma di accademia di belle arti e il diploma di istituto superiore delle industrie artistiche, separandoli con una “o” disgiuntiva), lungi dal corroborare la tesi della resistente, pare invece confortare l’assunto ricorsuale, perché il MIUR, in sede di revisione dei titoli di accesso al concorso, ha introdotto il citato segno di interpunzione, creando così uno iato fra il titolo universitario e quelli degli istituti di alta formazione;

Ritenuto in ogni caso che il ricorso meriti accoglimento sotto il dirimente profilo dell’affidamento ingenerato nella deducente dal fatto di essere da anni inserita nelle graduatorie scolastiche per le supplenze e di avere ricevuto plurimi incarichi di insegnamento nella classe di concorso in parola (l’ultimo dei quali con contratto del 6 settembre 2021) (cfr. Cons. St., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 864);

Precisato che l’annullamento del provvedimento gravato comporta, oltre al reinserimento della ricorrente in graduatoria, la restituzione della facoltà di esprimere le preferenze per la provincia e per l’istituto di destinazione;

Ritenuto di compensare le spese di lite, in ragione della particolarità della controversia, fatta eccezione per l’importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà esserle rimborsato dall’Amministrazione soccombente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi