TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2018-12-14, n. 201812191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2018-12-14, n. 201812191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201812191
Data del deposito : 14 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2018

N. 02714/2015 REG.RIC.

N. 12191/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02714/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2714 del 2015, proposto da


M T, rappresentato e difeso dall’avv. A G, e avv. A G, in proprio, entrambi con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Roma, Via Flaminia, 189;


contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l’ottemperanza

dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma, Sez. IV – Esecuzioni mobiliari, resa nel procedimento n. 41056/13 (equa riparazione).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, nessuno comparso;


Rilevato che:

- con la sentenza n. 9501 del 16 luglio 2015, la Sezione ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dai ricorrenti e ha ordinato conseguentemente al Ministero intimato di provvedere entro trenta giorni al pagamento delle somme dovute in base all’ordinanza di assegnazione specificata in epigrafe;

- con la medesima sentenza, la Sezione ha nominato inoltre, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta , nella persona del Ragioniere generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provvedesse nell’ulteriore termine di sessanta giorni;

- il Ragioniere generale dello Stato, assunto l’incarico commissariale, ha rappresentato che la parte ricorrente non ha trasmesso la documentazione prescritta dall’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;

- lo stesso Commissario ad acta ha, inoltre, evidenziato che il suddetto adempimento è rimasto ineseguito anche a seguito degli inviti al deposito della documentazione, inviati alla difesa della parte ricorrente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata dell’11 novembre 2016 e del 5 settembre 2017, e che si sono rivelati infruttuosi pure i tentativi di contatto telefonico effettuati dal personale a ciò incaricato;

- in considerazione delle suddette circostanze, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti ai fini dell’esecuzione del giudicato e, in particolare:

(i) ha domandato a questo Tribunale se, stante la mancata trasmissione della documentazione propedeutica al pagamento, l’incarico commissariale debba considerarsi ancora in essere;

(ii) in caso di risposta positiva, ha chiesto “ indicazioni su come l’incarico possa essere adempiuto nel rispetto della legge, ed in un’ottica di efficienza dell’azione commissariale, evitando di pregiudicare l’amministrazione condannata, ovvero incidendo negativamente sulla maturazione della prescrizione del debito della stessa, e riflessi negativi sul pubblico erario ”, in particolare quanto alla maturazione degli interessi sulle somme dovute;

(iii) con specifico riferimento a quest’ultimo profilo, ha sottoposto alla valutazione di questo Tribunale la possibilità di ritenere che, a partire dalla ricezione della prima PEC del Commissario ad acta , la parte creditrice debba essere reputata in mora, con conseguente interruzione della maturazione degli interessi sulle somme dovute, in considerazione della natura di offerta per intimazione, ai sensi dell’articolo 1209, secondo comma, cod. civ., da riconoscere alla sollecitazione proveniente dal predetto Commissario;

Ritenuto di dover rispondere ai quesiti posti dal Commissario ad acta nei termini seguenti:

(i) Il Collegio è dell’avviso che la parte ricorrente non potesse esimersi, al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute, dalla trasmissione della documentazione prescritta dall’articolo 5- sexies della legge n. 89 del 2001.

E’ vero, infatti, che la suddetta previsione normativa è entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza che ha accolto il ricorso in ottemperanza, essendo stata introdotta dall’articolo 1, comma 777, lett. l) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con effetto dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, il comma 11 del medesimo articolo 5- sexies stabilisce espressamente che “ Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta ”. La presentazione delle dichiarazioni e dei documenti è dovuta, perciò, da parte di tutti i creditori non ancora soddisfatti, anche laddove l’entrata in vigore della norma sia avvenuta durante la fase di esecuzione demandata al commissario ad acta, come nel caso oggetto del presente giudizio.

Considerato, pertanto, che la parte ricorrente non ha inviato la documentazione necessaria a consentire il pagamento delle somme dovute, nonostante i solleciti ricevuti, deve concludersi che, allo stato, non debba darsi corso ad alcuna ulteriore attività, da parte del Commissario ad acta , ai fini dell’ottemperanza al giudicato.

(ii) – (iii) In ogni caso, il mancato riscontro alla prima PEC di sollecito del Commissario ad acta ha dato luogo a una situazione nella quale il creditore “ senza motivo legittimo (...) non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione ”, ai sensi dell’articolo 1206 cod. civ., con conseguente configurarsi di un’ipotesi di mora credendi . Da ciò discende – in base al disposto dell’articolo 1207, primo comma, cod. civ. – che, laddove la parte creditrice dovesse successivamente provvedere alla trasmissione della documentazione prescritta, le somme dovute dovranno essere considerate dal Commissario ad acta come improduttive di interessi per il periodo intercorrente tra il primo sollecito e tale tardiva trasmissione.

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