TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-08-13, n. 202001103

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-08-13, n. 202001103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001103
Data del deposito : 13 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2020

N. 01103/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00666/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -O- -O-, -O-, -O- -O-e -O-, rappresentati e difesi dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Andria, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri n.25;

Motivi aggiunti presentati il 29.2.2020:

per la dichiarazione di nullità per violazione del giudicato della nota del Comune di Andria, settore 2° piano e pianificazione strategica, prot. n. 102365 del 19.11.2019 con la quale è stato comunicato che “ si ritiene di non dover attivare alcuna procedura per l'adozione del provvedimento conclusivo di ritipizzazione della destinazione urbanistica dell'area in quanto la stessa risulta attualmente tipizzata come area a “Servizi” e per la sua trasformazione edilizia valgono le norme delle NTE innanzi evidenziate ”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Si premette che con sentenza n. -O-, il Tribunale ha annullato, per difetto di motivazione, gli atti di approvazione del PRG in forza dei quali l’immobile in proprietà delle ricorrenti, in origine incluso nel piano di fabbricazione del Comune di Andria nella sottozona “B4”, zona di completamento, è stato incluso in zona A2, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

La sentenza non risulta impugnata in appello.



2. Con istanze prot. n. 13981 del 9.2.2018 e n. 22704 del 7.3.2018 parte ricorrente ha chiesto di procedere alla ritipizzazione del predetto immobile, con attribuzione della destinazione B1.



3. In considerazione dell’inerzia del Comune di Andria, con sentenza n. 302/2019 resa nel ricorso rg. n. 666/2018 (non gravata in appello), l’adito Tribunale ha accolto la domanda azionata dalle ricorrenti ex art. 117 cod. proc. amm. ed ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione comunale intimata di procedere alla ritipizzazione, annullando contestualmente la nota del Comune di Andria prot. n. 26834 del 20.3.2018 in quanto soprassessoria.



4. Con sentenza n.1252/2019, constatata la perdurante inerzia dell’Amministrazione civica nell’esecuzione della sentenza n. 302/2019, è stato nominato il commissario ad acta, mentre con successiva ordinanza collegiale n. 114/2020 sono stati disposti incombenti istruttori anche ai fini dei chiarimenti richiesti dal commissario.



5. Con gli odierni motivi aggiunti ritualmente notificati a mezzo pec, parte ricorrente agisce per la dichiarazione di nullità per violazione del giudicato della nota del Comune di Andria, settore 2° piano e pianificazione strategica, prot. n. 102365 del 19.11.2019 con la quale, in esecuzione della sentenza n. 302/2019, è stato comunicato che “ si ritiene di non dover attivare alcuna procedura per l'adozione del provvedimento conclusivo di ritipizzazione della destinazione urbanistica dell'area in quanto la stessa risulta attualmente tipizzata come area a “Servizi” e per la sua trasformazione edilizia valgono le norme delle NTE innanzi evidenziate”.

I motivi aggiunti sono affidati ad un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato” Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 302/2019 - Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1252/2019 - Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Bari n. -O-”.



6. Con ordinanza n. 502/2020 la Sezione ha assegnato alle parti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., il termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive in approfondimento rispetto alla questione dell’ammissibilità dei motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 117 comma 4 cod. proc. amm. secondo cui “ Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi