TAR Bari, sez. II, sentenza 2014-05-29, n. 201400646
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N. 00646/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2010, proposto da:
Leasint Spa, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E F, L S e G D, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Bari, Corso Cavour, 130;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P e L P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, Via Venezia, 14;
Comune di Modugno, non costituito;
nei confronti di
N D F, non costituito;
per l'annullamento
della deliberazione del Presidente del Consorzio ASI n. 48 del 29.3.2009, trasmessa con lettera a firma del Direttore del Consorzio, prot. n.5132 dell’8.7.2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza Pubblica del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Uditi per le parti i difensori, avv. G D, avv. F P e avv. L P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di notifica di formale atto di opposizione, ai sensi dell’art.10, D.P.R. n.1199/71, da parte del Consorzio per ASI di Bari, la società Leasint, con atto di costituzione in giudizio, ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, già ritualmente presentato nella competente sede.
La ditta ricorrente, proprietaria di un complesso industriale sito nella zona industriale di Bari – Modugno, concesso in locazione finanziaria al signor N D F, impugna la deliberazione del Presidente del Consorzio ASI di Bari n.48 del 2009, con cui è stata disposta la procedura di recupero del complesso immobiliare di proprietà della società ricorrente, ai sensi dell’art.63, l. n.448/98 e l.r. n. 2/2007, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.
Costituitosi in giudizio, il Consorzio si è opposto all’accoglimento del gravame, siccome inammissibile - non essendo stato ancora adottato dall’ente il decreto di riacquisizione/espropriazione del compendio immobiliare - nonché infondato nel merito.
All’Udienza Pubblica del 23.4.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio condivide l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ente consortile.
La delibera impugnata, che ha disposto il recupero del lotto di proprietà della società ricorrente ai sensi dell’art. 63, l. n.488/98 nonché dell’art.5, comma 2, l.r. n.2/07, non ha infatti portata lesiva, rappresentando invero l’atto preliminare con cui si manifesta la volontà di avviare il procedimento di riacquisizione delle aree , atto per la cui adozione nessuna norma o principio impone all’Amministrazione di comunicare l’avviso (Cons. St., IV, 22.3.2010, n. 1637).
L’atto costituisce dunque solo l’incipit del procedimento ablatorio, cui parte ricorrente è stata debitamente messa in condizione di partecipare con la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta con la nota del 23.4.2009, a firma del Direttore del Consorzio.
La portata lesiva va pertanto ricondotta al provvedimento finale di riacquisizione dell’area, essendo solo quello l’atto dal contenuto ablatorio concretamente percepibile dal soggetto privato.
Tuttavia, il Collegio non può non rilevare come nella specie tale provvedimento non sia stato ancora adottato dall’Amministrazione, risultando la società ricorrente ancora nella proprietà del compendio immobiliare, atteso che il relativo procedimento non risulta ad oggi definito.
Non può pertanto configurarsi alcuna concreta lesività, come invece lamentato dalla Leasint s.p.a..
Alla luce delle considerazioni sopra dette, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi in dispositivo.