TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-04-14, n. 201103271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-04-14, n. 201103271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201103271
Data del deposito : 14 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04419/2010 REG.RIC.

N. 03271/2011 REG.PROV.COLL.

N. 04419/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4419 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Paola Bimbi, Figliomeni Bruna, Dello Sbarba Margherita, Dacci Maria Clelia, Brunori Silvia, Giorgi Alberto, Ciccarelli Rosella, Agnelli Angela, Tumbarello Antonino, Ciompi Maddalena, Terzuoli Eliana, Borghesi Rita, Busia Sebastiano, Tamborrino Sergio, Nicastro Maria, Bagni Andrea, Marcheselli Laura, Calvani Simona, Pagliuca Adelaide, Briscese Aurora, Aiazzi Antonella, Bardazzi Franco, Conti Cecilia, Conte Teresa, Sollevanti Elena, Chiti Lucia, Manzini Rita, Salvatori Fabio, Sacchi Susi, Trotti Brunella, Masini Francesca, Lazzeri Franca, Valori Lucia, Margaglio Alessandro, Iraca’ Domenico, Saraceno Giuseppe, Cardaci Nicola, Cini Carlotta, Ancillotti Luca, Gaudenzi Maria, Pelosini Anna, Facca Monica, Critelli Rosina, Congestri’ Marika, Liguori Lucia, Congestri’ Maria Concetta, Susini Annalisa, Cavallini Matilde, Scorza Benedetto, Massari Maria Grazia, Licchelli Anna, De Biase Pompeo Antonio, Blundo Tullia Anna Maria, Guerrieri Cinzia, Bozzi Patrizia, Arciero Stefano, Forleo Cosimo, Battista Barbara, Molinari Elisabetta, De Nichilo Adriana, De Stefano Stefano, Fera Giuseppe, Francese Guglielmina, Martone Antonio, Cocchini Anna, Angelucci Anna, Loscalzo Anna, D’Angelo Daniele, Nicolosi Antonietta, Sganga Gabriele Francesco, Squartini Viscardo, Ascarella Manuela, Persi Ilaria, Bosco Maria Letizia, Stefanelli Federica, Pontillo Rosa Anna, De Matteis Lorella, Torchetti Rita, Tedeschi Maria Giovanna, Stamegna Claudio, Falconi Claudia, Buonaiuto Simona, Spaziani Carla, Cavanna Rita, Rancati Claudia, Magliaretta Federico, Capodicasa Susanna, Galeotto Alberto, Fabris Maria Teresa, Salvetti Stefano, Ceresa Ivana, Albanese Simonetta, Marcer Flavia, Curti Riccardo, Bettanello Ennio, Augelli Candido Renato, Aloisi Giuseppa, Munaro Simonetta, Nicoli Sergio, Musacchio Maria Teresa, Gleria Enrico, Dal Lago Reginaldo, Iacovella Gilda Rita, Bortolan Paola, Pizzo Maria Piera, Danieli Alberto, Capuano Eugenio, Schiavo Rosimbo, Albiero Mauro, Duva Filippo, Rametta Enrico, Molinari Donatella, Rallo Antonino, Cracco Amelia, Azzalini Angelo, Simoni Roberto, Cisco Loris, Pavan Nicoletta, Zaccaria Emanuela, Reghelin Catterina, Mariani Maria Teresa, Trivisonno Danilo, Merlo Maurizio, Giacomello Lucia, Marchini Roberta, Casa Gabriella, Battiotti Mario, Verde Salvatore, Zocche Giacomo, Carlotti Vittoria, Dal Cason Gianni, Bertolin Eliana, Fanton Alessandra, Cannizzaro Anna, Maino Diego, Borriero Manuela, Fogagnoli Roberto, Barbe' Sara, Mammola Maria, Giunta Antonio, Rossi Anna Caterina, Toti Alessandra, Benato Luca, Virgultoc Anna, Bombi Maria Teresa, Sacchetto Giorgio, Morsut Paolo, Castellini Maria, Marabese Ivetta, Castiglioni Bruno, Giacometti Giovanna, Galeazzo Maurizio, Trivellato Antonio, Maran Mario, Manna Francesco, Zambon Giuseppe, Puca Rosa Maria, Annaloro Rita, Rizzi Francesco, Pavlova Ivanka, D'Ambrosio Giovanna, Giacobbo Marina, Galesso Monica, Maggiolo Rosanna, Moretto Patrizia, Punzo Alessandro, Alba Carmine, Codenotti Rossella, Ceccarello Renato, Andreose Francesca, Mariano Maria Rosaria, Daniele Pierdomenico, Vuolo Emilio, Mezzocolli Valerio, Pol Cristina, Bizzotto Renata, Brugiolo Isabella, Mardollo Donatella, Mutoschi Marco, Dinale Danila, Iaia Anna Maria, Celi Maria Luisa, Costa Giuseppe, Salmaso Carlo, Sambon Stefano, Ramigni Camilla, Zanetti Annamaria, D'Amico Marialaura, Piva Tiziano, Grillenzoni Rossella, Malavasi Sandra, Arletti Roberto, Grosoli Maria Concetta, Buriani Rita, Marzullo Francesca, Gandini Annalisa, Serafini Filippo, Borbeggiani Gabriella, Giuliani Katya, Morandi Gabriella, Zanfi Barbara, Guerra Silvia, Di Donato Stefania, Bravi Antonella, Degli Esposti Detto Pallotti Paola, Paolino Luigia, Rakotobe Andriamaro Fitahianamalala, Mele Francesco, Torres Liliana, Bonicelli Michele, Mele Camilla, Lugli Chiara, Vincini Roberta, Marcone Anna, Minardi Alessandra, D´Emilio Olimpia, Mazzarino Serena, Minni Fabiano, Belardi Claudia Maria, Borciani Francesco, Bazzanini Lia, Vallesi Daniela, Cerretti Patrizia, Borrello Carmela, Placidi Rosanna, Piras Giovannina, Bonessio Gisella, Bonessio Ferdinando, Bonessio Luigi, Persieri Roberta, Angelucci Maria Grazia Patrizia, Rigatuso Nadia, Iorio Massimo, Monaco Maria, Terranova Fabiola, Monaco Calvano, Martini  Francesca, Seravalli Carlo, Boscaino Marina, Todarello Giuseppina, Trezzini Attilio, Iovene Antonio, Mannocchi Maria Cristina, Vocale Rosa, Rosati Agata, Vigliarolo Bianca, Guastavigna Marco, Grossi Adriano, Citterio Miriam, Gigante  Valerio, Fuga Cristina, Mantello   Maria, Simari   Andrea, Del Vaglio