TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-06-12, n. 201305947
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Testo completo
N. 05947/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10348/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10348 del 2012, proposto da:
Autorità Portuale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A D M e M L, con domicilio eletto presso M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
contro
Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Porti Italiani (Assoporti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M L e Piermassimo Chirulli, con domicilio eletto presso M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;
per l'annullamento
del Comunicato dell’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, recante “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). (12A10257)”, pubblicato in G. U. n. 227 del 28 settembre 2012 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Istat - Istituto Nazionale di Statistica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 10348 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005”), ove si disponeva che “Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica”;
che nella G.U. n. 175 del 29 luglio 2005 è stato pubblicato l’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)”, redatto dall’ISTAT in pretesa attuazione del disposto dell’art. 1, comma 5, l. n. 311 del 2004, da applicarsi a decorrere dal 2006;
che, successivamente, veniva adottato il cd. decreto sulla spending review, che ha previsto una serie di obblighi e vincoli (si pensi all’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip, di cui all’art. 1 d.l. 95/2012, conv. con mod. in l. 135/2012, ai limiti alla spesa di cui all’art. 5 ed al divieto di trasferimenti di cui all’art. 8 co. 2);
che gli elenchi redatti dall’ISTAT negli anni 2010 e 2011 sono stati impugnati, per motivi analoghi a quelli che appresso si diranno, da diversi soggetti che vi erano stati inseriti; e che i ricorsi sono stati per lo più accolti dal Tar Lazio (si pensi alle sentt. nn. 224, 225 e 233 del 2012) e che, nei pochi casi i ricorsi sono stati rigettati (cfr. sentt. nn. 3048 del 2012 e 4826 del 2007), ciò è stato perché i ricorrenti esibivano tratti caratteristici affatto diversi da quelli propri delle Autorità portuali;
di aver pertanto deciso di impugnare il provvedimento in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 22.05.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; eccesso di potere per sviamento, atteso che la ricorrente Autorità non solo gode di piena autonomia finanziaria, ma non alimenta la spesa pubblica, perché il suo funzionamento è autofinanziato; 2) Illegittimità derivata per l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 196 del 2009, per violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost., atteso che - ove interpretato nel senso di consentire all’ISTAT di modificare la lista delle amministrazioni pubbliche per tipologia istituzionale al di fuori dei limiti di discrezionalità amministrativa sopra individuati, l’art. 1 della l. n. 196 del 2009 violerebbe, anzitutto, la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.; sarebbe altresì violato il principio di buon andamento dell’azione amministrativa desumibile dall’art. 97 Cost., giacché l’Autorità portuale di Napoli sarebbe assoggettata ad una normativa, restrittiva e costrittiva, tale da pregiudicare l’autonomia finanziaria dell’Autorità stessa, che ha senso solo ed esclusivamente per quei soggetti giuridici che alimentano la spesa pubblica, ma ostacola l’efficienza di quelli che ad essa sono totalmente estranei; e, poiché le attribuzioni dell’Autorità sono volte anche alla garanzia dell’interesse all’efficiente circolazione delle merci, connesso alla libera iniziativa privata, ne resterebbe violato altresì l’art. 41 Cost.; 3) Incompetenza; sviamento di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, atteso che l’ISTAT, in occasioni