TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-10-18, n. 202213387
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 13387/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00923/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2021, proposto da Intrum Italy S.p.A. quale rappresentante di Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato T S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Porpora n. 16;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Eur 2002 Società Cooperativa Edilizia a r.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., Anna Caterina Miraglia, Commissario Liquidatore della stessa Eur 2002 Società Cooperativa Edilizia a r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Rosaria Campolieti, Christian Mattioli Bertacchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giuliana L P, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Leo, Antonella Pulcini, Andrea Paglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Luigi La Gioia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto n. 0533166 emesso in data 5 dicembre 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali, con il quale il Commissario Liquidatore della Cooperativa “EUR 2002 Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata”, Avv. Anna Caterina Miraglia, è stato autorizzato a vendere a transazione alla sig.ra Giuliana L P le unità immobiliari di cui al successivo rogito Notaio Dott. Luigi La Gioia del 29 gennaio 2018 rep. n. 94.337, racc. n. 26599;
2) dell'istanza del Commissario liquidatore tendente ad ottenere l'emanazione del provvedimento autorizzativo sia a “vendere transattivamente” i cespiti di cui sopra che, ai sensi dell'art. 5 L. 17/07/1975, n. 400, che a cancellare i vincoli gravanti sui cespiti oggetto della vendita;
3) del decreto n. 160420 emesso in data 16 maggio 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali, con il quale è stata ordinata la cancellazione delle formalità ivi indicate;
4) di ogni atto preordinato, connesso e conseguente a quanto precede, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al ministero dello sviluppo economico e alle parti private controinteressate il 28 dicembre 2020, depositato presso il Tribunale il 25 gennaio 2021, la Banca Intesa San Paolo società per azioni, rappresentata dalla società per azioni Intrum Italy in forza di procura speciale, impugna il decreto del ministero dello sviluppo economico in data 5 dicembre 2017 con cui il commissario liquidatore della cooperativa EUR 2002 è stato autorizzato a vendere a transazione alla controinteressata signora L P le unità immobiliari di cui al successivo rogito notarile del 29 gennaio 2018. Contestualmente impugna l’istanza del commissario liquidatore per ottenere la suddetta autorizzazione e il decreto del ministero dello sviluppo economico in data 16 maggio 2018 con il quale è stata ordinata la cancellazione delle formalità ipotecarie.
Con il provvedimento di autorizzazione impugnato, il ministero dello sviluppo economico, esaminata la domanda del commissario liquidatore della suddetta cooperativa per la vendita a transazione, a favore della parte privata controinteressata, di determinate unità immobiliari, con rinuncia da parte degli acquirenti al giudizio di opposizione allo stato passivo nelle more pendente innanzi alla Corte d’appello di Roma, preso atto del contratto preliminare di assegnazione delle suddette unità immobiliari, riconoscendo il privilegio al credito della parte privata controinteressata, ha autorizzato il commissario liquidatore a vendere a transazione le suddette unità immobiliari.
La banca ricorrente deduce che l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata in eccesso di potere, non essendosi preso in esame l’eventuale consenso della banca titolare di ipoteca sugli immobili a garanzia di un mutuo precedentemente concesso. Inoltre la vendita avrebbe determinato una compensazione dei crediti, per cui il prezzo di acquisto non sarebbe stato corrispondente al valore di mercato dei beni immobili. Sarebbe stata violata la disciplina di cui all’articolo 2825 del codice civile per cui l’ipoteca prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari. Gli acquirenti, quindi, illegittimamente, non avrebbero pagato il prezzo determinabile dalla valutazione economica dei cespiti che, invece, avrebbe consentito la distribuzione del ricavato nel rispetto della normativa sulla liquidazione coatta amministrativa. Ingiustamente il ministero avrebbe consentito la soddisfazione del credito dei soci assegnatari in danno del credito della ricorrente, trascurando l’ipoteca di primo grado iscritta a garanzia del credito bancario. Il decreto impugnato sarebbe viziato anche per carenza di motivazione, per violazione dell’articolo 39 del testo unico bancario, per violazione degli articoli del codice civile sulle garanzie del credito, per violazione degli articoli 98, 111, 209, 212 della legge fallimentare. Il successivo provvedimento di cancellazione delle formalità ipotecarie sarebbe illegittimo in quanto conseguente al decreto di autorizzazione impugnato.
La ricorrente, congiuntamente alla domanda di annullamento, chiede il risarcimento del danno patrimoniale da essa subito.
Si costituisce in giudizio il commissario liquidatore della cooperativa che eccepisce preliminarmente la irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza di tutte le domande proposte dalla parte ricorrente.
La parte privata controinteressata si costituisce in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso e l’infondatezza dei motivi di impugnazione.
