TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-01-26, n. 201600108
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N. 00108/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 333 del 2015, proposto da A L, F L, P L, rappresentati e difesi dall'avv. F S, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bottari-Gentile, in Reggio Calabria, Via dei Bianchi n. 3;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
nei confronti di
Il Comune di Montebello Jonico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C A C, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Reggio Calabria, Via Cairoli n. 34;
per l'ottemperanza
della sentenza 26 febbraio 2013 n. 372, resa inter partes , dal Tribunale di Reggio Calabria, passata, in giudicato come da relata di notifica e certificato dalla Cancelleria della Corte di Appello di Reggio Calabria, attestante la mancata notifica di appello avverso la stessa, prodotta nel ricorso avanti al T.A.R. del Lazio e nuovamente allegata in altra copia a questo ricorso, con analoga attestazione della cancelleria del giudice a quo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile e del Comune di Montebello Jonico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente che con la sentenza indicata in epigrafe Tribunale condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile – Commissario Delegato per l’emergenza ambientale della Regione Calabria – (all’epoca dell’introduzione della lite, non ancora soppresso), in favore dei Ricorrenti, al pagamento di € 49.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda (15 giugno 2006) al soddisfo, oltre spese, liquidate in € 346,04 per spese vive, € 4.500,00 per compensi ed oltre 10% spese generali, Cassa avvocati 4% e IVA 22%.
Nel soggiungere come la predetta controversia sia stata introdotta prima della detta ordinanza e, perciò, in costanza della gestione commissariale ed il Commissario era organo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostiene la parte come l’esecuzione della pronunzia di che trattasi incomba su tale Amministrazione.
Con istanza, dalla parte ricorrente depositata in data 26 agosto 2015 – premessa la riassunzione dinanzi a questo Tribunale di gravame originariamente proposto al T.A.R. del Lazio – è stata sollecitata l’adozione presso l’adito giudice amministrativo di ordine di integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della Regione Calabria e del Comune di Montebello Jonico.
A fronte di tale richiesta – rivelante conforme fondamento valutativo rispetto alle considerazioni esplicitate dall’intimata (e ricorrente incidentale) Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1104 del 17 novembre 2015, ha disposto che la parte ricorrente provvedesse all’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti della Regione Calabria e del Comune di Montebello Jonico, mediante notificazione dell’atto introduttivo del giudizio entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della decisione stessa, con deposito in atti la prova dell’intervenuta integrazione del contraddittorio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dal perfezionamento delle suindicate modalità partecipative;fissando altresì, ai fini del prosieguo, l’odierna Camera di Consiglio.
Nel constatare come la sopra disposta integrazione del contraddittorio processuale sia stata dalla parte effettuata nel rispetto della pure indicata tempistica, va rilevato come, all’odierna Camera di Consiglio di trattazione della controversia, parte ricorrente abbia rinunziato, con dichiarazione resa a verbale di udienza, alla formulata eccezione di violazione dei termini di cui all’art. 87, comma 3, c.p.a.;mentre parte ricorrente e l’intimata Amministrazione comunale, con dichiarazione parimenti formalizzata, hanno rinunziato all’eccezione di tardività riferita alla costituzione in giudizio della predetta Amministrazione comunale.
Quanto sopra posto, si rileva che il comma 422 dell'art. 1 della legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto che "Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti anche ai sensi dell'articolo 770 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati."
Nella fattispecie all’esame, l’individuazione e la scelta del sito è stata effettuata dagli Enti Territoriali (vedi l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1661 del 10 dicembre 2001 dove è espressamente riportato che: "Considerato che limitrofa all'area indicata esiste un terreno idoneo alla realizzazione dell'impianto così come da notizie fornite dal Comune di Montebello, acquisite al prot. N. 17572 del 3 dicembre 2001 - all. 5), in materia di acque e depurazione si è verificato il subentro universale degli Enti locali, anche nelle iniziative solutorie, ai quali i relativi procedimenti sono stati trasferiti da parte del Commissario delegato ai sensi degli artt. 5, comma 1, della O.P.C.M. 3764 del 2009 e 14 della O.P.C.M. 3836 del 2009”
E, d’altro canto, l'ordinanza di protezione civile n. 3106/2001, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria', all'art. 8 espressamente prevede che "Il Dipartimento della protezione civile é estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori".
Quanto sopra posto, va rilevata, unitamente all’accoglibilità del presente gravame, la soggettività passiva, quanto all’onere creditorio di cui in precedenza, della Regione Calabria;per l’effetto imponendosi l’adozione dell’ordine, nei confronti della predetta Amministrazione regionale, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione alla sentenza in questione, per l’importo come da ricorso.
Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato all’intimata Amministrazione regionale il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale, affinché, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla scadenza del termine come sopra concesso all’amministrazione resistente, provveda – previa formale richiesta della parte ricorrente, che avrà cura di darne comunicazione a questo Tribunale mediante deposito della stessa in atti di causa – a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza in discorso, con spese a carico dell’Amministrazione statale intimata.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma;con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Sulla base e nei limiti delle motivazioni su esposte, il proposto ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.