TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-03-28, n. 202406159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-03-28, n. 202406159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406159
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2024

N. 06159/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16003/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16003 del 2023, proposto da Stand By Me S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria La Rosa, Eugenio Foco, Luca Gambini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, intimato e non costituito in giudizio;
Taodue S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Leccisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aurora Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Baires Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Banijay Studios Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Camaleo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Cinemaundici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Compagnia Leone Cinematografica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Cross Productions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Eliseo Entertainment S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Emma Film S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Fandango S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Garbo Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Goldenart Production S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Ht Film S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Indiana Production S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Indigo Film S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Jean Vigo Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Lime Film S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Lucky Red S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Minerva Pictures Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Orisa Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Paco Cinematografica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Paypermoon Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Pegasus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Pepito Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Picomedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Play Entertainment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Rainbow S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Rb Produzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Rodeo Drive S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Stemal Entertainment S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
The New Life Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Vivo Film S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
tutti regolarmente intimati e non costituiti in giudizio;

per l'annullamento determinazione regionale n. G07514 del 30 maggio 2023, notificata alla ricorrente in data 21 giugno 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Taodue S.r.l.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 24 novembre 2024 e depositato in data 30 novembre 2024, a seguito di trasposizione per effetto dell’opposizione spiegata dall’ente regionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la ricorrente, operante nel campo della produzione cinematografica e audiovisiva, ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.

2. In punto di fatto si rappresenta che:

- con la determinazione G03935 del 12 aprile 2021 - recante l’“ approvazione Avviso Pubblico. D.G.R. n. 598 del 8 settembre 2020: “Legge regionale 2 luglio 2020 n.

5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021
” - la Regione Lazio ha programmato il sovvenzionamento, per la somma complessiva di euro 9.000.000,00, di opere cinematografiche nazionali che rispondessero ai requisiti previsti nel bando di gara;

- con la successiva determinazione 8 giugno 2021, n. G06918, adottata in rettifica della determinazione G03935 del 12 aprile 2021, è stato approvato il nuovo Allegato A “ Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva”;

- le opere sovvenzionabili, ai sensi del punto 3.1 dell’Avviso Pubblico, devono qualificarsi come “prodotto culturale” sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al punto 7 dell’avviso (ovvero criteri tramite i quali la commissione esaminatrice valutava la valenza culturale dell’opera cinematografica o audiovisiva), mentre la misura e le modalità della concessione delle sovvenzioni risultano regolate al punto 6 dell’Avviso;

- ai sensi del punto 6.7. dell’Avviso Pubblico “ L’importo complessivo delle sovvenzioni concedibili per ogni impresa di produzione, indipendentemente dal numero di opere ammesse a sovvenzione e dagli aumenti applicati per effetto dei precedenti punti, non può in ogni caso superare i 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro”;

- con domanda ritualmente prodotta, la ricorrente ha partecipato al bando presentando quattro opere;

- con la determinazione n. G16124 del 22 dicembre 2021 - avente ad oggetto la “rettifica della determinazione G03935 del 12 aprile 2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21 ” - l’amministrazione regionale ha approvato i lavori della Commissione tecnica di valutazione che, tra l’altro, hanno comportato l’ammissione al finanziamento delle opere della ricorrente;

- con la determinazione 27 dicembre 2022, n. G18789 (“ Progetto I202200461. Determinazione 8 giugno 2021, n. G06918 Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21”. Approvazione elenchi opere escluse dalla concessione (Allegato A) e opere ammesse a sovvenzione per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva per l'annualità 2021 (Allegato B). Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 2129/2022 per complessivi € 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore delle imprese di cui all'Allegato B. Esercizio finanziario 2022 ”) sono stati definitivamente approvati i finanziamenti dall’amministrazione regionale;
segnatamente, la ricorrente ha ricevuto la somma di € 300.651,84 per le quattro opere prodotte;

- infine, con la determina G07514 del 30 maggio 2023, l’amministrazione regionale ha proceduto all’annullamento della determinazione n. G18789/2022, chiarendo che “ il limite massimo di € 500.000,00 di cui al paragrafo 6.7. dell’Avviso Pubblico, richiamato anche alla lett. a) del punto 8.2, è stato applicato al totale delle spese eleggibili certificate per singola opera invece che all’importo complessivo delle sovvenzioni concedibili teoriche per singola impresa di produzione ” e “ per effetto dell’errore sopra descritto si è determinata una inesatta quantificazione della sovvenzione concedibile teorica di cui alla lettera a) del punto 8.2 dell’Avviso, con conseguente ripercussione dell’errore nella quantificazione delle sovvenzioni concedibili teoriche a tutte le imprese ammissibili a sovvenzione, nonché nella quantificazione della percentuale di riduzione da applicare per rientrare nei limiti delle risorse stanziate e, infine, nella quantificazione delle sovvenzioni concedibili concrete, secondo i parametri indicati alle lettere b), c) e d) del sopracitato punto 8.2 ”.

3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I. Illegittimità della determinazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 8.2 dell’avviso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.

Si rappresenta che il provvedimento gravato sarebbe affetto da illegittimità nella parte in cui ha applicato una formula diversa da quella sancita al par.

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