Milena, Catucci   Roberta, Caselunghe Claudia, Arcamone Mirella, Ierace Maria Luisa, Doria  Elena, Di Castro Flavia, Bencivenga  Santa, Piemontese Mario, Menconi Corrado, Belle' Riccardo, Olivotto Veronica Maria, Zanoni Elisabetta, Salomoni Sabina, Fini Stefano, Musa Anna Rita, Bozza Giovanni, Forni Cristina, Negrini Cristina, Accorsi Alessandra, Geminiani Rita, Sermenga Susi, Dall’Olio Laura, Gironi Andrea, Biancoli Viviano, Aramini Alice, Santandrea Gianni, Bergami Marco, Mercuriali Maurizio, Giovannini Daria, Ferrini Norma, Brienza Giuseppina, Verrillo Paolo, Calamelli Cludia, Intelligente Diego, Foschi Simone, Piancastelli Jessica, Zanotti Magda, Montera Iolanda Maria Concetta, Fiumi Sandra, Santi Carla, Protini Floriana, Caruso Cinzia, Plater Iwona Barbara, Guercio Alberto, Turrini Tania, Malavoldi Liana, Bonomo Giacomo Eliseo, Ferro Giuseppe, Plata Monica, Rensi Loredana, Gianstefani Luisa, Loss Caterina, Salvatore Santina, Amadori Sabina, Coraci Vito, Falcion Lorella, Grazia Turano, Maria Rosa Patruno, Armshong Philippa, Lorenzo Grilli, Benecchi Diego, Massimo Fiorenzo Gelsomino, Antonella Andracchio, Silvia Vignoli, Giulia di Berardo, Martini Chiara, Miele Serena, Lenzi Jacopo, Muscettola Giuliana Antonietta, Di Serio Vincenzo, Evangelisti Alfredo, Giaggioli Antonio, Padovani Giovanni, Recchi Maurizio, Abbruzzese Francesco Cosma, Grilli Maria Cristina, Capuano Maria Elena, Scotto di Porda Margherita, Fucci Rossella, Zagnoni Renzo, Urso Andrea, Toto Annibale, Mazzitelli Sabrina, Isolda Emilio, Degli Esposti Gianfranco, Piccagli Laura, Pellegrino Livia, Palumbo Anna Maria, Savarese Annamaria, Ruggeri Patrizia, Bergantino Maria Teresa, Ricci Lucchi Marianna, Cimminiello Anna, Caprini Roberta, Baffa Salvatore Francesco, Maddaluni Anna, D’Orsa Laura, Podda Annalisa, Grasso Mirko, Fioravanti Carlo, Moschella Elisa, Incarnato Filomena, Zizzi Domenico, Villani Diana, Anzalone Gabriella, Stancari Chiara, Caputo Susanna, Di Fresco Silvia, Cicenia Antonietta, Lodi Umberto, La Micela Patrizia, Ragagni Massimo, Impero Grazia Maria, Mastrolonardo Anna, Seleri Guido, Natalini Sandro, Bolelli Benedetta, Guidetti Lorena, Mattei Daniela, Macone Gianluca, Comelli Rita, D’Amico Beatrice, Marianacci Giulio, Martelli Michela, Aiello Barbara, Nuzzo Vitale, Curina Anna Maria, Moretto Bruno, Osti Cristina, Samoggia Laura, Tomassoni Patrizia, Paesani Samantha, Augelli Maddalena, Magazzù Pietro, Mohammed Rifat Uz Zaman, Viola Rossella, Amoroso Paola, Roncarati Alice, Grieco Michele, Bosi Manuela, Mancusi Assunta, Bonzo Ana Gabriela, Restani Christian, Cordisco Gianfranco, Moroni Raffaella, Gudumac Maria, Bahu Olga, Dimico Daniel, Papa Romina, Frani M.Grazia, Bonarelli Roberta, Sisti Sergio, Brighi Massimo, Rinaldi Fabrizia, Amadio Annalisa, Paglione Lucia, Frattasio Cristiana, Fabbri Mariagrazia, Poluzzi Ivan, Giacconi Paola, Girotti Giuseppe, Faccenda Maria Franca, Maiani Marina, Zuccarini Silvia, Di Donato Fiorella, Tinaglia Vincenzo, Suriano Michela, Pantalfini Rita, Propato Angelo, Quarto Giuseppe, Iannolo Paola Gabriella, Gualandi Andrea, Le Parc Silvie, Mazzotta Anna Chiara, Marra Antonietta, Legnani Alberto, Targa Elisa, Ginnetti Roberto, Frascari Monica, Becca Anna Maria, Cazzetta Margherita, Rizzoli Antonella, Sardocca Maria Vittoria, Tomei Valentina, Sturniolo Orazio, Vecchi Elisabetta, Liccardo Lorenzo, Vignotti Viviana, Tesini Claudio, Bucchi Maria Cristina, Civili Ileana, Bruno Renato, Capelli Flavio, Drudi Ignazio, Filice Maria, Renzoni Filomena, Panciera Maria, Mezzetti Mario, Dal Monte Elisabetta, Rovinetti Michele, Pietrobtz Lenny, Lorenzelli Giulia, Marchesini Matteo, Ragionieri Marco, Hossmer Birgit, Pasquali Patrizia, Maffi Adriana, Chiarini Maria Franca, Iadicicco Elisbetta, Rimondi Lucia, Trovato Loretana, Rambaldi Angela, Lippolis Gabriella, Focardi Silvia, Falavigna Raffaele, Bertoni Carlo, Poli Anna Franca, Ghirardi Daniela, Banuca Doina Vionica, Valentino Silvia, Cocco Emilio Emanuele, Montuschi Elisa, Di Cecco Simone, Fornasari Federico, Amadori Gabriele, Pullega Lorenzo, Cané Andrea, Repesco Angela, Convertino Cosima, Zito Jessica, Bagarini Rosalba, Questioni Michela, Quadrio Roberta, Cervone Luca, Zappi Iuri, Alessandrella Veronica, Raiano Carlo, Grimaldi Filomena, Santandrea Giovanni, Papp Eleonora, Tancredi Raffaella, Mellini Elisa, Caporaloni Silvia, Zucchini Andrea, Migliozzi Sabina, Berti Marina, Zagonelli Mara, Canitano Pasqualina, Ghera Gianna, Bressan Paola, D’Alfonso Rossella, Cancellieri Davide Giulio Giuseppe, Donati Carla, Poluzzi Paola, Morroi Roberto, Sornini Carlo Giulio, Pasquali Elisabetta, Bonfiglioli Moreno, Testi Willer, Bernardoni Annamaria, Folezzani Emanuela, Dantini Mariarita, Gaetano Passarelli, Graziano Luigi, Monduci Giampaolo, Lenza Michelina, Berardi Giovanni, Corso Giacomo, Ama Patrizia, Antonio di Biase, Esposito Sandra, Sonia Manaresi, Tassinari Domenico, Aneghini Mara, Mondini Anna, Ciani Maria, Biondi Anna, Zardi Elisa, Rizzoli Fabio, Nadalini Claudia, Bianconcini