TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-09-19, n. 202201409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-09-19, n. 202201409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201409
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/09/2022

N. 01409/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01111/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S N e A S, B P e A S, F A, F M, E L S, F G e M S.S., G L, Z L, T M, T F, G V, C A, G B T, N A, G B, Az. Agricola Milan di Milan M e M S.S., E P, S G, G G, in qualità di eredi di G G, C G, R S, A B, quale erede di R F, B F, D P M, B L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da Registri Pec giustizia;

contro

Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

delle comunicazioni AGEA ad oggetto 'Regime Quote Latte - versamento del prelievo esigibile" e relativi allegati, inviate con raccomandata con avviso di ricevimento ad ognuno dei ricorrenti, con le quali AGEA ha comunicato alle stesse aziende agricole i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, maggiorati degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa, e ne ha intimato il versamento, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

quanto ai primi motivi aggiunti:

delle comunicazioni AGEA ad oggetto “accoglimento della domanda di rateizzazione”, e relativi allegati facenti parte integrante delle stesse (ossia: - contratto di rateizzazione di Agea;
- piano di ammortamento di Agea;
- schema di rinuncia al contenzioso;
- nota Agea di chiusura istruttoria;
dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevute dai ricorrenti, ossia delle comunicazioni di seguito identificate, per ognuno dei predetti ricorrenti:

1. Prot. n.

AGEAAGA.

2015.0041028 del 02.07.2015, comunicazione: ACL33-04146490-P, ricevuta il 10.07.2015;

3. Prot. n. AGEA.AGA.2015.0041214 del 07.07.2015, comunicazione: ACI 3304146503-P, ricevuta il 21.07.2015;

4. Prot. a

AGEAAGA.

2015.0041043 del 02.07.2015, comunicazione: AGI 33-04146493-P, ricevuta il 7.07.2015;

6. Prot. n. AGEA.AGA2015.0039998 del 30.06.2015, comunicazione: ACI 33-04146455-P, ricevuta il 09.07.2015;

7. Prot. n.

AGEKAGA.

2015.0039964 del 30.06.2015, comunicazione: ACT 33¬04146453-P, ricevuta il 06.07.2015;

8. Prot. n.

AGEAAGA.

2015.0040060 del 30.06.2015, comunicazione: ACI 33-04146456-P, ricevuta il 28.07.2015;
10. Prot. n. AGEA.AGA.2015.0041037 del 02.07.2015, comunicazione: ACI 33-04146492-P, ricevuta il 03.08.2015;
della comunicazione AGEA ad oggetto "rigetto della domanda di rateizzazione", e relativi allegati facenti parte integrante della stessa (ossia: - nota Agea di chiusura istruttoria;
- dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevuta dal ricorrente che per brevità si indica con il numero assegnato in epigrafe nel presente atto, ossia della comunicazione di seguito identificata:

2. Prot. n. AGEA.AGA.2015.0041047 del 02.07.2015, comunicazione: RIG33-04146494-P, ricevuta il 27.07.2015;
nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

quanto ai secondi motivi aggiunti:

delle comunicazioni AGEA ad oggetto "accoglimento della domanda di rateizzazione", e relativi allegati facenti parte integrante delle stesse (ossia: - contratto di rateizzazione di Agea;
- piano di ammortamento di Agea;
- schema di rinuncia al contenzioso;
- nota Agea di chiusura istruttoria;
¬dettaglio imputazioni oggetto di rateizzazione ex legge n. 33/2009), ricevute dai ricorrenti, ossia delle comunicazioni di seguito identificate, per ognuno dei predetti ricorrenti:

9. Prot. n. AGEA.AGA.2015.0041032 del 02.07.2015, comunicazione: ACI 33-04146491-P, ricevuta da Avepa a mezzo PEC il 02.102015;
11. Prot. n. AGEA.AGA.2015.0041056 del 02.07.2015, comunicazione: AGI 33-04146497-P, ricevuta a mani a mezzo del Messo Comunale del Comune di Bolzano Vicentino il 22.10.2015;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 13 settembre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. P N e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con una serie di missive, datate 7.05.2015, aventi ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile”, AGEA ha comunicato a ciascuno dei ricorrenti i debiti per prelievi supplementari sugli stessi gravanti (campagne 1999/00 e 2000/01, per alcuni ricorrenti solo con riferimento alla prima delle due campagne) e ne ha intimato il pagamento.

