TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201882
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 01882/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01876/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1876 del 2013, proposto da
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F S e C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce, 466/G;
contro
Comune di Castelnuovo del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P S e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ferrarelli in Venezia, San Polo, 3079;
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 27 dicembre 2012, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” ;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12 marzo 2013 di definizione per l’anno 2013 del C.O.S.A.P. e del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per l’anno 2013;
- della nota del 19 settembre 2013 del Comune di richiesta del pagamento della somma di euro 161.000,00 a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, sono impugnati in parte qua gli atti, in epigrafe indicati, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” , unitamente alla richiesta di pagamento a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio, rivolta dal predetto Comune nei confronti della ricorrente, per l’anno 2013.
1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha dedotto, in via principale, i seguenti ordini di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice della