TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-18, n. 201502665

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-18, n. 201502665
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201502665
Data del deposito : 18 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01407/2015 REG.RIC.

N. 02665/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01407/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2015, proposto da:
C S, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Lu.Ve. s.a.s. di Scalzone C &
c., rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. E C, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via M. Incagliati, n. 2, presso lo studio dell’avv. G C;

contro

Comune di Agropoli, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti di

Luigi Di N, Vincenzo Di N, Olga Grillo, Carmine Di N, non costituiti in giudizio;
Eleodoro Di N, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall’avv. Antonio Scuderi, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Velia n. 96;

per l'annullamento

a) del permesso di costruire n. 5097 rub. N° 9703 rilasciato dal Comune di Agropoli – Area Tecnica Assetto ed Utilizzo del Territorio – in data 17/3/2015, di cui si è venuti a conoscenza in data 9/4/2015, avente ad oggetto i lavori per realizzare una nuova struttura adibita a bar – pizzeria a servizio del Lido Oasi sito alla via Kennedy del Comune di Agropoli identificato in catasto al foglio 40 p.lle 698, ex 239, 906 e 908;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare dei grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire di cui sub a) nonché della relazione tecnica allegata alla richiesta di costruire di cui sub a) e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eleodoro Di N;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 6 giugno 2015 e ritualmente depositato il 2 luglio successivo, il sig. C S, titolare dello stabilimento balneare denominato “Lido Azzurro”, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il permesso di costruire, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Comune di Agropoli assentiva la realizzazione di una nuova struttura adibita a bar-pizzeria a servizio del confinante Lido Oasi. Ha premesso che, per la realizzazione di un albergo limitrofo a tale insediamento, il Comune di Agropoli aveva rilasciato, in favore del Sig. Di N, plurimi titoli edilizi (concessione edilizia n. 1333/91;
concessione edilizia in variante n. 2691/01) ai quali faceva seguito la presentazione di DIA in variante dell’11/12/01, ma, in data 16/6/06, il ricorrente chiedeva al Comune di accertare se il bar-ristorante del Di N ricadesse su aree pubbliche. A seguito degli accertamenti espletati dall’Amministrazione, dai quali emergeva la realizzazione di diversi abusi, si innescava un nutrito contenzioso, nel corso del quale questo Tribunale (con la sentenza n. 951/2011) avrebbe acclarato l’uso difforme da parte del Di N delle aree già destinate a standard in quanto impropriamente utilizzate come arenile del Lido Oasi. Tuttavia il Comune di Agropoli rilasciava un ulteriore permesso di costruire (n. 4785/2013) per la realizzazione di un nuovo manufatto da adibire a bar-ristorante ed il mutamento di destinazione d’uso dell’attuale p.lla 906, destinata a standard dell’albergo, come area destinata al servizio dello stabilimento balneare. Avverso tale titolo edilizio, il ricorrente proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale che lo respingeva con sentenza n. 1194/2014, impugnata in seconde cure con appello tuttora pendente. Infine, con il provvedimento impugnato, il Comune assentiva, in variante al citato permesso di costruire, la costruzione di un nuovo organismo edilizio (bar-pizzeria). Avverso tale atto, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:

1) violazione ed erronea applicazione dell’indice fondiario sul lotto d’intervento per mancata applicazione delle concessioni edilizie n. 1333/91 e n. 2691/2001. Violazione art. 5 D.M. n. 1444/68 e art. 18 L.n. 765/67 e ss. mod., in quanto il rilascio dei predetti titoli edilizi avrebbe comportato, attraverso l’indebito ricorso all’indice fondiario (max 1,50 mc./mq) in luogo di quello territoriale (max 0,85 mc/mq.), l’esaurimento della volumetria sul lotto d’intervento prevedendo aree destinate a standard (verde) che invece l’atto impugnato destina a servizio dello stabilimento balneare;