Mauro, Villa Nino, Barbieri Fedele, Giovanniello Patrizia, Bertini Mariliana, Zambrotta Pasquale, Pozzi Elena, Spiritelli Franco, Vignutelli Maria Giulia, Castagna Luciana, Cazzato Maria Grazia, Baldazzi Maria Cristina, Stelitano Francesco, Balducci Giulia, Zotti Francesca, Conti Marina, Arena Ignazio, Ongaro Elena, Annunziata Serenella, Marsilio Eli, Grillini Mery, Caserta Maria, Cornacchione Gina Domenica, Perugini Daniela, Ceroni Eleonora, Stroscio Antonino, Lullo Gelsomino, Gherardi Giovanna, Maccaferri Maria Cristina, Carletti Giuliano, Rosanna Zanoni, Bertocchi M.Angela, D'Accindio Enzo, Marzocchi Lea, Garramone Vincenza, Becca Roberta, Maccaferri Marina, Giacometti Roberta, Degli Esposti Lorenzo, Cipriani Caterina, Maraldi Anna Chiara, Lauretiani Elisa, Scalzullo Erika, Camagli Gabriele, Placci Daniela, Baroncini Patrizia, Piancastelli Maria Grazia, Zingaretti Gloria, Cavina Marco, Labbate Maria Carolina, Cristani Giovanni, Aguanno Emanuele, Araujo Da Silva Angela, Emiro Domenico, Fusco Maria Teresa, Rossi Mariana, Corsi Claudio, Mantovani Matteo, Visnevschi Mihail, Lodesani Giovanni, Capotondi Giulia, Panettiere Pasquale, Fogacci Valeria, Legnardi Marina, Bazzi Roberta, Scardoni Chiara, Fioravanti Camilla, Giacoia Rosanna, Tartaglia Aida, Sandri Bruna, Colacicco Maria, Bernardi Paolo, Matteucci Angela, Giampieri Maria Bruna, Sissa Stefano, Quattrini Ennio, Bascetta Paolo, Di Mira Domenico, Negrini Maria Luisa, Virtù Antonino, Bencivenni Giovanni, Menegatti Pier Luigi, Rubini Maria Concetta, Alcaro Giovanna, Falqui-Massidda Stefano, Reggio Ada, Lovaglio Anna, Falato Pino, Calabria Michela, Zannoni Graziano, Milani Francesca, Rizzoli Franco, Zeni Loredana, Fiorentini Serena, Bergamaschi Monica, Plaehn Susanne, Tassinari Patrizia, Rossetti Laura, Calbi Vincenzo, Baccilieri Anna Maria, Canestrino Geralda, Valvo Salvatore, Auri Paola, Giacomoni Paolo, Bottoni Tiziana, Janna Raffaela, Leotta Gabriella, De Nunzio Anna, Mantovani Alice Manuela, Pino Laura, Vastola Pasquale, Andreoli Carlotta, Inzillo Caterina, Di Paolantonio Giorgio, Tommasi Andrea, Casarini Antonella, Tripodi Salvatore, Ashraf Gandomi Bahman, Bonora Pietro, Fiori Marina, Longo Francesca, Giglione Ilaria, Marzi Sabrina, Paffumi Angela, Massa Luciana, Iannaccone Antonello, Fiorini Morena, Montan Monica, Picotti Anna Maria, Monterumici Marina, Marino Giuseppina, Gentilini Francesco, Cinti Andrea, Larcher Clara, Nelken Mical, Cristiana Nucci, Vescovi Matteo, Angelico Francesco, Caramiello Stefano, Ubaldini Fiorella, Vancini Elisabetta, Comitato Nazionale Per Scuola della Repubblica, Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, Crides – Centroromano di Iniziativa per la Difesa dei Diritti Nella Scuola, Ablondi Lucia, Antonuccio Cristina, Avietti Alma, Bergonzi Maria Pia, Bertolotti Fabio, Betta Carlo, Bonati Patrizia, Brunelli Monica, Bussandri Raffaella, Camurati Daria, Casali Paola, Cavallini Carla, Colla Giorgio, Cozzi Stefano, Crestani Roberta Luigina, Crisafulli Giusy, Dalloco Edda, Pezzali Daniele, Delfini Elisabetta, Ferrari Luciano, Folliero Salvatore, Furlotti Maria Carla, Gentile Alessandra, Leoni Stefania, Lombatti Barbara, Longhi Manola Elisabetta, Magnani Lucia, Mancastroppa Giordano, Manelli Giordano, Mantovi Isella, Marenzoni Rita, Pavarani Lidia, Pavesi Paola, Porto Daniele, Rabaiotti Ilaria, Romano Gian Domenico, Romano Fabio, Savini Serena, Screnci Marco, Tonioli Riccardo, rappresentati e difesi dagli avv. C B, F B, D F, C M, M V, F A, Cecilia Belle', con domicilio eletto presso F B in Roma, viale Angelico, 45;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Provincia di Pistoia Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. L C, P P, con domicilio eletto presso F B in Roma, viale Angelico, 45;
Comune di Certaldo in Persona del Sindaco P.T., Comune di Empoli, Comune di Castelfiorentino, rappresentati e difesi dall'avv. M I, con domicilio eletto presso M I in Roma, c.so del Rinascimento, 24;
Provincia di Bologna Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Adriano Giuffre', C B, P O, con domicilio eletto presso Adriano Giuffre' in Roma, via Camozzi, 1;
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. G G, C R, E S, con domicilio eletto presso C R in Roma, v.le delle Milizie, 9;
Provincia di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso A S in Roma, viale Carso, 23;
Provincia di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Maria Isabella Egeo in Roma, via M. S. De Rossi 13/B;
Comune di Montelupo Fiorentino, rappresentato e difeso dagli avv. F B, M G, con domicilio eletto presso F B in Roma, viale Angelico, 45;
Provincia di Perugia, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Minciaroni, Umberto Segarelli, Isabella Sorbini, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via G. B. Morgagni, 2/A;
Comune di Imola, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cappello, con domicilio eletto presso Massimiliano Scaringella in Roma, via C.Morin, 1;

