TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-08-01, n. 202301055
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Pubblicato il 01/08/2023
N. 01055/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato V O, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante n.201;
contro
Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F G L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Azienda di promozione turistica della Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avvocato R P, domiciliato presso la segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;
per l'annullamento
“-del permesso di costruire n. 74/09 del 18.06.2009 rilasciato dal Comune di Trani alla Cooperativa sociale -OMISSIS- per la costruzione di un parco per attrezzature e servizi in Trani contrada Matinelle, nonché del permesso di costruire in variante n. 38/10 del 03.06.2010 rilasciato dal Comune di Trani alla Cooperativa sociale -OMISSIS- per la costruzione di strutture di servizio al parco ed attrezzature per giochi e servizi, e per la condanna alla demolizione delle opere già realizzate;nonché per l’annullamento delle note del 4.10.2011 e dell’11.10.2011 del Comune di Trani con le quali disponendo la revoca in autotutela dei permessi di costruire n. 74/09 e n. 38/10 si limitano gli effetti della revoca dei due permessi di costruire alla interdizione della residua opera di “chiusura perimetrale della tensostruttura” senza disporre la demolizione di tutte le volumetrie realizzate in forza dei citati permessi di costruire in violazione dell’i.f.f. previsto dalle NTA e dal PUG di Trani nonché al risarcimento danni da determinarsi in € 25.000,00 e al pagamento delle spese processuali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e dell’Azienda di promozione turistica della Provincia di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. C D e uditi gli avvocati V O per la parte ricorrente;Nessuno è comparso per il Comune e per l'Azienda turistica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, la signora -OMISSIS- ha impugnato: a) il permesso di costruire n. 74/09 del 18.06.2009 rilasciato dal Comune di Trani alla Cooperativa sociale -OMISSIS- per la costruzione di un parco per attrezzature e servizi in Trani, contrada Matinelle;b) il permesso di costruire in variante n. 38/10 del 3.6.2010 rilasciato dal Comune di Trani alla stessa cooperativa per la costruzione di strutture di servizio al parco e attrezzature per giochi e servizi;c) ha chiesto la condanna alla demolizione delle opere già realizzate;ha inoltre chiesto l’annullamento: d) delle note del 4.10.2011 e dell’11.10.2011 del Comune di Trani con le quali, disponendo la revoca in autotutela dei permessi di costruire n. 74/09 e n. 38/10, si limitano gli effetti della revoca dei due permessi di costruire alla interdizione della residua opera di “chiusura perimetrale della tensostruttura” senza disporre la demolizione di tutte le volumetrie realizzate in forza dei citati permessi di costruire in violazione dell’i.f.f. previsto dalle NTA e dal PUG di Trani;ha infine domandato il risarcimento dei danni da determinarsi in € 25.000,00 e il pagamento delle spese processuali.
Riferisce in fatto la signora -OMISSIS-
- di essere proprietaria di un fondo in Trani ubicato in contrada Matinelle con annessa casa di villeggiatura acquistata con atto del notaio Cicolani del 21 agosto 1972 e del notaio B del 1.3.1982;
- che il suolo confina con lo stabilimento balneare “Lido Matinelle” in cui fino al 4 ottobre 2011 erano in corso lavori edili, come dimostrato da fotografie riproducenti lo stato dei luoghi;
- che, nel corso degli anni 2009, 2010 e 2011, la cooperativa -OMISSIS- ha eseguito presso lo stabilimento balneare opere di manutenzione dirette a rendere fruibile il bene in precedenza abbandonato;
- che durante l’estate 2011 la deducente ha constatato che la controinteressata ha edificato diversi manufatti edili fra cui alcuni in adiacenza al muro di confine con la sua proprietà e a settembre dello stesso anno ha rilevato, altresì, opere edili dirette alla costruzione di un capannone-gazebo nel Lido Matinelle su suolo adiacente al suo immobile;
- che, una volta assunte informazioni da altri confinanti, è riuscita a conoscere i dati identificativi degli atti di assenso alle opere edili rilasciati dal comune di Trani e individuati nel permesso di costruire n. 74/09 del 18 giugno 2009 e n. 38/10 del 3 giugno 2010;
- che, dopo aver effettuato l’accesso agli atti presso il Comune di Trani, ha potuto rilevare alcune illegittimità nei titoli edilizi.
La signora -OMISSIS- ha pertanto proposto azione di annullamento dei predetti atti di assenso edilizio, così come in epigrafe, alla luce dei seguenti motivi: 1) Violazione P.u.g. comune di Trani e delle nn.tt.aa in relazione all’indice di edificabilità della maglia SE 37 ove è ubicato il Lido Matinelle ed ove sono stati rilasciati i permessi di costruire n. 74/09 e n. 38/10- eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione;2) Difetto assoluto di titolarità del suolo e del diritto ad edificare su suolo altrui. Violazione art. 11 d.P.R. n. 380/01. Ha altresì invocato, la deducente, il risarcimento dei danni subiti, che ha quantificato in via equitativa in € 20.000,00
Si è costituita in giudizio l’Azienda di promozione turistica della provincia di Bari – proprietaria del terreno condotto in locazione dalla cooperativa - per resistere al ricorso.
