TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-05-28, n. 201501483

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2015-05-28, n. 201501483
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501483
Data del deposito : 28 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02745/2013 REG.RIC.

N. 01483/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02745/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2745 del 2013, proposto da:
C M, C C, C I, C C, rappresentate e difese dall'avv. C B, domiciliate per legge presso la Segreteria del Tar, in Catania, Via Milano 42a;

contro

Comune di Oliveri, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. N B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C, in Catania, Via Umberto, 303;

per l'annullamento

- delle deliberazioni del Consiglio comunale di Oliveri n. 13 del 9/7/2013 e n. 17 del 12/8/2013 con le quali è stata esaminata la proposta di piano di lottizzazione convenzionata di un lotto di terreno di proprietà delle ricorrenti, sito in località “Marina”, zona “ C.T.- attrezzature turistico ricettive alberghiere ” del PRG, per la costruzione di una struttura turistico ricettiva alberghiera;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il parere tecnico favorevole del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune emesso in data 4/8/2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oliveri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti C C, C M, C I e C C espongono di aver presentato in data 25/5/2010, al Comune di Oliveri, un piano di lottizzazione finalizzato alla realizzazione di una struttura turistico ricettiva alberghiera, costituente un complesso insediativo autonomo in ambito chiuso ad uso collettivo ai sensi dell’art. 15 della L.R. 71/1978, da insediare su un lotto di terreno di loro proprietà, sito in località “Marina”, zona classificata nel PRG come “ C.T.- attrezzature turistico ricettive alberghiere ”.

Con delibera consiliare n. 5/2013, dopo un assenso di massima all’iniziativa, l’approvazione del P.d.L. è stata rinviata per approfondimenti riguardanti la collocazione della strada privata di accesso al lotto prevista nel progetto.

È seguita una nota del progettista nella quale si è ribadito che la collocazione della strada era da considerare legittima alla stregua delle prescrizioni del PRG vigente, nonché non sostituibile sul piano tecnico con una soluzione alternativa.

Nella successiva seduta consiliare n. 13 del 9/7/2013 il P.d.L. è stato ulteriormente non approvato a seguito di un emendamento che riteneva la predetta strada incompatibile con la fascia di rispetto del depuratore e della linea ferrata esistente in zona;
sicchè è stata proposta la sua sostituzione con una strada pubblica, di maggiore estensione, coincidente con quella già in origine prevista dal PRG approvato nel 2002, i cui vincoli erano scaduti e non erano stati reiterati.

Con successiva deliberazione n. 17 del 12/8/2013 il Consiglio comunale ha confermato la precedente deliberazione n. 13, regolarizzandola sotto il profilo della mancanza del parere tecnico favorevole del responsabile dell’UTC in ordine alla impossibilità di realizzare la progettata strada privata ed alla necessità di sostituirla con quella pubblica originariamente prevista.

Ritenendo che le indicate deliberazioni consiliari imponessero uno spropositato sacrificio economico, conseguente allo stravolgimento del progetto presentato, all’obbligo di realizzare un’infrastruttura viaria più corposa e di sopportarne persino i costi di espropriazione, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in epigrafe, con il quale denunciano vizi sostanziali che invaliderebbero la scelta privilegiata dal Comune di Oliveri;
nonché, in via subordinata, vizi di ordine procedimentale.

In particolare, si deduce in ricorso:

1.- violazione del T.U. approvato con DPR 380/2001 e della legge 241/90 - eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento di potere - violazione dell’art. 23 Cost.;

Le deliberazioni impugnate - si sostiene - muoverebbero dall’erroneo presupposto che la realizzazione della progettata strada privata sia in contrasto con le N.T.A. (in specie, art. 27: fascia di rispetto del depuratore comunale), e con gli artt. 49 e 60 del DPR 753/1980 (fascia di rispetto della linea ferrata);
inoltre, esse imporrebbero ingiustificati oneri aggiuntivi da realizzare attraverso l’esercizio anche di funzioni espropriative, contrastanti con l’avvenuta decadenza dei vincoli, dal momento che l’arteria suggerita dal Consiglio comunale ricadrebbe in parte su terreni di una delle ricorrenti ed in altra parte su terreni appartenenti a terzi.

1.- In dettaglio: a) sotto il primo profilo, le ricorrenti osservano che l’articolo 27 delle NTA introduce solo un regime di inedificabilità nella fascia di rispetto, che non impedisce la realizzazione di una infrastruttura viaria. Analogamente, si dice, avrebbe valore relativo (e non assoluto) il divieto di edificazione contemplato dagli artt. 49 e 60 del DPR 753/1980, rispetto al quale le Ferrovie dello Stato potrebbero rilasciare l’autorizzazione in deroga;
b) sotto il secondo profilo, in sintesi, le ricorrenti lamentano che il Consiglio comunale abbia in tal modo introdotto una surrettizia variante dello strumento urbanistico, reiterando vincoli espropriativi concernenti le infrastrutture viarie che erano precedentemente decaduti;

2.- Violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ragione del fatto che la deliberazione n. 13/2013 non è stata supportata dal preventivo parere tecnico del dirigente competente;

3.- Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 a causa della mancata adozione del cd. “Preavviso di rigetto”;

4.- Violazione del T.U. approvato con DPR 380/2001 e dell’art. 7 ( rectius , 17) della Legge 241/90 - eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere;
sarebbe stato violato - secondo le ricorrenti - l’obbligo di riavviare e motivare il procedimento amministrativo, a fronte dell’azzeramento dei pareri favorevoli precedentemente rilasciati sul progetto;
i pareri tecnici – originari e successivi – poi sarebbero ingiustificatamente contraddittori;

5.- eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Comune di Oliveri, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei soggetti controinteressati, da individuare nell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, quale organo che ha approvato il PRG e le sue norme tecniche, e nella Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., quale ente titolare dell’infrastruttura ferroviaria a vantaggio della quale è stato previsto il vincolo di inedificabilità.