per l'annullamento

con il ricorso:

della C.M. MIURAOODGOS prot. nr. 1171 del 18 febbraio 2010, avente ad oggetto iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010- 2011;

dell’O.M. nr. 19 del 19 febbraio 2010, contenenti termini e modalità delle procedure di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011, nella parte relativa alla scuola secondaria di II grado e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti attuativi, non conosciuti, e lo schema di piano programmatico di cui all’art. 64 DL n. 112/08, conv.to in legge n. 133/2008.

Con i motivi aggiunti notificati il 19 maggio 2010 e depositati il 9 giugno 2010:

della C.M. nr. 37 del 13 aprile 2010 (avente per oggetto: “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale”) con la quale il MIUR, trasmettendo uno schema di decreto interministeriale intitolato “Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2010/2011” ha diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011;

per quanto di ragione, della declaratoria di nullità dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla predetta CM n. 37/2010 e della Circ. Min. stessa;

con i motivi aggiunti notificati il 29 settembre 2010 e depositati il 14 ottobre 2010:

del DPR 15 marzo 2010, n. 89 contenente il “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”, pubblicato nella GU n. 137 del 15 giugno 2010;

del DPR 15 marzo 2010 n. 88, recante il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”;

del DPR 15 marzo 2010, nr. 87, recante “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133” e dei criteri con i quali si è proceduto alla individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario nelle classi secondarie, terze e quarte;

del decreto interministeriale del 1.6.2010, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dettato disposizioni sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli istituti professionali –anno scolastico 2010/2011;

del decreto ministeriale cpn il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, hadettato disposizioni sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici – anno scolastico 2010/2011;

nonché di ogni altro atto connesso e conseguente, ancorchè presupposto, non conosciuto e non comunicato.

Con i motivi aggiunti notificati il 25 ottobre 2010 e depositati il 12 novembre 2010:

del D.I. n. 55 del 6 luglio 2010, non pubblicato, concernente le disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2010/2011, nonché di tutti i provvedimenti attuativi, allo stato non conosciuti, e, segnatamente, della ripartizione della dotazione organica a livello regionale (recte: DI n.35 del 6 luglio 2010 -11A02399);


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2011 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, docenti, personale didattico, genitori ed organizzazioni sindacali operanti nel settore dell’insegnamento, impugnano gli atti con i quali è stata organizzata l’iscrizione degli alunni nelle scuole secondarie per l’anno scolastico 2010/2011 e, conseguentemente, la determinazione degli organici del personale docente.