I suddetti atti sono stati impugnati, con ricorso depositato in data 28 settembre 2015, sulla base dei seguenti motivi:

1. i provvedimenti di accertamento e imputazione del prelievo supplementare, atti presupposti a quelli ivi impugnati, dovrebbero essere qualificati quali provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei relativi destinatari, sicché gli stessi risulterebbero inefficaci perché AGEA non avrebbe provveduto a notificarli ai produttori, ma ai soli acquirenti;

2. i debiti indicati a titolo di prelievo supplementare, con riferimento sia al capitale, sia agli interessi, risulterebbero prescritti giacché AGEA non avrebbe mai notificato alle ricorrenti gli atti di accertamento e imputazione, comunicati ai solo acquirenti, i quali però non potrebbero ritenersi coobbligati in solido con i produttori;

3. AGEA non avrebbe fatto precedere gli atti di intimazione ivi impugnati dalla comunicazione di avvio del procedimento imposta dalla l. n. 241 del 1990;

4. ai sensi della l. n. 33/2009, AGEA avrebbe potuto intimare il pagamento dei soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato o non più impugnabili in sede giurisdizionale;
inoltre, l’Amministrazione non avrebbe motivato in ordine all’eventuale prescrizione degli importi dovuti, né avrebbe recepito i recuperi dei premi PAC già effettuati in capo alle ricorrenti, con conseguente erroneo calcolo delle somme imputate;
peraltro, in violazione dell’art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, sarebbero stati addebitati gli interessi maturati sui prelievi supplementari anche in riferimento alle campagne lattiere comprese tra le annate 1995-96 e 2001-02;
sarebbero stati, altresì, indicati come esigibili prelievi supplementari relativi ad operazioni di compensazione nazionale sospese o annullate in sede giurisdizionale, con efficacia erga omnes ;
infine, la produzione italiana di latte non avrebbe mai superato il QGG assegnato allo Stato;

5. l’ an e il quantum delle pretese creditorie avanzate da AGEA risulterebbero infondate in ragione della mancata effettiva verifica della produzione nazionale dichiarata dai primi acquirenti;

6. AGEA avrebbe dovuto intimare il pagamento delle sole somme imputate a titolo di prelievo supplementare e non anche degli interessi maturati sulle stesse, come si evincerebbe dagli artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , l. n. 33 del 2009;
in ogni caso, ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, non avrebbero potuto essere imputati interessi sui prelievi relativi alle annate comprese tra il 1995-96 e il 2001-02;
per quanto concerne le altre annate, AGEA non avrebbe comunque potuto richiedere ai produttori il pagamento degli interessi, giacché gli atti di accertamento e imputazione dei prelievi supplementari, presupposti a quelli ivi impugnati, sarebbero stati notificati ai soli acquirenti e, a norma dell’art. 1308 c.c., la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto nei riguardi degli altri;
infine, solo interpretando i citati articoli della l. n. 33/2009 nel senso sopra prospettato, risulterebbe possibile evitare di incorrere nella violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.;

7. nella denegata ipotesi in cui si ritenga che AGEA possa intimare come dovuti anche gli interessi maturati sui prelievi supplementari, il conteggio degli stessi risulterebbe errato sotto il duplice profilo del dies a quo e dei tassi applicati, poiché il dies a quo è stato individuato nella data indicata dai Regolamenti comunitari per il versamento (1 settembre sino alla campagna 2006-07;
1 ottobre dalla campagna 2007-08), sebbene a quella data l’Amministrazione non avesse ancora inviato il conteggio finale del prelievo supplementare né agli acquirenti, né ai produttori;
inoltre, per quanto concerne i tassi applicati, per ogni periodo lattiero-caseario, gli interessi sui prelievi supplementari avrebbero dovuto essere calcolati, dalla data di intimazione sino alla riscossione, esclusivamente in base al tasso fissato dal Regolamento comunitario vigente all’epoca in cui è maturato il prelievo, in applicazione del principio tempus regit actum e senza tener conto del maggiore tasso eventualmente introdotto da un Regolamento successivamente entrato in vigore;

