TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-07-08, n. 202108139

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-07-08, n. 202108139
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202108139
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 08139/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08705/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8705 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R C, G C, con domicilio digitale come in atti;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’accertamento

dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull'istanza in data 30.9.2019 con cui si è richiesta l'ammissione di Bna S.r.l. a diverse modalità di determinazione del rimborso sull'accisa ex Tab. A, D.Lgs. 504/95 e conseguente risarcimento del danno-indennizzo;

per l’annullamento

del provvedimento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Dir. Territ.le IV, Lazio e Abruzzo, Uff. Dogane di Civitavecchia, prot. 29905/RU del 17 dicembre 2020 e degli atti connessi;

- nonché per il risarcimento dei danni;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è un’impresa estrattiva di pietra per arredamento e costruzione e – stante l’uso di macchinari di cantiere nei suoi siti produttivi – è ammessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “ADM”) all’uso di gasolio ad accisa ridotta per produzione di forza motrice ex art. 24 del D.Lgs. n. 504/95 (c.d. “Testo Unico Accise”, anche “T.U.A.”).

2. L’art. 24 del T.U.A. dispone infatti che “ i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista (…) anche mediante restituzione dell'imposta pagat a”. L’art. 9 della detta Tabella A elenca quindi, tra gli usi agevolati, la “ Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali ”.

3. La ricorrente deduce che nel corso degli anni ha predisposto periodiche istanze di refusione dell’accisa secondo le apposite circolari dell’Agenzia – Circolare n. 5/D del 2010 e Circolare n. 25/D del 2011 – per lungo tempo conseguendo rimborsi congrui ed adeguati.

4. L’ammontare dei suddetti rimborsi è stato per anni calcolato attraverso l’utilizzo da parte di ADM di un metodo-base, quello delle c.d. “curve di consumo” elaborate dalle case costruttrici, ossia stime dei consumi di carburante dei macchinari predeterminate dai produttori, che forniscono la base di calcolo predefinita per quantificare lo sgravio.

5. Recentemente, tuttavia, ADM si sarebbe discostata da tale prassi introducendo una diversa metodologia di calcolo dei rimborsi, che comporta una “correzione” delle “curve di consumo” mediante applicazione di coefficienti di rideterminazione forfettaria, tali da produrre un drastico calo dell’ammontare dei rimborsi in precedenza ottenuti dalla ricorrente.

6. La diminuzione delle agevolazioni percepite dalla ricorrente conseguiva all’applicazione di un fattore matematico finalizzato allo stralcio dei cosiddetti consumi presuntivi di “traslazione” dei macchinari.

7. Con istanza del 30 settembre 2019, la ricorrente richiedeva all’Agenzia, oltre all’esercizio del diritto di accesso, di disporre il “ripristino” della precedente modalità di calcolo dell’agevolazione ovvero, in subordine, di poter almeno essere ammessa a diversa procedura di calcolo, maggiormente aderente alla realtà, ossia la “ determinazione sperimentale dei consumi mediante rilevazione in loco a cura dell’operatore ” e successiva autocertificazione (facoltà già ammessa dalla Circolare 5/D per l’ipotesi in cui le case costruttrici non forniscano le “curve di consumo”, ovvero quando tali parametri non siano più disponibili per messa fuori produzione dei macchinari).

8. In ragione dell’inerzia tenuta dalla P.A. sulla suddetta istanza, la ricorrente notificava il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso il silenzio.

9. In corso di causa, ADM adottava articolato provvedimento di espresso rigetto delle richieste della ricorrente in ragione del quale, all’udienza del 13 gennaio 2021, il Collegio disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, al fine di consentire la conversione del procedimento in rito ordinario ex art. 117, comma 5, c.p.a., giusta l’impugnazione con ricorso per motivi aggiunti, da parte della ricorrente, dell’espresso diniego anche ai fini della decisione sull’istanza di risarcimento del danno.

10. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, argomentando circa l’infondatezza delle tesi difensive poste a fondamento della presente impugnazione e chiedendone l’integrale rigetto.

11. All’udienza del 23 giugno 2021, la causa veniva trattenuta per la decisione.

12. Il Collegio, in via pregiudiziale, dichiara l’improcedibilità del ricorso avverso l’inerzia dell’Amministrazione stante l’adozione nelle more di un provvedimento espresso oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti.

13. Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia infondato e debba essere rigettato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.

14. Dall’esame della normativa di settore e delle circolari applicative, si evince chiaramente che la metodologia di calcolo dei consumi applicata da ADM in relazione alla tipologia di macchinari utilizzati dalla ricorrente sia corretta in quanto non impiegando tali macchinari dei motori fissi, generano inevitabilmente dei consumi connessi ai trasferimenti da un luogo all’altro di cui appare ragionevole, e soprattutto maggiormente rispettoso del dato normativo di riferimento, non tenere conto ai fini del rimborsi per cui è causa.