In data 11 febbraio 2016 il giudizio è stato riassunto dagli eredi della signora -OMISSIS-, nelle more deceduta.
Il Comune di Trani si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Il Collegio ha disposto verificazione con ordinanza 997/2017 pubblicata in data 3 ottobre 2017
La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 19 aprile 2023
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso la signora -OMISSIS- e, in un secondo momento, gli eredi che hanno agito in riassunzione hanno lamentato l’illegittimità: del permesso di costruire n. 74/09 del 18.6.2009, rilasciato dal Comune di Trani alla Cooperativa sociale -OMISSIS- per la costruzione di un parco per attrezzature e servizi in Trani contrada Matinelle, e del permesso di costruire in variante n. 38/10 del 3.6.2010, rilasciato dall’Amministrazione comunale tranese alla cooperativa per la costruzione di strutture di servizio al parco e attrezzature per giochi e servizi, parte delle quali edificate in adiacenza al muro di confine con la proprietà della deducente.
Più in dettaglio, la cooperativa controinteressata, a fronte di un’area di 14.361 metri quadri condotta in locazione in contrada Matinelle, conseguiva, in un primo momento, il permesso di costruire n. 74/09 allo scopo di realizzare presso il lido omonimo cabine e servizi igienici, bar ristoro e somministrazione, nonché tensostrutture per complessivi mc 4866,51, sviluppando una volumetria pari a mc 0,33/mq (4866,51:14361), ritenuta dal progettista dei lavori inferiore all’indice di fabbricabilità fondiaria della zona, pari a mc 0,9/mq.
La stessa cooperativa conseguiva successivamente il permesso di costruire in variante n. 38/10 sviluppando nuova volumetria pari a mc 1402,44, attestandosi su un indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc 0,43/mq (4.866, 51 + 1402,44= 6268,95:14361), ancora una volta al di sotto dei limiti volumetrici per costruire in zona, sempre secondo quanto ritenuto dal progettista.
Mentre, però, i due titoli edilizi erano rilasciati proprio sul presupposto erroneo che l’indice di fabbricabilità fondiaria di zona fosse pari a mc 0,9/mq, i ricorrenti accertavano che le opere edilizie realizzate dalla cooperativa -OMISSIS- avrebbero superato abbondantemente l’indice di fabbricabilità fondiaria previsto nella maglia SE 37 dalle norme tecniche di attuazione del Pug vigente nel Comune di Trani – approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 31 marzo 2009 - stabilito in misura pari a 0,05 mc/mq.
In particolare, opinano i deducenti, che nella maglia SE 37 si potesse costruire nei limiti dell’indice di fabbricabilità di mc.0,05/mq era stabilito in sede di approvazione del nuovo strumento urbanistico generale del comune di Trani – Piano urbanistico generale – adeguatosi, sul punto, ai rilievi della Regione espressi in sede di conferenza di servizi.
In ultima analisi, secondo i ricorrenti, quanto realizzato dalla controinteressata eccederebbe di gran lunga le potenzialità edificatorie della zona, secondo lo strumento urbanistico generale citato.
La stessa Amministrazione comunale tranese avrebbe finito con l’ammettere l’illegittimità dei due permessi di costruire, tanto che, con le note del 4 e 11 ottobre 2011, prima sospendeva i lavori, poi revocava in autotutela i permessi di costruire.
Sennonché, il Comune di Trani avrebbe consumato un’altra illegittimità limitandosi contraddittoriamente a revocare i titoli edilizi nei limiti delle tensostrutture ancora da realizzare senza ordinare la demolizione delle opere già realizzate in forza di assensi edilizi illegittimamente rilasciati, in tal senso formulandosi, da parte dei ricorrenti, domanda di condanna alla demolizione.
Assumono poi, con il secondo motivo di ricorso, gli eredi della signora -OMISSIS- la mancanza della legittimazione a richiedere titoli edilizi ai sensi dell’art. 11 del d.P.R 380/2001, atteso che la cooperativa conduceva semplicemente in locazione i terreni edificati in contrada Matinelle di Trani in base a rapporto intercorso con l’Azienda di promozione turistica della provincia di Bari, proprietaria dei suoli.
Il ricorso è fondato con riguardo alla violazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria previsto per la maglia urbanistica SE 37 del P.u.g. di Trani
Come correttamente sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, i due permessi di costruire impugnati sono stati rilasciati in violazione delle norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico generale vigente nel Comune di Trani, così come approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 31 marzo 2009.
Dalla lettura della sopra citata delibera di consiglio comunale e, in particolare, dall’esame della relazione integrativa del P.u.g. emerge con chiarezza che “per quanto riguarda la SE 37 si conferma la destinazione a servizi, come art. 7.04 – Parchi e attrezzature per giochi- delle N.t.a., con applicazione di un iff. 0,05 mc/mq ed altezza massima mt.4, 50 ed annessi parcheggi a raso, data la prossimità della linea di costa”.