Anche il ministero dello sviluppo economico eccepisce la irricevibilità del ricorso per decadenza dal termine per la proposizione della domanda di annullamento e l’infondatezza, nel merito, del gravame.
L’istanza cautelare della ricorrente viene respinta dal Tribunale amministrativo con ordinanza del 18 febbraio 2021, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni preliminari di rito.
In vista dell’udienza per la trattazione di merito, definitivamente fissata in data 28 settembre 2022, si svolge il contraddittorio scritto tra le parti.
In esito all’udienza del 28 settembre 2022 la causa è decisa.
L’eccezione sul difetto di giurisdizione è fondata e assorbente.
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in merito alle controversie insorte nel corso di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un’impresa esclusa, per legge, dal fallimento può essere riassunto nei termini seguenti, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato.
Afferma, condivisibilmente, il supremo organo di giustizia amministrativa che “con riguardo alla posizione delle imprese escluse dal fallimento perché soggette al regime della liquidazione coatta amministrativa (nonché dei soggetti coinvolti dalla procedura stessa), la tutela spetta alla giurisdizione amministrativa sia con riferimento al decreto ministeriale che ordina la liquidazione stessa, sia - salva la necessità del preventivo ricorso all'autorità di vigilanza - ai successivi atti posti in essere dal commissario liquidatore, essendo gli uni e gli altri caratterizzati da un contenuto autoritativo e strumentali alla cura di interessi pubblici, così da fondare soltanto posizioni giuridiche soggettive qualificabili come di interesse legittimo. Al contempo, quando gli atti degli organi della liquidazione attingano interessi di altri soggetti, che si trovano rispetto ad essa in posizione di terzietà, viene meno ogni potere autoritativo, correlato agli interessi che la P.A. persegue attraverso la liquidazione e si configurano, quindi, rapporti tra parti paritarie, titolari di diritti soggettivi (e corrispondenti obblighi) la cui cognitio resta demandata al Giudice Ordinario” (Cons. Stato, Sez. VI, 23/09/2014, n. 4798).
Applicando i principi appena enunciati alla fattispecie controversa, si deve rilevare che la posizione soggettiva dedotta in giudizio dalla parte ricorrente riveste la natura del diritto soggettivo.
Infatti la banca ricorrente, soggetto terzo rispetto al rapporto pubblicistico tra la PA e la cooperativa posta in liquidazione, lamenta la violazione di un proprio diritto reale di garanzia, l’ipoteca di primo grado, asseritamente leso dall’atto amministrativo che ha autorizzato la vendita transattiva di alcuni beni immobili appartenenti alla cooperativa assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Gli atti impugnati, essendo attinenti ad una fase della procedura di liquidazione nella quale sono coinvolti i terzi creditori, a diverso titolo, della cooperativa in liquidazione, non costituiscono esercizio di potere pubblicistico e si collocano nell’ambito dell’attività di gestione della procedura disciplinata esclusivamente dal diritto privato.
Ne deriva che la posizione soggettiva della banca ricorrente, che si può riassumere nella asserita lesione del diritto di garanzia ipotecaria, rimane estranea alla giurisdizione amministrativa, non essendo ravvisabile alcun interesse legittimo in mancanza dell’esercizio del potere amministrativo di diritto pubblico.
Questo orientamento è stato già affermato dal Tar del Lazio con riferimento all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dall’articolo 65 del decreto legislativo 270 del 1999, affermando principi applicabili, per analogia, alla liquidazione coatta amministrativa (Cfr. Tar Lazio, Roma, n. 9549 del 2012, per cui spettano al giudice ordinario le doglianze che, “pur implicando censure relative alla legittimità di provvedimenti dei commissari e del Ministero, riguardano specificamente il subprocedimento di liquidazione del complesso aziendale”, ivi incluse quelle attinenti “alla formazione del contratto di vendita di cui si contesta l’adeguatezza del prezzo e la legittimità delle previste modalità di pagamento, la regolarità delle garanzie, la scomposizione dell’oggetto con l’attribuzione agli immobili di un valore del tutto irrisorio”).
Non si ritiene, in altri termini che il condivisibile assunto circa la compresenza di plurimi interessi, anche di natura pubblica, possa portare alla conclusione che ogni atto degli organi della procedura possegga attitudine degradatoria dei diritti di tutti i privati interessati e in particolare degli appartenenti al ceto creditorio, poiché ciò significherebbe svuotare di significato le norme sul riparto di giurisdizione, attraendo all’alveo pubblicistico tutte le attività connesse all’alienazione dei beni nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa.
Di conseguenza deve essere declinata la giurisdizione amministrativa, appartenendo la controversia alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, c. 2, c. p. a.
La natura della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.