8. AGEA avrebbe applicato, in sede di rateizzazione, tassi di interesse diversi e superiori rispetto a quelli previsti dai Regolamenti comunitari;
inoltre, sarebbe ravvisabile un’ipotesi di anatocismo in violazione del divieto di cui all’art. 1283 c.c., giacché AGEA avrebbe preteso il pagamento degli interessi su rate che già includono gli interessi maturati sui prelievi supplementari, senza che sia stata prevista la sottoscrizione di alcuna convenzione tra l’Amministrazione ed il privato debitore;

9. l’art. 8, quinquies , l. n. 33 del 2009 e il decreto 10.03.2010 del Commissario straordinario prevedono che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario, i produttori debbano rinunciare ad ogni azione giudiziaria pendente, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo;
alle aziende agricole non potrebbe essere ragionevolmente richiesto di rinunciare in via preventiva ad eccepire l’inesistenza del loro debito, ove si dovesse dimostrare che, almeno per alcune campagne, non dovevano essere applicati i prelievi supplementari.

Con motivi aggiunti depositati in data 15.10.2015, le ricorrenti S N e A, F A, F M, F G e M, G L, Z L e T F hanno impugnato le comunicazioni AGEA aventi ad oggetto l’accoglimento delle istanze di rateizzazione dalle stesse presentate relativamente ai debiti per prelievi supplementari di cui alla campagna lattiera del 1999-00 e, per alcune aziende, anche del 2000-01, mentre l’azienda ricorrente B P e Angelo ha impugnato la comunicazione AGEA di rigetto della domanda di rateizzazione presentata in relazione al prelievo supplementare per la campagna 1999-00.

È stato domandato l’annullamento dei suddetti provvedimenti sulla base dei seguenti motivi:

1a. gli atti impugnati sono stati adottati dal Direttore dell'Area di Coordinamento - Ufficio quote latte di AGEA, mentre l'art. 8 quinquies , comma 5, l. n. 33/2009 demanderebbe il potere di decidere in ordine alle istanze di rateizzazione al solo Commissario straordinario;
i provvedimenti risulterebbero comunque annullabili per incompetenza e carenza in concreto del potere;

2. le intimazioni di versamento impugnate risulterebbero illegittime per i motivi già dedotti con ricorso principale, in particolare, con i motivi aggiunti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le ricorrenti hanno riproposto le medesime censure di cui ai motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso principale;

3. con il Decreto 10.03.2010 il Commissario straordinario avrebbe imposto ai produttori che intendono aderire alla rateizzazione una serie di oneri, obblighi, attività e decadenze non previste dalle norme di cui alla l. n. 33/2009 ed in contrasto con altre disposizioni legislative;

4. gli atti impugnati risulterebbero privi di motivazione e carenti sotto il profilo istruttorio;
oltre al vizio relativo alla violazione dell’art. 7, l. 241/1990, già dedotto con il n. 5 dei motivi aggiunti e con il terzo motivo del ricorso principale, le ricorrenti lamentano la mancata considerazione della richiesta di applicazione della rateizzazione di miglior favore prevista dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 16 del 2012;
inoltre, per quanto concerne il rigetto dell’istanza di rateizzazione avanzata dalla ricorrente B P e Angelo, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto di eventuali rateizzazioni già in atto o di precedenti intimazioni di pagamento, al fine di accorpare i debiti e quindi permettere l’accesso alla rateizzazione nel rispetto del massimo degli anni previsti.

