TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-03-23, n. 201200420

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-03-23, n. 201200420
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200420
Data del deposito : 23 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00405/1999 REG.RIC.

N. 00420/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00405/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 1999, proposto da:
A A, rappresentata e difesa dagli avv.ti R R e P M, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Genova, Galleria Mazzini 7/7;

contro

Comune di Noli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di autorizzazione edilizia e ingiunzione di demolizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 l’avv. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 25.3.1999 la signora A A ha impugnato i provvedimenti del comune di Noli 7.1.1999 prot. 67/URB/346 e 9.1.1999 prot. 96/450, rispettivamente di diniego di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 e di ingiunzione di demolizione, relativamente ad una tettoia in legno edificata nel terreno circostante l’abitazione sita in regione Chiariventi, su area contraddistinta a catasto al foglio 12 mappale 940.

A sostegno del gravame deduce tre motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 7.8.1990, n. 241 in relazione all’art. 4 1° comma D.L.

5.10.1993 n. 398, convertito con modificazioni in L. 4.12.1993, n. 493, come sostituito dall’art. 2 60° comma L. 23.12.1996 n. 662 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

2. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 L. 28.2.1985, n. 47 in relazione all’art. 7 comma 2 lett. a) D.L. 23.1.1982, n. 9, convertito in legge 25.3.1982, n. 94. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione.

Il comune di Noli non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Per costante giurisprudenza, prima delle modifiche introdotte alla L. n. 241/1990 dalla L. n. 15 del 2005, non sussisteva l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in relazione al rigetto dell'istanza di concessione in sanatoria, essendo il relativo procedimento attivato ad istanza di parte (Cons. di St., IV, 21.2.2011, n. 1085).

La medesima conclusione vale per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza (T.A.R. Liguria, I, 22.4.2011, n. 666).

2. E’ noto che, per gli interventi edilizi effettuati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497, nel corso del procedimento di sanatoria di cui all'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47, l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico può rilasciare in via postuma l'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l. n. 1497 cit., previa valutazione della compatibilità dell'intervento già realizzato con il vincolo paesaggistico (cfr. T.A.R. Molise, I, 23.12.2010, n. 1568).

Nel caso di specie, l’amministrazione, richiamata la pertinente normativa di attuazione del piano territoriale di coordinamento paesistico (art. 44 delle N.A.), ha negato la sanatoria su conforme parere della commissione edilizia, con la motivazione che “l’intervento proposto risulterebbe di notevole impatto ambientale”.

Orbene, l’art. 44 delle norme di attuazione del P.T.C.P., rubricato Insediamenti Diffusi - Regime normativo di MANTENIMENTO (ID-MA), stabilisce che “1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro d'insieme o da contenute integrazioni dei tessuto edilizio.

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