Più precisamente, con il ricorso introduttivo è stata impugnata la circolare con la quale il MIUR ha impartito le istruzioni per l’avvio delle iscrizioni alla scuola secondaria;
con i primi motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti di determinazione degli organici di diritto;
con i secondi motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti relativi alla definizione dell’orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli istituti professionali, nonché delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, individuando per ogni indirizzo ed ordinamento le classi concorso destinatarie di riduzione di orario;
con gli ultimi m.a. sono stati impugnati gli atti relativi alla dotazione organica del personale docente per l’a.s. 2010/2011 che hanno sancito formalmente quanto ancitipato con le circolari precedentemente emanate e già oggetto di gravame con i precedenti ricorso e motivi aggiunti.

Si sono costituiti il MIUR che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto;
ad adiuvandum, gli Enti locali territoriali (Regioni, Provincie e Comuni) meglio elencati in epigrafe i quali svolgono deduzioni ausiliarie a quelle dei ricorrenti, il cui gravame chiedono sia accolto;
analogamente è intervenuto anche il CODACONS che sostiene il ricorso ed i motivi aggiunti, di cui chiede accoglimento.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Nell’odierno giudizio vengono in decisione i gravami proposti dai ricorrenti contro gli atti dell’Amministrazione scolastica con i quali sono state disciplinate le iscrizioni per l’a.s. 2010/2011 e, conseguentemente, determinati gli organici, nonché contro gli atti relativi al riordino delle scuole superiori, segnatamente i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

Avverso tali provvedimenti sono stati proposti sostanzialmente due gruppi di censure, l’uno relativo all’illegittimità costituzionale dell’art. 64 del DL 112/2008, e conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti che ne hanno disposto attuazione;
l’altro relativo alla violazione della sequenza procedimentale che, nell’attuare le previsioni di legge, comprese quelle relative al ridimensionamento di orari e di personale in servizio, avrebbe dovuto essere rispettata, essendo preordinata ad assicurare la necessaria partecipazione al processo ed alle valutazioni decisionali a più organi rappresentativi di interessi generali, così assicurandone (sia a garanzia dell’affidamento delle famiglie e degli studenti, che a garanzia del minor sacrificio possibile da imporre al corpo docenti ed al personale ausiliario) il valore e l’autorevolezza contenutistica.

II) In tal senso, tra le molteplici e complesse censure che le parti ricorrenti hanno svolto avverso gli atti impugnati, quelle del primo gruppo risultano già trattate dal Tribunale, con pronunce alle quali è opportuno rinviare con sintetico richiamo, allo scopo sia di rispettare l’obbligo di necessaria sintesi degli atti giudiziari sia di non sottrarre spazio alla trattazione delle, comunque assorbenti, censure di nuova introduzione (secondo gruppo).

A tal proposito, si osserva che, con il ricorso e con i primi motivi aggiunti, i ricorrenti tentano di far valere l’illegittimità degli atti impugnati per illegittimità costituzionale dell’art. 64 del DL 25.6.2008, nr. 112, conv. in l. 133/08 sotto diversi aspetti e profili: tutte queste censure risultano già esaminate dal Tribunale che le ha respinte con sentenza con sentenza nr. 3291 del 3 marzo 2010, e con sentenza nr. 7530 del 24 luglio 2009 alle cui motivazioni è possibile rinviare.

In questa sede va solo precisato che, in forza della sentenza nr. 3291/2010, va respinta anche la domanda di annullamento dello schema di piano programmatico di cui all’art. 64 DL n. 112/08, conv.to in legge n. 133/2008, essendo quest’ultima affidata interamente alle censure già respinte con la sentenza richiamata, ad eccezione di un motivo di ricorso che, pur se già trattato nella richiamata sentenza nr. 03291/10, necessita di uno specifico esame, per migliore chiarezza di giudizio.

Secondo parte ricorrente, il Piano Programmatico avrebbe dovuto essere approvato solo dopo l’acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari ed, in contrario, non varrebbe la disposizione di interpretazione autentica di cui alla l. n. 102/2009, di conversione del DL nr. 78/2009, art. 17 comma 25, secondo cui l’art. 64 del DL 112/2008 si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione ed all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi.

La censura di parte ricorrente non trova la condivisione del Collegio: per la sua natura, il Piano Programmatico ben può sopportare adeguamenti in sede di esecuzione, mediante i regolamenti attuativi, perché, tramite questo meccanismo, i pareri rilasciati ex post di fatto possono effettivamente concorrere ad integrarne le previsioni o a correggerle;
dunque i regolamenti attuativi operano in un regime di completamento dello schema procedimentale che sul piano degli effetti consegue il medesimo risultato di quello che si sarebbe ottenuto con l’acquisizione ex ante dei pareri di legge.

Peraltro, la disposizione in esame concorre a dimostrare come è proprio nella fase di esecuzione e, quindi ai fini dell’adozione dei regolamenti attuativi (in veste di D.P.R. o di D.I.), che il concerto tra le diverse Amministrazioni e gli organismi parlamentari va comunque ed effettivamente assicurato, argomento quest’ultimo che concorre a sostenere la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente in ordine alle censure che si esamineranno immediatamente a seguire.