Con atto depositato in data 23.10.2015, si è costituita in giudizio AGEA, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10.12.2015, le aziende ricorrenti facenti capo a T M e a V G hanno impugnato le comunicazioni AGEA aventi ad oggetto l’accoglimento delle istanze di rateizzazione avanzate in relazione ai debiti per i prelievi supplementari di cui alla campagna lattiera 1999-00. I motivi addotti a supporto della domanda di annullamento dei suddetti atti coincidono con quelli di cui al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15.10.2015.

All’esito dell’udienza di smaltimento PNRR del 13 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare ed assorbente, va rilevato che l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione trattandosi di ricorso cumulativo proposto da più aziende avverso altrettanti e diversi provvedimenti tra loro non collegati.

Al riguardo, va rammentato che <<affinché i ricorsi collettivi siano ammissibili nel processo amministrativo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali;
è, in particolare, necessario che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure;
le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili;
i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto>>
(Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488).

In tal senso, è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sent. 20 luglio 2022, n. 6338) che, quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo, le censure: implicano un onere di differenziazione e specificazione della censura in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
sono inammissibili quando riguardano senza adeguate specificazioni “pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto da ogni azienda” (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
sono inammissibili quando – nel dedurre la maturata prescrizione – non si riferiscono “ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione, siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi” (Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2022, n. 2425;
sez. III, 27 aprile 2022, n. 3262, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267;
Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527), il che va affermato anche quando si deducano generiche censure sulla “compensazione” (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488;
Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371) o sulla prescrizione (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488);
sono inammissibili se “non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse” o “se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica “di sistema” alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte” (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
sono inammissibili se si sia lamentata <<genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8 quinquies della legge 33 del 2009, ora gli errori nella determinazione dell’an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi’ dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni>>
(Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).

Va pertanto anche condiviso l’orientamento secondo il quale – anche nel giudizio di impugnazione in tema di quote latte – la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527).

Tali considerazioni rilevano a maggior ragione, quando con un unico ricorso distinti interessati impugnano atti riguardanti annate lattiere differenti (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527, cit.).

Le regole processuali non consentono che – in assenza della necessaria specificazione della parte ricorrente – il giudice debba verificare, in sede di esame dei singoli motivi di ricorso, quali di essi riguardino un ricorrente e quali un altro ricorrente, non consentono che in presenza di una deduzione generica – ad esempio sulla violazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – il giudice debba d’ufficio verificare per quali singoli rapporti sia rilevante, né consentono, quando si eccepisca la prescrizione, di esaminare posizione per posizione quali siano le date rilevanti di esigibilità del credito, di interruzione , ecc.: tutto ciò costituisce onere per il ricorrente, dovendo il giudice verificare se le deduzioni di parte (complete nella descrizione dei fatti) siano o meno fondate.

Per le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili.

La controversia in esame concerne, infatti, distinte situazioni debitorie, che coinvolgono specifici recuperi per premi PAC e istanze di rateizzazione, quindi autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione, mentre i motivi di impugnazione si risolvono in una generale contestazione della debenza degli importi, senza entrare nello specifico di ogni posizione giuridica azionata (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, sent. n. 1059 del 14.12.2021).

Le censure, infatti, pur dettagliate con riferimento a specifiche tematiche concernenti la normativa di settore, non hanno individuato nei loro passaggi argomentativi le specifiche posizioni dei singoli ricorrenti, non hanno individuato le possibili incidenze delle invocate statuizioni del giudice sui singoli ricorrenti e per le singole annate, non hanno chiarito come una favorevole sentenza sarebbe potuta andare a vantaggio di tutti.

Gli atti impugnati attengono a distinti e autonomi rapporti creditori diversi nell’ an , nel quantum , nel tempus , con proprie specificità sostanziali e procedimentali (a solo titolo esemplificativo in punto di data ovvero modalità di notifica degli atti e provvedimenti contestati, valutazione delle operazioni di compensazione “atecnica” dei debiti;
modalità di contabilizzazione degli interessi;
presentazione di istanze di rateizzazione e loro accoglimento o rifiuto, mancanza di contenuti formali e sostanziali negli atti impugnati).

