TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201882
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 01882/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01876/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2013, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F S e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce, 466/G;

contro

Comune di Castelnuovo del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P S e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ferrarelli in Venezia, San Polo, 3079;

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 27 dicembre 2012, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” ;

- della Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12 marzo 2013 di definizione per l’anno 2013 del C.O.S.A.P. e del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per l’anno 2013;

- della nota del 19 settembre 2013 del Comune di richiesta del pagamento della somma di euro 161.000,00 a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, sono impugnati in parte qua gli atti, in epigrafe indicati, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” , unitamente alla richiesta di pagamento a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio, rivolta dal predetto Comune nei confronti della ricorrente, per l’anno 2013.

1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha dedotto, in via principale, i seguenti ordini di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice della Strada. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 d.P.R. n. 495/1992. Travisamento dei presupposti. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere. Contraddittorietà della motivazione, carenza istruttoria. Manifesta illogicità e irragionevolezza” ;
II. “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992, nonché dell’art. 67 del d.P.R. n. 495/1992. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della motivazione. Travisamento. Contraddittorietà. Violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi. Manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Sviamento di potere” ;
III. “Carenza di motivazione. Grave difetto di istruttoria. Travisamento per erroneità dei presupposti. Violazione desti artt. 7 ss. della legge n. 241/1990 e dei principi di partecipazione e buon andamento dell’azione amministrativa” .

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Castelnuovo del Garda, eccependo, da una parte, l’improcedibilità del ricorso per quel che concerne l’impugnativa delle disposizioni regolamentari (in quanto, a suo dire, il regolamento - adottato per l’anno 2013 - è stato abrogato e superato dal successivo analogo regolamento del 2020) e, dall’altra, il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione della nota con cui è stato richiesto il pagamento delle somme de quibus.

1.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73, comma 1, c.p.a., all’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’8 novembre 2022 la causa è stata riservata in decisione.

2. In via preliminare, non può accogliersi l’eccezione, avanzata dal Comune resistente, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Osserva in proposito il Collegio che – sebbene con deliberazione n. 63 del 30.12.2020 sia stato approvato un nuovo regolamento, il quale ha determinato una sostituzione/abrogazione del regolamento impugnato – tale nuovo atto generale, in virtù del principio di irretroattività degli atti normativi ex art 11 delle preleggi, è in grado di produrre effetti unicamente ex nunc .

2.2. Sempre in via preliminare, va invece accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale, posto che le contestazioni relative all’avviso o, comunque, alla richiesta di pagamento del canone appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario (sul punto, cfr. la recente sentenza Cons. Stato, Sez. V, 14.7.2022, n. 6008 ed ivi il richiamo alla sentenza n. 7190/2011 della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stato ribadito - alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 64/2008 - il principio di diritto secondo il quale, in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).

3. Nel merito, il ricorso è fondato, avuto riguardo alla domanda attorea concernente l’impugnazione in parte qua delle disposizioni regolamentari con le quali è stato introdotto e disciplinato il c.d. “ canone patrimoniale non ricognitorio” anche con riferimento alla posa di tubi e cavi interrati nel sottosuolo.

4. Invero, il fatto che il Codice della Strada, all’art. 25, abbia operato un espresso richiamo alla sola “sede stradale” – che, per giurisprudenza consolidata, non comprende il sottosuolo e il soprasuolo – depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue ad una limitazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico;
ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo - quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati - che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione, come nel caso in esame (così, ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3143/2019).

4.1. Inoltre, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 27 del Codice della Strada è da ritenersi illegittima una previsione generalizzata e indifferenziata dell’obbligo di pagamento del canone in questione;
più precisamente, non può non tenersi conto, nell’imposizione del canone patrimoniale non ricognitorio, della limitazione alla generale fruizione del bene pubblico, del vantaggio che l’occupante ne ricava, nonché del servizio che l’occupante rende alla generalità per effetto della predetta occupazione (v. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 2554/2019).

5. È pertanto fondato il secondo motivo di ricorso, mentre restano assorbite le altre censure, per l’evidente pregiudizialità logico-giuridica di quella accolta rispetto a quelle non esaminate (Ad. Plen. n. 5/2015).

6. Per le ragioni suesposte, il ricorso merita accoglimento, nei termini sopra esposti, quanto alla domanda annullatoria in parte qua del regolamento impugnato;
va invece dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., del Giudice Ordinario quale giudice munito di giurisdizione, quanto alla domanda di annullamento dell’invito al pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio.

7. Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

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