III) Le censure che non sono state già esaminate dal Tribunale sono, a loro volta, di particolare complessità, poiché con esse i ricorrenti aggrediscono atti e provvedimenti variamente susseguitisi nel tempo, e tra i quali sussistono relazioni di continuità che impongono una trattazione unitaria.

E’ quindi opportuno, per ragioni di chiarezza ed anche di pregiudizialità logico-giuridica, suddividere le censure in relazione agli atti impugnati, che, a loro volta, possono essere suddivisi in due gruppi, invertendo l’ordine temporale di impugnazione.

Un primo gruppo è costituito dai DPR nn. 87, 88 ed 89 del 15 marzo 2010, e dai relativi DI di attuazione (contenenti disposizioni inerenti il dimensionamento degli organici ed il regime delle iscrizioni da parte degli alunni), oggetto del penultimo ricorso per motivi aggiunti, con i quali, l’Amministrazione ha avuto di mira il riordino dei licei, degli istituti tecnici e istituti professionali;
il secondo gruppo è costituito dagli atti con i quali è stato disciplinato il regime delle iscrizioni e del dimensionamento degli organici per l’a.s. 2010/2011, ed in esso vanno compresi sia il DI nr. 55/2010 (più precisamente, si tratta del DI n.35 del 6 luglio 2010 -11A02399- pubbl. su GU n. 45 del 24-2-2011, erroneamente indicato come “55” dai ricorrenti e da ora in poi indicato nei suoi estremi effettivi), sia le circolari con le quali, anteriormente a tale decreto, ossia nel corso del 2009, ne sono stati anticipati gli effetti.

IV) Il Collegio prende in esame, quindi, il gravame proposto contro i DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, relativi alla revisione dell’assetto ordinamentale, rispettivamente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei e, correlativamente, delle censure inerenti i DI del 1.6.2010 con i quali il MIUR di concerto con il Ministero dell’Economia, ha dettato disposizioni sulla ridefinizione dell’orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli istituti professionali e delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l’a.s. 2010/2011.

Si deve subito precisare che, sebbene i ricorrenti abbiano formalmente impugnato anche il DPR 89/2010 (relativo al riordino dei licei), i motivi delle censure che sono trattate sono riferiti esclusivamente ai DPR nr. 87 ed 88 (tanto che sono impugnati gli atti attuativi solo di questi ultimi due DPR e le censure trattano delle riduzioni di orario che non risultano sussistere nel DPR nr. 89/2010);
pertanto, il gravame proposto contro il DPR nr. 89/2010, in quanto meramente nominale, è inammissibile e come tale va respinto.

IV.1) Così delineati i limiti del giudizio, in punto di fatto, i ricorrenti espongono che con gli atti impugnati è stato stabilito che le classi diverse dalla prima continuano a funzionare per l’a.s. 2010/2011 sulla base dei piani di studio previgenti, ma con orario complessivo variamente ridotto a 32 o 34 ore settimanali, in misura corrispondente al 20% dell’orario previsto dall’ordinamento previgente riferito a classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, modificando ex post il patto formativo sottoscritto nel primo anno con la scuola, e con particolare incidenza sulle classi di concorso con non meno di tre lezioni settimanali, ossia gli insegnamenti qualificanti i rispettivi indirizzi.

IV.2) Preliminare ed assorbente di ogni altra censura è la prima, secondo la quale il procedimento di formazione dei DPR impugnati è invalido, in quanto è stato omessa l’acquisizione del parere del CNPI.

La censura è fondata e come tale il suo accoglimento determina l’annullamento degli atti impugnati: in termini, si era già espresso il Tribunale in sede cautelare (v. ord. nr. 3363 del 19 luglio 2010), così come anche il Consiglio di Stato, che, in sede di appello, ha confermato l’orientamento del Tribunale (cfr. ord. nr 4413 del 29 settembre 2010).

Essendo il parere del CNPI un elemento essenziale del procedimento di rideterminazione degli orari delle seconde e terze classi degli istituti professionali e delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, a norma dell’art. 25, comma 2, del DLgs 16 aprile 1994, nr. 297, la sua omissione determina comunque l’invalidità dei regolamenti e delle circolari applicative emanati senza tale parere e consegue necessariamente all’annullamento degli atti impugnati l’obbligo per l’Amministrazione di riedizione del potere previa l’acquisizione del parere medesimo, sui cui contenuti eventualmente difformi rispetto alla proposta, dovrà essere motivatamente presa posizione.

Tale è la conclusione cui conduce l’esegesi del quadro normativo di riferimento.

Si deve premettere che il CNPI è l’organo collegiale posto al vertice della struttura di autogoverno della scuola, ed espleta tale ruolo mediante una funzione consultiva in materia di “governo” del sistema scolastico, in modo da assicurare, per autorevolezza di contenuti, l’indipendenza dell’insegnamento scolastico, specie sotto il profilo dell’organizzazione del corpo didattico, ma anche dei contenuti dell’insegnamento.

In questo senso ed a tali fini, a norma dell’art. 25 del Dlgs 297/1994, è obbligatorio il parere del CNPI “nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici, nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici”: a tutt’evidenza la norma deve trovare applicazione al caso in esame, posto che i regolamenti impugnati vertono su questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola ed incidono nei contenuti culturali e didattici dell’offerta formativa, dal momento che prevedono una sensibile riduzione a regime dell’orario di insegnamento che è elemento essenziale dell’offerta formativa, concorrendo a determinarne gli ambiti oggettivi esterni di natura quantitativa.