Per quanto concerne, poi, la censura riportata relativa al contrasto della normativa nazionale applicata dall’A.g.e.a., col diritto europeo, va anch’essa considerata generica, per le medesime ragioni sopra esposte.

In via generale, è stato parimenti sottolineato che << la proposizione del ricorso in forma collettiva presuppone non solo l’assenza di un conflitto di interessi tra i ricorrenti, ma anche l’omogeneità delle posizioni azionate con riferimento al petitum, alle doglianze dedotte e all’interesse perseguito. Il ricorso cumulativo, ovvero proposto avverso una pluralità di provvedimenti, è condizionato, invece, alla sussistenza di una connessione procedimentale o funzionale degli atti avversati o alla loro riconducibilità ai medesimi presupposti in fatto o diritto. Detti requisiti in specie sono del tutto insussistenti. Manca, anzitutto, l’identità delle situazioni sostanziali e processuali. I provvedimenti censurati si differenziano nel quantum e negli stessi presupposti in fatto e normativi (atteso che in materia di quote latte si sono succedute nel tempo diverse normative, talune delle quali applicabili solo con riferimento ad alcune annate lattiere). Gli atti di intimazione si riferiscono ad autonome e distinte pretese creditorie vantate da Agea in relazione a fattispecie e circostanze, partitamente e specificamente riferibili ai singoli produttori, con riferimento a diverse annualità, a differenti “quote” di prelievo, a diverse operazioni di compensazione, e a specifici interessi maturati. Anche le vicende giudiziarie inerenti le somme intimate non sono identiche, come confermato tra l’altro dal fatto che solo per alcune nella memoria ex art. 73 c.p.a. la difesa dei ricorrenti ha richiamato recenti pronunce del Consiglio di Stato che avrebbero annullato gli atti presupposti a quelli qui avversati, sicché presumibilmente rispetto alle relative intimazioni di pagamento il petitum deve intendersi limitato all’accertamento dell’invalidità derivata degli atti in questa sede censurati. È del tutto evidente, quindi, che non sussiste alcuna identità sostanziale e processuale delle situazioni azionate nel ricorso, che risultano tra loro disomogenee. Difettano anche i presupposti legittimanti la proposizione di un ricorso cumulativo, atteso che i provvedimenti impugnati, attinenti a diversi rapporti di debito e finanche a diverse annate di riferimento, non hanno tra loro alcuna connessione procedimentale o funzionale, tanto che le vicende sostanziali e processuali relative, peraltro solo genericamente indicate, sono assolutamente differenziate. Non è chiaro, infatti, quali dei produttori abbiano presentato istanza di rateizzazione, quali abbiano impugnato gli atti presupposti o successivi rispetto a quelli oggetto di gravame, quali abbiano rilevato errori di calcolo negli importi indicati >>
(Cons. Stato, sez. III, 07 giugno 2022, n. 4630, che conferma, richiamandola, TAR Lombardia, sez. stacc. Brescia, sez. I, n. 86 del 2021).

I ricorrenti nel caso di specie hanno lamentato << genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo nonché della procedura normata dall’articolo 8 quinquies della legge 33/09, ora gli errori nella determinazione dell’an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi denunciati. Ciò rende del tutto impossibile a questo giudice accertare la fondatezza delle censure mosse con riferimento alle posizioni così genericamente allegate, in quanto l’indeterminatezza del gravame non consente in alcun modo di distinguere l’effettiva riferibilità delle doglianze alla sfera giuridica delle singole aziende agricole ricorrenti>> (Cons. Stato, sez. III, 07 giugno 2022, n. 4630, che conferma, richiamandola, TAR Lombardia, sez. stacc. Brescia, sez. I, n. 86 del 2021).

Pertanto, il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

Spese compensate attesa la particolarità della controversia.

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