TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-16, n. 202102337
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Pubblicato il 16/07/2021
N. 02337/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2014, proposto da
3M Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C, P S e S C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna e Ufficio del Genio Civile di Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per il risarcimento del danno
conseguente all’adozione della nota prot. n. 528 del 15 febbraio 2012 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed ambientali di Enna, annullato definitivamente con sentenza C.G.A. n. 535 depositata in data 3 giugno 2013, con la quale sono stati restituiti gli atti ed è stata archiviata la pratica relativa alla istanza avanzata dalla società 3M Energia ai sensi dell’art. 111 del T.U. 1775/1933 inerente la realizzazione di una uova linea elettrica in M.T. funzionale all’impianto fotovoltaico su serra ubicato nel Comune di Aidone (EN) foglio 16 part. 45 in c. da Tufo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna e dell’Ufficio del Genio Civile di Enna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 - tenutasi da remoto - il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente - che espone di operare nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili - rappresenta quanto segue.
Con istanza presentata in data 27 aprile 2010, assunta al prot. n. 2830, al Comune di Aidone è stato chiesto il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico su serra di potenza di 998,88 KWp da realizzarsi in c.da Tufo nel terreno annotato al catasto al foglio di mappa n. 16 particella 45.
In data 26 maggio 2010, con provvedimento n. 29, il Comune di Aidone ha autorizzato l’esecuzione di lavori di costruzione dell’impianto fotovoltaico su serre e con successiva autorizzazione n. 16 del 12 aprile 2012 ha rinnovato la validità della originaria autorizzazione.
Con istanza del 3 dicembre 2010, la società ricorrente ha presentato all’Ufficio del Genio Civile di Enna istanza ai sensi dell’art. 111 del T.U. 1775/1933 per la realizzazione di una nuova linea elettrica in M.T. a servizio del predetto impianto;nel corso di quest’ultimo procedimento sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli e i nulla osta degli enti interessati dalla realizzazione delle opere, ivi incluso quello della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna, la quale, ricevuta l’istanza e la documentazione relativa al progetto in esame, entro il termine previsto dall’art. 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004 non ha espresso alcun dissenso, né richiesto integrazioni documentali, con conseguente tacita acquisizione del suo parere favorevole a partire da 29 aprile 2011.
L’Ufficio del Genio Civile che, dunque avrebbe potuto/dovuto concludere il procedimento per il rilascio del provvedimento conclusivo, è rimasto silente.
In pendenza del termine per proporre ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio del Genio Civile per la mancata conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione della linea elettrica da parte, con nota prot. n. 528 del 15 febbraio 2012, inviata in data 16 febbraio 2012 e successivamente ricevuta, la Soprintendenza di Enna ha comunicato la restituzione degli atti e l’archiviazione della pratica.
Il provvedimento della Soprintendenza, posto che la società ricorrente in presenza del silenzio assenso della Soprintendenza avrebbe potuto ottenere il rilascio da parte dell’Ufficio del Genio Civile di Enna del decreto autorizzativo per la realizzazione dell’elettrodotto servente l’impianto fotovoltaico, ultimo provvedimento necessario per dare avvio alla realizzazione dell’impianto, ha comportato un arresto procedimentale tale da non permettere la conclusione dell’ iter autorizzativo.
Con ricorso r.g. n. 987/2012 proposto innanzi al Tribunale adito, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo della Soprintendenza deducendo diversi profili di illegittimità;in data 6 agosto 2012, con sentenza n. 2014, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato l’atto impugnato, ritenendo fondata, in particolare, la censura con la quale la parte ricorrente aveva dedotto che sull’istanza originaria si era formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004.
Avverso tale sentenza la parte resistente ha proposto appello e, con sentenza del 3 giugno 2013, il C.G.A.R.S. ha confermato la sentenza di prime cure.
In forza del provvedimento illegittimo adottato dalla Soprintendenza di Enna, la società ricorrente lamenta di ritrovarsi oggi un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su serra non più incentivabile.