Non possono dunque sorgere dubbi che l’indice di fabbricabilità fondiaria di zona fosse appunto quello di mc 0,05/mq, in luogo del diverso indice ritenuto erroneamente legittimo in sede di rilascio dei permessi di costruire della cui legittimità si dubita in questa sede.
La difesa dei ricorrenti mette in luce, d’altra parte, che il Dirigente dell’ufficio tecnico comunale pro tempore ebbe ad ammettere, in sede di interrogatorio del 10 luglio 2012, svoltosi nell’ambito del procedimento penale instaurato a suo carico per il reato di abuso di ufficio ed edificazione abusiva, di avere rilasciato i due permessi di costruire in violazione degli indici e quindi illegittimamente pur ipotizzando di essere stato tratto in errore dai progettisti.
Sta di fatto, ad ogni buon conto, che la revoca dei permessi di costruire, così come intervenuta in autotutela con le note del 4 e dell’11 ottobre 2011 costituisce prova di natura confessoria in ordine alla illegittimità dei due titoli edilizi rilasciati in favore della cooperativa sociale -OMISSIS-
Ancor più se si considera che la stessa revoca dei permessi di costruire, di cui alla nota del 11 ottobre 2011, fu adottata soltanto “…in relazione alla chiusura perimetrale della tensostruttura, in quanto la stessa determinerebbe volumetria non ammissibile in funzione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.G. per l’area in questione.”
Sennonchè, ed ancora una volta venendo in superficie ulteriori profili di illegittimità, il contenuto dispositivo dell’atto assunto in autotutela – peraltro impropriamente, stante il disposto di cui all’art. 11, comma 2 del d.P.R. 380/2001 - nulla diceva in ordine a quanto già realizzato in violazione degli indici, pur essendo doveroso disporre un provvedimento sanzionatorio dell’abuso edilizio perpetrato.
Il Comune di Trani, con note di udienza depositate in data 25 settembre 2017 afferma di avere ammesso la sussistenza dell'errore di calcolo compiuto, “…non imputabile al Dirigente del proprio ufficio tecnico, bensì al team di progettisti abilitati che avevano elaborato i dati (come risulta dall'interrogatorio dell'ing. -OMISSIS- reso alla Guardia di Finanza di Trani il 10/07/2012 nell'ambito di altro giudizio penale e allegato dalla ricorrente alla sua memoria depositata il 17/02/2014) sicchè ha provveduto immediatamente alla correzione di tale violazione, avvenuta materialmente con la demolizione delle opere realizzate in eccedenza volumetrica ”.
Si tratta, però, di argomentazioni non utili a ingenerare dubbi sull’illegittimità dei due titoli edilizi rilasciati alla cooperativa -OMISSIS-, e sulla illegittimità delle due note assunte in autotutela dall’Amministrazione comunale perché l’errore di calcolo relativo alla potenzialità edificatoria della maglia SE 37 era riconoscibile dal Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Trani, sia per la specifica competenza in materia, sia per la doverosa conoscenza di uno strumento di pianificazione importante come il P.u.g. Né la tesi dell’induzione in errore può avere una qualche efficacia scusante per il dirigente comunale, non essendo giuridicamente ammissibile l’affidamento incondizionato riposto nel progettista di fiducia della cooperativa istante.
Come è emerso dalla relazione dell’Ufficio tecnico comunale di Trani, depositata il 10 luglio 2015, la demolizione delle opere costruite in eccesso ai volumi realizzabili in zona è stata comunicata dalla cooperativa con tre dichiarazioni S.C.I.A., rispettivamente del 28/3/2013, 24/1/2014 e 12/5/2014, la Coop. -OMISSIS-. aventi ad oggetto : rimozione di infissi porte- finestre servizi, abbassamento copertura office bar per trasformazione in vano tecnico, smontaggio completo di struttura, pannellature verticali e coperture lignee delle cabine, smontaggio pannellature verticali lignee, pannelli coibentati di copertura dei vani tecnici adibiti a servizi igienici, smontaggio di copertura di telo in pvc e relativi profili/tiranti della tensostruttura, rimozione della struttura metallica che sosteneva la tensostruttura unitamente alla pavimentazione sottostante.
L’Amministrazione comunale ha poi rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 20 del 17 luglio 2014, con il quale l’Ufficio tecnico comunale ha ricondotto gli interventi progettati dalla cooperativa nei limiti della volumetria assentibile, pari a 0,05 mc/mq.
Ritiene il Collegio che le circostanze sopra indicate, peraltro confermate dal verificatore nominato, diano conto, ancora una volta, della fondatezza del ricorso proposto in origine dalla signora -OMISSIS-, e poi riassunto innanzi al Tar dagli eredi.
Quanto al risarcimento del danno, la domanda formulata dai ricorrenti va respinta non essendo assistita da adeguata dimostrazione dei danni subiti.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è accolto in parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese processuali possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.