TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-03-24, n. 202300547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-03-24, n. 202300547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300547
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 00547/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00282/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 282 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E P, rappresentata e difesa dall'avvocato R F, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Grassi n. 4/C;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31/33;
C.I.H.E.A.M - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, non costituito in giudizio;



nei confronti

E G, non costituita in giudizio;



per quanto riguarda il ricorso principale

per l'annullamento

-dell’atto dirigenziale n. 143 del 18.11.2021 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - d.lgs. 19 del 02/02/2021 – L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni – Fogli n.108, 109, 110, 128 e 134-zona ex contenimento”, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 18.11.2021 al 25.11.2021 (all. 1);

-delle note dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) del 5.11.2021 e dell’8.11.2021 con allegati n. 2 rapporti di prova nn. 21/2021 del 26.10.2021 e 22/2021 del 25-29.10.2021 a firma del Resp. Scientifico dott. M. D, con cui sono stati comunicati al Resp. del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 3 alberi di olivo ricadenti in agro di Ostuni di proprietà della ricorrente e identificati con i nn. 1254068, 1259408 e 1254096 (all.ti 2 e 3);

-di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d’interesse

-della del. di G.R. Puglia n. 538 del 6.4.2021 richiamata nella determina gravata, che ha approvato il “Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale” unitamente all’allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e tra gli altri della previsione di cui al par. 7.5), nonché di quella di cui al par. 9.2) nella parte in cui è dato atto che: “La Regione Puglia non si avvale della deroga prevista dal par. 2 dell’art. 13 del Reg. UE 2020/1201, per le piante che sono risultate infette dall’organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore

culturale e sociale”, per quanto e se di sfavore (all. 4);

-della det. n. 39 del 14.5.2021 dell’Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Approvazione delle Procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette”, unitamente all’allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e tra gli altri dei par. 2 e 3 nella parte relativa al monitoraggio e sorveglianza della Piana degli Olivi monumentali, per quanto e se di sfavore (all. 5);

-della det. n. 69 del 27.7.2021 dell’Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del Reg. UE 2020/1201”, per quanto e se di sfavore (all. 6);

-della nota di indirizzo dell’Osservatorio Fitosanitario della R.P. di data e contenuto sconosciuti, per quanto e se di sfavore, richiamata nella determina di espianto gravata con il presente ricorso e già richiesta in copia allo stesso Ente (v. istanza di accesso agli atti del 29.12.2021, all. 7), con cui – per quanto si legge nella determina gravata – è stato disposto di anticipare l’attività di sorveglianza della Piana degli Olivi secolari, regolamentandone le relative operazioni di monitoraggio.

Con riserva, ove occorra e sin da ora, di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori all’esito dell’esame chimico del terreno di proprietà della ricorrente e/o del controesame delle piante risultate infette e/o del riscontro all’istanza di accesso agli atti del 29.12.2021 (v. all. 7) e/o all’istanza del 22.12.2021 (all. 8), ad oggi rimaste inevase;

nonché, ove occorra e in via subordinata

per l’accertamento

-del diritto della ricorrente ad ottenere un nuovo esame di materiale biologico prelevato dai propri alberi, nel rispetto dei parametri e della tipologia di esami prescritta dal Regolamento comunitario n. 1201/2020;

con conseguente condanna ex art. 34 co. 1 lett. c) cpa della Regione Puglia e/o dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, ciascuno per la propria competenza, all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio, e in particolare, a disporre il riesame di materiale biologico prelevato dagli alberi della ricorrente nel rispetto dei parametri e della tipologia di esami prescritta dal Regolamento comunitario n. 1201/2020.

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 15/4/2022

per l’annullamento, nei limiti dell'interesse e previa misura cautelare, di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e in particolare dei seguenti:

-dell'atto dirigenziale n. 143 del 18.11.2021 del Resp. Sezione Osservatorio Fitosanitario – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia recante: “Reg. (UE) 2020/1201 - d.lgs. 19 del 02/02/2021 – L.R. 4/2017 smi -D.G.R. 538/2021. Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2021. Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni – Fogli n.108, 109, 110, 128 e 134-zona ex contenimento”, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 18.11.2021 al 25.11.2021 (v. all. 1 ric.);

-delle note dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB) del 5.11.2021 e dell'8.11.2021 con allegati n. 2 rapporti di prova nn. 21/2021 del 26.10.2021 e 22/2021 del 25-29.10.2021 a firma del Resp. Scientifico dott. M. D, con cui sono stati comunicati al Resp. del Servizio Fitosanitario della Regione Puglia gli esiti positivi delle analisi real-time PCR per Xylella fastidiosa eseguiti (tra gli altri) su n. 3 alberi di olivo ricadenti in agro di Ostuni di proprietà della ricorrente e identificati con i nn. 1254068, 1259408 e 1254096 (v. all.ti 2 e 3 ric.);

di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare, ove occorra e sempre nei limiti d'interesse:

-della del. di G.R. Puglia n. 538 del 6.4.2021 richiamata nella determina gravata, che ha approvato il “Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale” unitamente all'allegato Piano, per quanto e se di sfavore, e tra gli altri della previsione di cui al par. 7.5), nonché di quella di cui al par. 9.2) nella parte in cui è dato atto che: “La Regione Puglia non si avvale della deroga prevista dal par. 2 dell'art. 13 del Reg. UE 2020/1201, per le piante che sono risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentano particolare valore culturale e sociale”, per quanto e se di sfavore (v. all. 4 ric.);

-della det. n. 39 del 14.5.2021 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Approvazione delle Procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette”, unitamente all'allegato protocollo, per quanto e se di sfavore, e tra gli altri dei par. 2 e 3 nella parte relativa al monitoraggio e sorveglianza della Piana degli Olivi monumentali, per quanto e se di sfavore (v. all. 5 ric.);

-della det. n. 69 del 27.7.2021 dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina gravata, recante: “Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del Reg. UE 2020/1201”, per quanto e se di sfavore (v. all. 6 ric.);

nonché, sempre nei limiti dell'interesse, di quelli ulteriori conosciuti a seguito del riscontro a istanza, invito e diffida del 21.12.2022 e a istanza di accesso agli atti del 29.12.2021 e in particolare dei seguenti:

-della nota prot. n. 1410 dell'11.2.2022 della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec in data 14.2.2022, recante: “determinazione dirigenziale n. 143 del 18/11/2021 e n. 149 del 26/11/2021 – Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni. Riscontro Vostro invito, diffida e messa in mora del 21/12/2021” (all. 1);

-della nota prot. n. 1406 dell'11.2.2022 della Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec in data 14.2.2022, recante: “determinazione dirigenziale n. 143 del 18/11/2021 e n. 149 del 26/11/2021 – Prescrizione di misure di estirpazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Ostuni. Riscontro istanza di accesso agli atti del 29/12/2021” (all. 2);

-della nota di indirizzo dell'Osservatorio Fitosanitario della R.P. richiamata nella determina di espianto e già gravata con il ricorso principale,

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