L’amministrazione resistente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’art. 27 delle N.T.A., applicato dal Comune al fine di denegare l’approvazione del piano di lottizzazione, e per il fatto che le ricorrenti non hanno preventivamente chiesto alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l’autorizzazione in deroga ad eseguire interventi edilizi all’interno della fascia di rispetto ferroviaria. Ulteriormente, è stato rilevato che le particelle sulle quali è stata progettata la strada del piano di lottizzazione (le nn. 617 e 622) non apparterrebbero alle ricorrenti e risultano classificate nel vigente PRG come “verde agricolo”, con la conseguenza che esse sarebbero quindi insuscettibili di edificazione tramite il progettato P.d.L. Nel merito, è stata dedotta l’infondatezza delle censure.

All’udienza del 26 marzo 2015 la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene di poter omettere l’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, stante il fatto che questo si profila infondato nel merito e va respinto.

1.- In relazione alla prima censura, concernente la asserita edificabilità di una struttura viaria nella fascia di rispetto del depuratore e della linea ferrata, va detto che le doglianze risultano infondate.

Invero, la fascia di rispetto del depuratore comunale deve essere intesa come area nella quale è inibita qualsiasi forma di uso del territorio, e non come zona semplicemente insuscettibile di edificazione. In tal senso milita la ratio che sostiene il vincolo, da rinvenire nell’esigenza di evitare contaminazioni con un sito poco salubre, a tutela sia dei residenti, sia di coloro che semplicemente dovessero transitare sulla strada. Ma, a ciò, va aggiunto che il vincolo di inedificabilità, in concreto, è stato reso più stringente dalla successiva prescrizione contenuta nell’art. 27 delle NTA, laddove stabilisce che a tutela e schermatura dal sito “sensibile” devono essere messi a dimora alberi d’alto fusto a fogliame sempreverde ai fini della costruzione di un adeguato filtro di verde in rapporto alle zone circostanti. E’ evidente, pertanto, che l’imboschimento della fascia di rispetto risulta strutturalmente incompatibile con la prospettata realizzazione di una strada.

Tanto basta per considerare come non realizzabile la progettata strada privata, ed esime il giudicante dall’esame dell’ulteriore ostacolo di ordine giuridico individuato dall’amministrazione negli artt. 49 e 60 del DPR 753/1980.

2.- La censura di ordine procedimentale mossa avverso la deliberazione consiliare n. 13/2013, denunciata come illegittima in quanto sprovvista del parere tecnico dell’U.T.C., è infondata. Infatti, risulta dagli atti che il denunciato vizio sia stato emendato dallo stesso Comune, nell’esercizio dell’autotutela amministrativa, con l’adozione della deliberazione n. 17/2013, che ha inteso sanare la precedente delibera in quanto sprovvista del necessario parere.

Si deve quindi ritenere che l’eventuale censura di violazione del T.U. Enti locali avrebbe potuto, al più, essere mossa contro la deliberazione n. 13 (ora superata) – in quanto priva del necessario parere tecnico – ma non già contro la n. 17, finalizzata a sanare il vizio riscontrato ed a dare definitivo assetto alla proposta di approvazione del P.d.L.;

3.- Anche il terzo motivo di ricorso, col quale si lamenta l’omessa adozione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della L. 241/90, non può essere accolto.

Infatti, a pagina 5 del ricorso si descrive, quale fatto storico, un incontro tra l’amministrazione, i committenti ed il progettista, che ha fatto seguito alla mancata approvazione del piano di cui alla deliberazione n. 5/2013, e nel quale sono stati discussi gli aspetti tecnici della vicenda, inclusa la localizzazione della strada.

Alla luce di tale dato, non può sostenersi che le difficoltà di ordine tecnico riscontrate dall’amministrazione sul progetto delle ricorrenti non fossero state rese note ai soggetti proponenti;
il che consente di dichiarare non viziante – ai sensi dell’art. 21 octies , co. 2, L. 241/90 – l’omissione del formale invio del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della citata legge.

4.- Il quarto motivo di ricorso risulta infondato allorchè si osservi come i pareri tecnici favorevoli al P.d.L. – emessi dal Genio civile, dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA., dal Servizio Igiene pubblica dell’ASP, nonché la proposta del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva del Comune – non sono stati, come si sostiene in ricorso, azzerati e conservano la loro validità ai fini del progetto: la proposta di approvazione del P.d.L. è stata, infatti, respinta solo ed esclusivamente con riguardo alla localizzazione della strada, che è questione estranea ai pareri resi dai citati organi e/o uffici.

5.- Il quinto motivo di ricorso risulta assertivo, e dunque inammissibile. Non si comprende, infatti, come sia stato violato il principio comunitario della proporzionalità ed adeguatezza attraverso le delibere che hanno non approvato la proposta di piano di lottizzazione delle ricorrenti.

In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali possono essere tuttavia compensate tenuto conto della particolarità in fatto della vicenda.

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