Ed invero, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza che ha definitivamente sancito l’illegittimità del provvedimento della Soprintendenza, con la deliberazione 250/2013/R/EFR, l’AEEG ha individuato il 6 giugno 2013 quale data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro, con la conseguenza che dal 6 luglio 2013 non trovano più applicazione il D.M. 5 luglio 2012 e le previsioni di cui ai precedenti decreti di incentivazione della fonte fotovoltaica.
Considerato che la realizzazione di impianti fotovoltaici su serra è un investimento sostenibile da un punto di vista economico finanziario solo con l’ottenimento degli incentivi e come, conseguentemente, oggi il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte dell’Ufficio del Genio civile non consentirebbe alla società ricorrente di realizzare l’impianto in parola se non in perdita, la stessa parte si è vista costretta, per non subire ulteriori costi dati dal “mantenimento in vita del progetto”, a non portare avanti l’ iter istruttorio innanzi al Genio Civile.
La vicenda per cui è causa vede la società ricorrente danneggiata dalla condotta delle Amministrazioni resistenti sotto due rilevanti profili: in primo luogo, per mancata adozione da parte dell’Ufficio del Genio Civile del provvedimento conclusivo del procedimento a seguito della formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 46 della legge reg. Sic. n. 17/2004 del parere positivo della Soprintendenza e, successivamente, per adozione da parte della Soprintendenza di un parere negativo illegittimo che ha causato ulteriore ritardo nella conclusione del procedimento avviato.
Tale ritardo accumulato nel corso dell’ iter istruttorio ha comportato la definitiva perdita della possibilità di ottenere gli incentivi statali necessari per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, subendo dunque ingenti danni, che, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. meritano di essere risarciti.
Con ricorso spedito per la notifica in data 13 maggio 2014 e depositato in data 9 giugno 2014 la 3M Energia S.r.l. ha proposto la domanda in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna e l’Ufficio del Genio Civile di Enna al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.
1.2. Con ordinanza 22 marzo 2019, n. 610 è stata disposta una verificazione, ritenendo necessario approfondire una serie di elementi di fatto al fine di stabilire se, qualora il procedimento amministrativo fosse stato tempestivo, la società ricorrente avrebbe avuto una seria e qualificata possibilità di accedere al V conto energia.
Con ordinanza 15 ottobre 2019, n. 2391 è stata differita la scadenza del termine per il completamento delle operazioni di verificazione (e delle attività ad essa prodromiche).
Con ordinanza 10 marzo 2020, n. 639, atteso che l’incarico conferito al verificatore non risultava concluso, l’udienza pubblica è stata rinviata ed è stato sollecitato l’organismo verificatore a definire la misura istruttoria ed al deposito dei relativi atti.
Con ordinanza 22 luglio 2020, n. 1857, atteso che non risultava concluso l’incarico conferito al verificatore, veniva rinviata la trattazione del ricorso, rendendo edotto lo stesso verificatore circa la natura obbligatoria dell’esecuzione dell’incarico (nonché delle conseguenze di eventuali ritardi ed omissioni privi di giustificazioni), assegnando all’ausiliario ulteriore e ultimo termine per la conclusione delle attività oggetto di incarico.
In data 21 ottobre 2020 il verificatore ha depositato la relazione definitiva in uno al corredo documentale.
1.3. All’esito dell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021, con ordinanza 1 marzo 2021, n. 625, posto che la parte ricorrente aveva lamentato l’erroneità e l’incompletezza dell’analisi effettuata dal verificatore in relazione a ciascuna risposta formulata in riscontro ai quesiti formulati, articolando alcune critiche alle risposte fornite dal verificatore in relazione ai quesiti, è stato fissato un nuovo termine per il deposito, da parte del verificatore, di una relazione integrativa, onde tenere conto e replicare alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, ed è stata fissata una nuova udienza pubblica per la discussione del ricorso.
Il verificatore ha depositato in data 15 marzo 2021 l’integrazione alla relazione di verificazione definitiva, in uno al corredo documentale.