TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-09-27, n. 201901236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-09-27, n. 201901236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901236
Data del deposito : 27 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2019

N. 01236/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00783/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2018, proposto da:
Biomedical s.r.l., Centro analisi “Bios” s.r.l., Laboratorio analisi dott. Cerra s.r.l., Laboratorio analisi “San Giorgio” s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. A P, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P S e F M S, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Bari al lungomare N. Sauro n. 31-33;

- Azienda sanitaria locale di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. G Z, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Michele Benedetto in Bari alla via L. Milella n. 57;

nei confronti

Laboratorio di analisi “San Luca” del dott. Giuseppe Racugno s.r.l., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della deliberazione di G.R. Puglia n. 25 del 12.1.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 23 del 12.2.2018, avente ad oggetto “ Adempimenti di cui alla DGR 16 maggio 2017, n. 736: Aggiornamento DGR 1500/2010 relativa ai criteri di assegnazione dei budget annuali ai laboratori di patologia clinica privati accreditati da parte della ASL … ”;

- della deliberazione di G.R. Puglia n. 34 del 12.1.2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 23 del 12.02.2018, avente ad oggetto “ Processo di riorganizzazione dei laboratori di patologia clinica privati accreditati – nuovo modello organizzativo – Integrazione schema tipo di accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art.

8-quinques del d.lvo 502/92 e ss.mm.ii. – branca di patologia clinica
”;

- della delibera del D.G. dell’A.S.L. TA n. 929 del 13/4/2018, avente ad oggetto: “ Ripartizione per l'anno 2018 del fondo aziendale relativo alla branca di Patologia Clinica per la remunerazione delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale dai professionisti e dalle strutture sanitarie provate accreditate insistenti nell'ambito territoriale dell'Asl Taranto, secondo i criteri di cui alle DD.GG.RR. n. 25 e n. 34 del 12/01/2018 ”;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed ove occorra, dei contratti fatti sottoscrivere dalla A.S.L. TA alle strutture ricorrenti e valevoli per l’anno 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda sanitaria locale di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. A P, avv. P S e avv. A M B, su delega dell’avv. G Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso in epigrafe i laboratori di analisi accreditati con il servizio sanitario nazionale della Regione Puglia hanno impugnato i provvedimenti recanti la fissazione dei c.d. tetti di spesa , ossia la determinazione del limite di budget affidato alla singola struttura privata per l’erogazione dei servizi a carico della finanza pubblica regionale.

L’impugnazione veniva motivata per eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e contraddittorietà della spiegata azione amministrativa, che ha condotto alla fissazione dei nuovi c.d. tetti di spesa.

2.- Si costituiva l’Amministrazione regionale, che, con memoria, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza manifestata esplicitamente dalla ricorrente con la intervenuta sottoscrizione dell’accordo contrattuale, con l’accettazione (anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.) della c.d. clausola di salvaguardia.

Con tale clausola, infatti, la struttura sanitaria ha accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi connesso, in quanto atti che determinano il contenuto dell’accordo contrattuale.

Inoltre, con la sottoscrizione del nuovo accordo contrattuale, la struttura privata rinunciava ad ogni impugnazione, ovverosia a qualsivoglia contenzioso inerente.

3.- In ordine all’efficacia di una siffatta clausola di rinuncia , la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi per la piena validità, in quanto comporta l’acquiescenza, manifestata in modo espresso e inequivocabile, alle determinazioni dell’amministrazione, che la coinvolgono, avendo invero dichiarato di rinunciare, sul piano sostanziale, alla posizione giuridica ritenuta in via assertiva come lesa e, sul correlato piano processuale, al proprio diritto a ricorrere (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2019 n. 2075;
T.A.R. Puglia, sez. II, 22 febbraio 2019 n. 293;
Cons. St., sez. III, del 25 settembre 2018 n. 5511;
Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018 n. 5039;
Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4936;
T.A.R. Puglia, sez. st. di Lecce, 13 settembre 2018 n. 1342;
Cons. St., sez. III, 18 gennaio 2018 n. 321;
Cons. St., sez. III, 1° gennaio 2018 n. 137 e n. 138;
Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2017 n. 430).

Segnatamente, la richiamata giurisprudenza ha ben ritenuto legittima la c.d. clausola di salvaguardia , ovverosia quella particolare clausola, che preveda l’accettazione, da parte degli operatori privati, dei tetti di spesa con la rinuncia alla impugnazioni dei relativi provvedimenti di determinazione.

Una simile clausola è invero presente in numerosi schemi-tipo di contratto, ai sensi dell’art. 8- quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, predisposti da diverse Regioni, già soggette a Piano di rientro.

Peraltro, l’eventuale apposizione di riserve a siffatte clausole non sono consentite e vanno intese come per non apposte, in quanto finiscono per contraddire l’atto di adesione manifestato (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2019 n. 2075), sempreché le strutture accreditate non preferiscano prescinderne ed operare come semplici strutture private.

Chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti a cui la stessa è stata costretta, dovendo comunque e, in primo luogo, assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore, quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.

Per cui ai laboratori privati, seppure accreditati con il S.S.N., si pone l’alternativa di accettare le condizioni derivanti dalle esigenze di programmazione pubblica finanziaria e, dunque, il budget che è stato possibile assegnare, onde permanere nel campo della sanità pubblica, oppure di collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata ed agire quindi come soggetti privati nel mercato sanitario.

Ergo, il ricorso, con l’accettazione della clausola di salvaguardia, diviene improcedibile.

4.- Sul punto, va infine rilevato come la legge cost. 20 aprile 2012 n. 1 di riforma della Costituzione abbia eretto a principio costituzionale fondamentale l’ interesse pubblico finanziario , introducendo il nuovo primo comma all’art. 97 Cost., che segnatamente prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’U.E., assicurino l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, per come il riformato art. 81 Cost. e la legge 24 dicembre 2012 n. 243 hanno meglio declinato in maniera dettagliata.

Pertanto, è imposto alle pubbliche amministrazioni ed ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti.

5.- In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, in ragione dell’adesione alla clausola di salvaguardia con acquiescenza ad ogni impugnativa, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il contributo unificato rimane posto a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Nulla per la parte controinteressata non costituita.

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