Tale circostanza è resa più evidente dall’esame della seconda censura dedotta nel gravame per motivi aggiunti notificati il 29/09/2010.

IV.3) Sebbene la censura precedentemente esaminata e ritenuta fondata comporta l’annullamento degli atti impugnati, per migliore chiarezza di giudizio, va comunque esaminato il secondo capo di gravame, anche allo scopo di orientare l’esecuzione del giudicato in ordine ai contenuti motivazionali di merito delle censure dedotte contro i regolamenti in esame.

In accoglimento della censura sub II dei m.a. del 29/09/2010, è parimenti evidente che i regolamenti in esame sono illegittimi perché, nel prevedere una indiscriminata riduzione dell’orario su base meramente numerica e percentuale (20% dell’orario relativo all’insegnamento delle discipline relative a classi di concorso con non meno di 99 ore annue, ossia non meno di tre ore settimanali) relativamente a corsi di studio già in atto (e dunque con modificazione unilaterale dell’offerta formativa sotto il profilo quantitativo a istruzione già in corso), contiene sostanzialmente l’implicito risultato di ridurre proprio gli orari delle discipline aventi maggiore caratterizzazione rispetto la qualificazione dei corsi di studio, con conseguente rischio di causare una sostanziale frustrazione dell’identità culturale degli istituti, e il rischio ulteriore di compromissione delle abilità degli studenti di conseguire la specifica formazione diretta a consentire l’inserimento nella filiera “tecnologica” o in quella “produttiva” (secondo la nuova terminologia relativa alla riforma degli istituti tecnici e professionali).

In questo senso, va condivisa la doglianza dei ricorrenti secondo la quale gli atti impugnati hanno disposto con irrazionalità e dunque con eccesso di potere, le riduzioni di orario a decorrere già dall’a.s. 2010/2011, quindi mutando unilateralmente l’ambito dei corsi di studio che erano stati prescelti dalle famiglie e dagli studenti, e senza attendere la previa ridefinizione delle classi di concorso (art. 64 lett. “a” DL 112/2008) che avrebbe consentito di razionalizzare ex ante i programmi di studio e gli insegnamenti.

Non vale in contrario sostenere che la riduzione di orario non incide sul programma di studio, di cui è fatto obbligo il mantenimento.

Invero, quest’aspetto rende ulteriormente evidente la censurabilità della riduzione indiscriminata senza la previa acquisizione del parere del CNPI in merito.

Si deve, a tale proposito, considerare che la relazione tra ore di studio e contenuti didattici è proprio il punto focale dell’incidenza della riforma dell’orario sull’offerta formativa ed è tale incidenza – nello specifico - che richiedeva la previa acquisizione del parere del CNPI, al fine di asseverare con la necessaria autorevolezza e nello spirito dell’autogoverno della scuola, la conciliabilità della riduzione dell’orario con la perdurante sostenibilità dell’offerta formativa, in quella sua qualità originaria che era stata oggetto del “patto formativo” nel primo anno tra la scuola e le famiglie e gli studenti che avevano formulato la scelta di quel determinato indirizzo.

Ciò che, invero, non è dato comprendere, mancando il previo parere del CNPI, è quindi se l’orario ante-rimodulazione fosse adeguato o meno all’offerta formativa e se quest’ultima fosse, a sua volta, da mantenersi nei contenuti e con la qualità esistenti: la direzione assunta dai DPR impugnati è stata quella di presupporre autoritativamente l’eccedenza delle ore rispetto ai contenuti formativi, ma così facendo non è stata fornita alle famiglie ed agli studenti, quindi all’utenza, alcuna garanzia di qualità del percorso formativo, con conseguente frustrazione delle aspettative di studio formatesi sulla base delle regole vigenti al momento dell’iscrizione al primo anno.

Ne consegue che alla luce di entrambi i profili considerati, le censure dedotte attengono a carenze procedimentali e sostanziali dei regolamenti impugnati e come tali sono fondate meritando l’accoglimento del Tribunale e l’annullamento degli atti impugnati, sia dei DPR illegittimi, sia dei DI che ne forniscono attuazione e che sono funzionalmente ad essi avvinti da un preciso nesso di derivazione costitutiva.

V) Il Collegio prende adesso in esame le censure dedotte contro le circolari con le quali sono stati determinati organici e modalità di iscrizione nell’anno 2009 per l’a.s. 2010/2011 e contro il D.I. nr. 35/2010 che ne ha confermato il contenuto ex post.

Si deve premettere che tali censure sono comuni non solo al presente giudizio, ma anche (in parte) ad altri ricorsi che sono stati chiamati in decisione alla odierna pubblica udienza e che sono oggetto di separate decisioni assunte dal Tribunale;
in particolare, in uno di questi ricorsi, recante il nr. di RG 2902/09, sono stati impugnati non solo gli atti esaminati nel presente capo di sentenza, ma anche altri atti e provvedimenti antecedenti contro i quali sono state dedotte le medesime censure. In quel giudizio, come si vedrà meglio oltre, una parte delle censure dedotte sia in quella sede che nell’odierno giudizio, sono state già respinte, mentre altre sono ancora da esaminarsi e sono comuni anche all’odierno gravame.

Quindi, per la migliore comprensione del tema del giudizio è necessario richiamare nell’odierna sentenza, sia pure succintamente, le premesse storiche che sono relative al giudizio nr. 2902/09 e che si possono evincere dalla sentenza parziale nr. 7530/2009 pronunciata in quella sede dal Tribunale.

