TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2017-01-20, n. 201701058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2017-01-20, n. 201701058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701058
Data del deposito : 20 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2017

N. 01058/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00752/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2016, proposto da:
F E A, G F, rappresentati e difesi dall'avvocato R R C.F. RDORNR59P20A944I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 114/B;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’esecuzione

del giudicato: sentenza della corte suprema di cassazione n. 23724/12 - (equa riparazione)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2016 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della Giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere una somma all’odierno ricorrente quale procuratore antistatario nel giudizio instaurato per la condanna al pagamento di equo indennizzo.

Rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, l’amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario, parte ricorrente ha proposto il presente mezzo di tutela, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per chiederne l’ottemperanza dinanzi all’adito giudice amministrativo.

2. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.

3. Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso è inammissibile, come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

4. Dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale risulta che per le somme oggetto dell’odierna controversia parte ricorrente ha già proposto precedente ricorso in ottemperanza dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n.

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