2) violazione e mancata applicazione delle concessioni edilizie n. 1333/91 e n. 2691/2001 sotto altro profilo. Violazione della medesima normativa di cui al primo motivo di ricorso sotto altro profilo. Violazione ed illegittima applicazione dell’indice fondiario sul lotto d’intervento, in quanto, anche in caso di applicazione dell’indice fondiario, vi sarebbe la detrazione della superficie destinata a standard , pari a mq. 1.964, così residuando una volumetria addirittura inferiore a quella già realizzata sul lotto con la costruzione dell’albergo. Il ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Il Comune di Agropoli, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è costituito, invece, tra i controinteressati, il sig. Eleodoro Di N al fine di resistere.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito, entrambe le parti costituite depositano memorie e documentazione tecnica al fine di corroborare le rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2015, sulle reiterate conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Col primo mezzo di gravame, parte ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione, nel rilasciare l’impugnato permesso di costruire n. 5097 rub n. 9703, avrebbe fatto indebito ricorso all’indice di fabbricabilità fondiaria, con conseguente errata quantificazione della volumetria assentibile in quanto inclusiva anche di aree già impegnate per il rispetto degli standard. Su tale specifica questione, come ammette lo stesso ricorrente in memoria depositata in corso di giudizio, questa Sezione, con la sentenza n. 1194/2014, nel richiamare un proprio precedente (n. 1821/2013), ha ritenuto legittimo l’operato del Comune di Agropoli, che, sul lotto controverso, ha rilasciato, proprio in applicazione dell’indice fondiario, il pregresso permesso di costruire n. 4785/2013 del 6 settembre 2013 per “ lavori per la demolizione di un fabbricato esistente e costruzione di una nuova struttura adibita a bar-ristorante dello stabilimento balneare denominato Lido Oasi sito alla via Kennedy nel comune di Agropoli identificata al catasto al foglio 40 p.lle 698-906 e 908 ” (in precedenza costituenti l’unica p.lla 239), e confinante con il “Lido Azzurro” del ricorrente. Anche in quella sede il ricorrente lamentava “la violazione del limite di volumetria assentibile” per le seguenti considerazioni, sinteticamente riportate nella ridetta pronuncia: << in sede di rilascio della prima c.e. n. 1333/1991, relativa alla (allora) particella unica 239 di mq 4.065, il Comune ha applicato l’indice di fabbricabilità territoriale (0,85 mc/mq), determinando una volumetria massima assentibile di 3.455 mc, “consumata” dall’edificio esistente, e reperendo gli standard all’interno del lotto originario;
il p.d.c. impugnato applica invece il più elevato indice di fabbricabilità fondiaria, determinando illegittimamente la costruzione di ulteriori volumi, attraverso un nuovo computo delle stesse aree già considerate ai fini volumetrici della costruzione esistente nonché delle aree asservite e accorpate a standard di essa
>>. Sul punto il Collegio ha formulato le seguenti osservazioni che, come meglio si dirà, ben si attagliano anche alla vicenda processuale in esame: << questo Tribunale ha già avuto occasione di chiarire come l’indice di fabbricabilità territoriale “s’applichi esclusivamente nel calcolo dei volumi, complessivamente realizzabili in una ben definita zona urbanistica, in sede di attuazione dello strumento urbanistico, laddove per il calcolo del volume, assentibile in relazione ad un ben individuato e specifico intervento edilizio, occorre rifarsi necessariamente all'indice di fabbricabilità fondiaria” (sent. n. 1821/2013). Sicché, sotto questo profilo, l’operato del Comune, in sede di rilascio dell’impugnato p.d.c., risulta corretto. Quanto al calcolo della volumetria in concreto ammissibile, pure censurato dal ricorrente, il Consiglio di Stato ha da tempo affermato che: - “un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all’intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione” (sez. V, sent. 12 luglio 2004, n. 5039), a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto catastalmente divisa (id., sent. 28 febbraio 2001, n. 1074);
- “allorché un’area edificabile venga successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari,… la volumetria disponibile ai sensi della normativa urbanistica nell’intera area permane invariata, con la duplice conseguenza che, nell’ipotesi in cui sia stata già realizzata sul fondo originario una costruzione, i proprietari dei vari terreni, in cui detto fondo è stato frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che residua tenuto conto dell’originaria costruzione” (sez. IV, sent. 16 febbraio 1987, n. 91). Come chiarito dal Consiglio di Stato, dunque, non è possibile applicare l’indice di fabbricabilità fondiaria sulla sola porzione di fondo risultante dal frazionamento. Ma non è impedito alla proprietà utilizzare su tale porzione la volumetria che residua una volta decurtate le dimensioni della costruzione esistente e dei relativi standard. E di ciò ha tenuto conto il Comune nel rilasciare l’impugnato permesso di costruire. Per fare maggior chiarezza, si precisa che nella fattispecie in esame la cubatura a disposizione degli odierni controinteressati non deriva da una variazione in melius dell’indice di fabbricazione, la quale certamente non avrebbe potuto riguardare aree già utilizzate a fini edificatori (così, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4134/2011);
bensì risulta dalla applicazione alla medesima area, complessivamente considerata e fermi tutti i parametri normativi vigenti, dell’indice di fabbricabilità fondiaria anziché dell’indice di fabbricabilità territoriale. Si tenga conto, altresì, che nell’ambito dei giudizi nn. 1940/2006 e 23/2009 - afferenti a questioni connesse con quella oggi all’esame del Collegio - l’ordinanza n. 201/2010 ha disposto una C.T.U. per la verifica dello stato dei luoghi oggetto del contestato intervento, in rapporto ai parametri urbanistici vigenti. Da tale consulenza, versata agli atti anche del presente giudizio, emerge che (prima del p.d.c. ora impugnato): - l’area di proprietà della parte odierna controinteressata, in origine distinta al catasto del comune di Agropoli al foglio 40 p.lla 239 di superficie complessiva pari a mq 4.065, ricadente in zona B1 del programma di fabbricazione, è oggi frazionata nelle particelle nn. 906 (arenile del Lido Oasi), 908 (fabbricato di cui alle c.e. nn. 1333/1991 e 2691/2001, oggi edificio scolastico) e 698 (manufatti oggetto prima di richiesta di condono e oggi, secondo il p.d.c. in questa sede impugnato, di demolizione e ricostruzione);
- i due indici di fabbricabilità previsti hanno funzioni diverse, sicché la densità territoriale rileva ai fini della redazione degli strumenti urbanistici e non anche per la utilizzazione edificatoria delle singole aree, che risulta vincolata al rispetto dell’indice fondiario ad esse relativo;
ne consegue che nella fattispecie deve ritenersi applicabile per il calcolo del volume massimo realizzabile l’indice di fabbricabilità fondiaria, che consente un volume realizzabile pari a:

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