Quindi, per la migliore comprensione del tema del giudizio è necessario richiamare nell’odierna sentenza, sia pure succintamente, le premesse storiche che sono relative al giudizio nr. 2902/09 e che si possono evincere dalla sentenza parziale nr. 3291/2010 pronunciata in quella sede dal Tribunale.

1. Nel ricorso nr. 2902/09 sono stati impugnati: la circolare del MIUR n. 4 del 15 gennaio 2009 -avente ad oggetto “Iscrizione nelle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nella parte relativa alle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e del I ciclo”-, e “per quanto occorrer possa” lo schema di Piano Programmatico predisposto dal Ministero dell’istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze;
nonché con ricorso per motivi aggiunti depositato il 13 maggio 2009, la Circolare del MIUR n. 38 del 2 aprile 2009 -con la quale il Capo Dipartimento dell’Istruzione presso il MIUR ha dettato istruzioni ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali per la determinazione dell’organico di diritto relativo all’a.s. 2009/2010 ed ha loro inviato uno schema di decreto ministeriale;
il Decreto Interministeriale n. 62 del 6 luglio 2009, la Circolare n. 37 del 13 aprile 2010 e del Decreto Interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010 (recte: nr. 35) concernente la determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2010/2011.

Questi ultimi due provvedimenti sono entrambi impugnati nell’odierno giudizio;
nel ricorso nr. 2902/09, con la sentenza parziale nr. 7530/09, sono state respinte le doglianze basate sulla asserita illegittimità costituzionale dell’art. 64 del DI nr. 112/2008 e le censure relative alla illegittimità del Piano Programmatico adottato in forza di tale disposizione ed è rimasta impregiudicata la decisione inerente l’impugnazione, tra l’altro della Circolare nr. 37 del 13 aprile 2010 e del DI nr. 55 (35) del 6 luglio 2010.

2. Quest’ultimo aspetto pone il giudizio sul ricorso nr. 2902/09 e l’odierno gravame in diretta correlazione tra loro.

Infatti, anche nell’odierno giudizio (con il ricorso e con i primi motivi aggiunti) parti ricorrenti impugnano gli atti meglio indicati in epigrafe (CM nr. 17/2010 e CM nr. 37/2010) con i quali è stato determinato l’organico docente per l’a.s. 2010/2011 ed organizzate le iscrizioni;
con il terzo atto di motivi aggiunti è stato impugnato il DI nr. 55/2010 (recte: 35) che le circolari impugnate con il ricorso e con i primi motivi aggiunti avevano sostanzialmente anticipato.

Così come anche nel ricorso nr. 2902/09, i ricorrenti lamentano l’illegittimità degli atti impugnati, tra l’altro, in quanto non sarebbe stata rispettata la giusta sequenza procedimentale, che prevedeva l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata prima di provvedere all’esecuzione del Programma di cui all’art. 64 a mezzo dei necessari decreti interministeriali, ossia del DI nr. 35/2010.

Su tale censura il Tribunale, nel ricorso nr. 2902/09, non si è pronunciato.

Va subito precisato che la censura non è meramente formale: in attuazione della riforma di cui all’art. 64 DL 112/2008, lo schema in vigore secondo le previsioni di legge persegue lo scopo di assicurare la necessaria partecipazione di organismi rappresentativi di precisi interessi generali la cui attuazione è demandata alla programmazione formativa (precisamente, la valutazione delle Commissioni Parlamentari costituisce il necessario raccordo di verifica e controllo tra l’esercizio della delega conferita dal Parlamento all’Esecutivo e la Conferenza unificata l’altrettanto centrale snodo di confronto con le realtà territoriali direttamente interessate all’esercizio della formazione).

A tale proposito, secondo i ricorrenti, l’art. 64 del DL 112/2008 avrebbe imposto un procedimento così scandito: definizione di uno schema di piano da sottoporre all’esame della Conferenza Unificata e delle Commissioni Parlamentari, ai fini dell’emissione del loro parere di competenza, che, nel caso della Conferenza unificata è previsto dall’art. 8 del Dlgs nr. 281/97, applicabile al caso di specie;
adozione formale del piano programmatico.

3. La soluzione della questione che le censure appena sommariamente descritte hanno introdotto, dipende dell’applicabilità dell’art. 22 della legge 448/2001 alla fattispecie oggetto dell’odierno giudizio, in presenza dell’art. 64, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Peraltro, il Tribunale, nella sentenza parziale pronunciata nel ricorso nr. 2902/09, aveva espresso dubbi in ordine a tale applicabilità, lasciandone tuttavia impregiudicata la soluzione (che aveva riservato all’esito di ulteriori adempimenti di giudizio).

Ad attento esame, l’applicabilità dell’art. 22 della l. 448/2001 va ritenuta, con la conseguenza che le due norme (l’art. 22 cit. e l’art. 64 del DL 112/2008) trovano applicazione congiunta e, così coordinate, conducono a imporre l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari prima dell’emanazione del Decreto Interministeriale di rideterminazione degli organici, anche se il parere è già stato acquisito ai fini del Programma di cui all’art. 64 cit.: in quest’ultima sede il parere investe una previsione, mentre in occasione dell’emanazione del DI, il parere riguarda l’esecuzione e l’attuazione di ciò che è stato a suo tempo programmato e quindi ha natura e funzione di controllo “a valle” dell’esercizio del potere.

Per rendere più chiara tale conclusione, è necessaria una succinta analisi del quadro normativo di riferimento.

3.1 L’art. 22 della legge 448/2001, mai formalmente abrogato, prescrive che “1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

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