TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-12-27, n. 202101122
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Pubblicato il 27/12/2021
N. 01122/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege a Brescia, via S. Caterina, 6;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia in relazione all'istanza di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art 103 comma I, D.L. n. 34.2020 presentata dal ricorrente, in data 7.7.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato la Prefettura di Brescia in ordine alla domanda di sanatoria del lavoro irregolare presentata in data -OMISSIS- unitamente al suo datore di lavoro sig. Khan ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020.
2) Secondo il ricorrente tale procedura sarebbe assoggettata all’ordinario termine di conclusione procedimentale di 30 giorni di cui all’art. 2, della L. n. 241/1990 e, pertanto, la mancata adozione da parte della Prefettura del provvedimento conclusivo costituirebbe un silenzio-inadempimento da sanzionare con una pronuncia dichiarativa di illegittimità dell’inerzia, con condanna dell’Amministrazione all’adozione del provvedimento entro un termine certo.
3) Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che non sussisterebbe alcun comportamento illegittimo da parte della Prefettura la quale, invero, si è attivata effettuando l’istruttoria e notificando all’interessato il preavviso di rigetto in data 28 aprile 2021, rimasto senza riscontro da parte del richiedente.
4) Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione e viene definito come segue.
5) Il ricorrente sostiene che la procedura di regolarizzazione in questione sarebbe assoggettata all’ordinario termine di conclusione procedimentale di 30 giorni previsto dall’art. 2, della L. n. 241/1990 in quanto:
- il citato art. 103 del D.L. n. 34/2020 non ha previsto alcun termine procedimentale speciale o derogatorio di quello generale;
- il DPCM n. 214/2012, portante attuazione dell’art. 2, comma 3, della L. n. 241/90 in materia di procedimenti di competenza del Ministero dell’Interno, non ha previsto alcuna deroga all’ordinario termine di conclusione del procedimento per le procedure di emersione del lavoro irregolare, ivi comprese quelle disciplinate dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
6) Il ricorso è infondato.
La questione giuridica riguarda l’esistenza o meno di un termine per la definizione dei procedimenti in materia di cittadini stranieri immigrati e, segnatamente, per le procedure di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
Il Collegio, esaminata la normativa applicabile ai procedimenti in materia di immigrazione, ritiene che il termine conclusivo del procedimento non sia quello di 30 giorni di cui all’art. 2, L. n. 241/90, né quello di 90 o 180 giorni.