TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201785
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2022
N. 01785/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2022, proposto da
Nova Facility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, nei suoi uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Codeal Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Leone Rosso Società Cooperativa Sociale, non costituito in giudizio;
Hilal Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ludovica Bernardi e Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
In via principale per l'annullamento,
previa sospensione cautelare:
- del decreto del Prefetto della Provincia di Treviso di aggiudicazione, a favore della “cooperativa “Codeal società cooperativa sociale” , per conto delle consorziate Hilal società cooperativa con sede legale in Treviso e Leone Rosso, cooperativa sociale con sede legale ad Aosta, del servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, oltre che di gestione dei servizi connessi, su immobile messo a diposizione della Prefettura di Treviso, denominata ex Caserma Serena CIG 8883852297 in data 5 maggio 2022;
- della comunicazione di aggiudicazione della Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo prot. 34524 del 5.052022;
- del verbale del Seggio di gara n. 1 del 15.11.2021;
- del verbale del Seggio di gara n. 5 del 6.12.2021;
- del verbale del Seggio di gara n. 7 del 21.12.2021;
- del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 1.02.2022;
- della nota della Prefettura di Treviso prot. 9787 in data 8.02.2022;
- del verbale del Seggio di gara n. 8 del 8.03.2022;
- del verbale del Seggio di gara n. 9 del 25.03.2022;
- della nota della Prefettura di Treviso prot. 23413 del 25.03.2022;
- della nota della Prefettura di Treviso prot. 29530 del 15.04.2022;
- del verbale del Seggio di gara n. 10 del 21.04.2022;
- della nota della Prefettura di Treviso prot. 30791 del 21.04.2022;
- del verbale del Seggio di gara n. 11 del 3.052022;
- dell'atto della Prefettura di Treviso prot. 42108 in data 1.06.2022;
- del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati, del capitolato speciale e relativi allegati nella parte in cui dovessero essere interpretati a] come contemplanti l'attribuzione di un punteggio premiale aggiuntivo per l'individuazione dei responsabili di settore [come da sub -elemento di valutazione dell'offerta tecnica riportato sub B.1.1 e sub D.1.1. lett. d) dell'allegato 3-ter al capitolato speciale] senza sub ordinare l'attribuzione del punteggio all'integrazione del monte ore della “Tabella dotazione personale” minima - allegato A al capitolato speciale e/o b] come contemplanti i requisiti previsti dal capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di preparazione e fornitura pasti quali requisiti di esecuzione non richiesti al momento della partecipazione alla gara anziché come requisiti di idoneità professionale;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali del Seggio di gara nn. 2 del 18.11.2021, 3 del 23.11.2021, n. 4 del 30.11.2021, n 6 del 13.12.2021;
nonché per la dichiarazione di inefficacia,
- del contratto d'appalto che dovesse essere stato stipulato, medio tempore, tra la Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo – Ministero dell'Interno e Codeal società cooperativa sociale per conto delle consorziate Hilal società cooperativa sociale e Leone Rosso società cooperativa sociale;
in ogni caso, per la condanna,
- della Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo – Ministero dell'Interno al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara a Nova Facility s.r.l. e conseguente stipulazione con il ricorrente del contratto per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, oltre che di gestione dei servizi connessi, su immobile messo a diposizione della Prefettura di Treviso, denominata ex Caserma Serena ovvero sub entro dell'odierna esponente nel contratto di appalto laddove medio tempore stipulato, ovvero, in sub ordine, per equivalente monetario, da quantificarsi in corso di giudizio.
In via sub ordinata per l'annullamento,
previa sospensione,
- della gara e per la sua riedizione e, quindi, per l'annullamento, previa sospensione e comunque previa adozione delle misure cautelari ritenute opportune, di tutti gli atti relativi all'intera procedura aperta “per l'affidamento dei servizi di accoglienza ed assistenza cittadini stranieri richiedenti protezioni internazionale su immobile messo a disposizione della Prefettura di Treviso e denominato ex Caserma Serena, per anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno” (CIG: 8883852297).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Codeal Società Cooperativa Sociale e di Hilal Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento dell’appalto di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione ed al funzionamento di un centro di accoglienza e assistenza di richiedenti protezione internazionale “con capienza sino a 300 richiedenti asilo” , presso l’ex Caserma Serena di Treviso, indetta con decreto del 31.08.2021 dalla Prefettura di Treviso.
L’appalto ha ad oggetto sia lo svolgimento del servizio di gestione del centro collettivo di accoglienza, che la fornitura del kit di prima accoglienza.
All’esito dell’espletamento della procedura, il ricorrente si è classificata seconda, collocandosi dopo Codeal società cooperativa sociale, che ha partecipato per conto delle consorziate Hilal e Leone Rosso.
Con il ricorso in disamina Nova Facility ha impugnato l’aggiudicazione e tutti gli atti di gara per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 17 e 19 del disciplinare; violazione dell’art. 1 del capitolato, dell’allegato 3-ter (punti B e D) e dell’allegato 11 al capitolato, violazione dell’art. 3, L. 241/90 e dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di parità di trattamento, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, per difetto d’istruttoria e per insufficienza di motivazione.
Il ricorrente si duole dell’assegnazione all’aggiudicataria di sei punti per il sub -elemento d) “Individuazione responsabili di settore” .
Ad avviso del ricorrente il punteggio avrebbe potuto essere assegnato soltanto se il concorrente avesse offerto unità aggiuntive di personale, ovvero ore aggiuntive rispetto al minimo previsto, mentre l’aggiudicataria ha offerto la dotazione di personale minima prevista dal bando.
2. violazione degli artt. 17 e 19 del disciplinare;
violazione dell’art. 1 del capitolato, dell’allegato 3- ter (punti B.2 e D.2) e dell’allegato 11 al ridetto capitolato, violazione dell’art. 3, L 241/90 e dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di parità di trattamento, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per contraddittorietà, per difetto d’istruttoria e per carenza e/o insufficienza di motivazione.
Il ricorrente lamenta la sottostima della sua offerta, affermando che:
- avrebbe avuto diritto a tre punti (invece di due) per il sub -elemento D.2 c ( “Disponibilità ad assicurare l’accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino (2 punti tabellari) o presso il centro abitato più vicino (3 punti tabellari”) ), avendo dato la propria disponibilità ad eseguire entrambe le prestazioni previste.
- avrebbe avuto diritto a cinque punti (punteggio massimo) invece di uno per i sub -elementi D.2 b] e D.2 d].
4. Violazione dell’art. 8.1 del disciplinare nonché dell’art. 3 e dell’allegato 3-bis del capitolato speciale ed il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà. L’aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti di capacità tecnico-professionale per l’espletamento del servizio di preparazione pasti.
L’art. 8.1 del disciplinare chiedeva l’iscrizione nei competenti registri “per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” , mentre l’aggiudicataria non svolge attività nel settore della ristorazione. Inoltre, afferma il ricorrente, l’aggiudicataria dovrebbe essere esclusa poiché non in