15. La circostanza dedotta dalla ricorrente circa il fatto che ADM in precedenza abbia utilizzato una metodologia di calcolo dei rimborsi che non teneva conto della decurtazione dei consumi connessi ai trasferimenti non è idonea ad inficiare la legittimità della nuova metodologia di calcolo che appare maggiormente rispondente alla ratio dell’agevolazione fiscale. D’altro canto, ADM non ha chiesto alla ricorrente la restituzione dei rimborsi ottenuti sulla base dei calcoli precedentemente effettuati e, pertanto, nessun legittimo affidamento può essere validamente invocato nella fattispecie.

16. Non appare corretto il rilievo della ricorrente secondo cui l’azione dell’Amministrazione sarebbe contraddittoria in quanto ADM avrebbe disatteso l’attendibilità delle curve di consumo predisposte dalle case costruttrici che in precedenza aveva sempre utilizzato ai fini del calcolo dei rimborsi. ADM, invero, non ha disatteso l’attendibilità delle curve di consumo, ma ha ritenuto di dover applicare alle stesse un coefficiente forfettario di decurtazione dei consumi di traslazione, di cui le curve non tenevano conto, in ragione del fatto che i motori impiegati dai macchinari della ricorrente non sono fissi come previsto dalla normativa di riferimento.

17. Nel determinare il suddetto coefficiente di decurtazione, ADM ha esercitato una discrezionalità tecnica in relazione alla quale, come noto, il sindacato giurisdizionale incontra limiti maggiormente stringenti. Nella fattispecie, sulla base degli elementi forniti dalla parte ricorrente, non si ravvisa la sussistenza di indici sintomatici dell’eccesso di potere, quali travisamento, irragionevolezza ed illogicità manifesta nell’individuazione del metodo di calcolo applicato che, invero, appare ragionevolmente finalizzato a dare attuazione puntuale al disposto normativo.

18. Appare, inoltre, dirimente la circostanza che ADM riconosce alla ricorrente, come alle altre imprese interessate, la possibilità di accedere ad una procedura di rilevazione qualificata ad opera dei funzionari dell’Amministrazione finalizzata a confutare il calcolo effettuato dalla stessa ADM sulla base della forfettaria decurtazione di cui sopra. La ricorrente, pertanto, ben potrebbe accedere a tale procedura al fine di dimostrare che il metodo di calcolo utilizzato dall’Amministrazione non conduce ad un risultato aderente ai consumi reali dei macchinari.

19. Quanto alla richiesta della ricorrente di essere ammessa alla procedura sperimentale di autocertificazione dei consumi da parte dell’operatore, il Collegio ritiene che il diniego opposto dall’Amministrazione sia legittimo in ragione della esplicita finalità che le Circolari applicative attribuiscono alla procedura suddetta. Tale procedura, infatti, viene prevista espressamente per i soli casi in cui l’operatore non sia in grado di fornire le curve di consumo predisposte dalla casa costruttrice;
solo in tale ipotesi l’Amministrazione consente una autocertificazione sostitutiva della certificazione che solitamente fornisce la casa costruttrice circa i consumi stimati.

20. La ricorrente è in possesso delle certificazioni delle case costruttrici circa i consumi presunti ragion per cui non può vantare alcun diritto di accedere alla procedura prevista per l’autocertificazione dei consumi che presuppone l’assenza delle suddette certificazioni. Nel caso in cui la ricorrente abbia interesse a contestare il calcolo presuntivo dei consumi effettuato da ADM, può accedere alla diversa procedura di rilevazione degli stessi alla presenza dei funzionari dell’Agenzia;
tale procedura appare, infatti, maggiormente idonea allo scopo di risolvere la contestazione in quanto eseguita in contraddittorio con l’Amministrazione. L’onerosità della suddetta procedura per l’operatore concerne una valutazione di opportunità costi-benefici che solo la ricorrente può effettuare;
ciò non toglie che l’Amministrazione prevede l’accesso ad una procedura idonea a confutare il calcolo forfettario così consentendo agli operatori di far valere in contraddittorio le proprie contestazioni di ordine tecnico.

21. Alla luce delle considerazioni svolte, si appalesano infondate anche le istanze risarcitorie avanzate dalla ricorrente in quanto nessun danno è derivato alla società dal ritardo dell’Amministrazione nella delibazione dell’istanza, anche in ragione dell’infondatezza della pretesa di essere ammessa ad una procedura espressamente prevista per situazioni diverse da quella in cui si trova la ricorrente. Inoltre, l’Amministrazione consentiva alla ricorrente di accedere alla procedura qualificata al fine di contestare le risultanze dei calcoli presuntivi effettuati, ragion per cui ben avrebbe potuto la società attivare la suddetta procedura al fine di dimostrare il proprio diritto ad ottenere rimborsi più cospicui di quelli in concreto percepiti.

22. Il ricorso per motivi aggiunti deve essere, pertanto, integralmente rigettato.

23. Si ritiene, comunque, di compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione del fatto che l’Amministrazione si è determinata sull’istanza del ricorrente solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi