TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-04-15, n. 202202613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-04-15, n. 202202613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202613
Data del deposito : 15 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2022

N. 02613/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05973/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5973 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Teleradiomatese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. T M in Napoli, via Francesco Crispi n. 92;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
Regione Campania, in persona del P.G.R. legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M Csoli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via S.Lucia n. 81 c/o la sede dell’Avvocatura Regionale;
Comitato Regionale per Le Comunicazioni della Regione Campania - Co.Re.Com, non costituito in giudizio;

nei confronti

Teleluna s.r.l., in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

(con il ricorso introduttivo)

della delibera Corecom del 14 settembre 2015 e dell'allegata graduatoria relativa alla procedura indetta con d.m. 7/8/2014, da cui la ricorrente è stata esclusa;

(con il ricorso per motivi aggiunti)

Della delibera Corecom n.16/2015 recante parziale rideterminazione della graduatoria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2022 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - L’Associazione Teleradiomatese ha partecipato al bando per l’attribuzione alle emittenti televisive locali dei benefici finanziari ex art. 45 co. 3 l. 488/98.

Con delibera n. 13 del 14/9/2015, il Corecom ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa all’accesso ai benefici per l’anno 2014 (ex decreto de Ministero dello Sviluppo Economico 7/8/2014) premettendo che “ per effetto dell’art. 1 co. 4 del d.m. 7 agiosto 2014 … la domanda deve contenere a pena di esclusione ..indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente .. ” e rappresentando che “ .. non è stato possibile verificare gli elementi di cui all’art. 6 del d.m. 292/2004 per il mancato recapito della raccomandata contenete la richiesta di integrazione della documentazione dell’istanza ”.

1.1 - Avverso tale esclusione la ricorrente ha articolato le censure di seguito sintetizzate:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., nonché art. 45 d. lgs. n. 82/2005, del d.m. n. 292/04 e del d.m. 7/8/2014;
violazione del giusto procedimento e della leale collaborazione;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per carente istruttoria.

1.2 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato la delibera Corecom n. 16 del 30/12/2015 recante parziale rideterminazione della graduatoria definitiva, non incidente sulla sua posizione.

2 - Ha resistito al gravame la Regione Campania, chiedendone il rigetto.

2.1 - Il Ministero intimato ha versato in atti mera costituzione di stile.

3 - Rinunciata l’istanza cautelare, alla pubblica udienza dell’11/4/2022 il ricorso è stato assunto in decisione.

4 - Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

4.1 – Si ricava ex actis che in data 3/12/2014 l’Associazione Teleradiomatese è risultata “sconosciuta” all’indirizzo via Vivaldi n. 47 – 81100 – Caserta cui il Corecom ha inviato la raccomandata contenente la richiesta di inoltro di documentazione.

Parte ricorrente non contesta che l’indirizzo di cui sopra corrisponda alla sua sede legale (circostanza emergente, peraltro, dalla domanda di partecipazione, all. 5 al ricorso), ma obietta che il Corecom avrebbe dovuto inviare la richiesta a mezzo pec, secondo quanto prescritto dall’art. 48 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Adempimento non solo dovuto, ma - a detta della ricorrente – reso anche possibile dal fatto che essa Associazione ha inviato la domanda di ammissione proprio a mezzo pec.

Tale ultima circostanza risulta, però, smentita dalla produzione documentale della stessa ricorrente: il documento 5 (a tal fine versato in atti) contiene, infatti, la domanda dell’Associazione spedita il 23/10/2014 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (modalità prescritta dal bando all’art. 1).

La ricorrente ha prodotto anche la stampa di un messaggio di posta elettronica datato 22/10/2014 da cui assume potersi ricavare prova dell’invio della domanda a mezzo pec. Tale produzione è tuttavia a tal fine inconferente, siccome:

a) l’indirizzo cui risulta inviato il messaggio è “corecom.campania@consiglio.regione.campania.legalmail” e non quello (corretto) “corecom.campania@consiglio.regione.campania.legalmail.it” (circostanza non confutata dalla ricorrente);

b) difetta (verosimilmente proprio in ragione dell’errore di cui innanzi) la prova dell’avvenuta consegna del messaggio al destinatario.

In alcun modo, quindi, il Corecom avrebbe potuto “raggiungere” via pec l’associazione ricorrente, che nella domanda di ammissione si è limitata ad indicare recapito telefonico e fax, nonché un indirizzo di posta ordinaria.

Non può, in conclusione, condividersi l’assunto ricorsuale secondo cui l’Amministrazione regionale avrebbe assunto un comportamento omissivo, risultando piuttosto una carenza di diligenza ascrivibile alla ricorrente.

4.2 - Neppure risulta fondato il secondo motivo, in cui la ricorrente assume che la documentazione allegata alla domanda fosse completa e, dunque, nessuna carenza documentale avrebbe giustificato la sua esclusione.

La richiesta di integrazione inviata dal Corecom annovera tra la documentazione mancante anche l’autorizzazione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ciò che ai sensi dell’art. 6, co. 2, del regolamento n. 292/2004 ("La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66) e dell’art. 4 lett a) del bando determina l’esclusione dalla graduatoria.

5 - Per le suesposte ragioni, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti (recante le medesime censure) vanno respinti.

6 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola Regione Campania, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

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