TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-12-11, n. 201310748
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N. 10748/2013 REG.PROV.COLL.
N. 07409/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7409 del 2013, proposto da Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. C R, G G, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Piemonte, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia Romagna, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Calabria, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Formez Centro di Formazione e Studi, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
Per l'annullamento
dei provvedimenti della Agenzia delle Entrate direzione regionale del Piemonte (prot. 33120);delle Marche (prot. 14258);della Calabria (prot. 10723);del Lazio (prot. 38760);della Toscana (prot. 20494);della Campania (prot. 29557);della Formez (prot. 16692) nella parte in cui hanno respinto l’istanza presentata dalla ricorrente volta ad ottenere l’accesso:
- di tutti i verbali afferenti delle Commissioni d’esame delle varie Direzioni Regionali riguardanti l’espletamento della “prova oggettiva attitudinale” tenutasi il giorno 19.04.2013;
- del quiz fornito ai candidati ammessi alla seconda prova oggettiva attitudinale svolta nelle varie sedi d’Italia;
- di tutte le domande e risposte presenti sul sito della FormezPA nella sezione relativa alla banca dati Ripam del concorso pubblico al Comune di Napoli, pubblicata su internet nel Marzo 2010;
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate Direzioni Regionali della Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, in merito all’istanza di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 ss. Legge n. 241/1990 presentata dalla ricorrente associazione in data 31 maggio 2013, e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Piemonte e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia Romagna e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Calabria e di Formez Centro di Formazione e Studi e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 il dott. M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
Codacons ha proposto il presente ricorso, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso, tra l'altro, la nota Formez del 3 luglio 2013 e i provvedimenti della Agenzia delle Entrate direzione regionale del Piemonte (prot. 33120);delle Marche (prot. 14258);della Calabria (prot. 10723);del Lazio (prot. 38760);della Toscana (prot. 20494);della Campania (prot. 29557) di rigetto ad istanza di accesso agli atti;
La ricorrente lamenta che, nell'ambito di un concorso svolto dall'Agenzia dell'Entrate, la quasi totalità dei quiz della prova oggettivo-attitudinale sarebbero stati copiati da quelli presenti nella banca dati pubblicata sul sito Formez per il concorso Ripam del Comune di Napoli.
Lo stesso Codacons ha, quindi, chiesto al Formez l'accesso a tale banca dati. Il Formez, nei trenta giorni dalla richiesta, ha negato l'accesso, rilevando che, vista la pendenza di un giudizio (peraltro tra parti diverse dal Formez), l'ente si sarebbe attenuto a quanto disposto dal Giudice adito anche in relazione all'acquisizione dei dati richiesti.
Considerato che:
Secondo le parti resistenti il Codacons non sarebbe legittimato a visionare gli atti della procedura, poiché questo sarebbe legittimato esclusivamente alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e non anche alla tutela dell’interesse, comune alla generalità dei consociati, al corretto e regolare svolgimento di una funzione pubblica, come quella che attiene alla correttezza ed imparzialità delle procedure concorsuali per l’assunzione nei pubblici uffici.
Rilevato che:
Per costante giurisprudenza amministrativa, l’iscrizione del Codacons nell’elenco di cui all’art. 5 della l. n. 281 del 1998 (ora art. 137 del d.lgs. n. 206/2005), ovvero nei registri di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 383, attiene esclusivamente alla tutela dei consumatori e degli utenti in ordine ai diritti fondamentali ad essi riconosciuti dal Codice del Consumo, o comunque, agli “interessi collettivi” di consumatori ed utenti, ma non conferisce a tale associazione una legittimazione ad agire in giudizio così vasta da ricomprendervi qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si riverberi economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini non già in quanto consumatori e/o utenti, bensì in quanto contribuenti;
La legittimazione del Codacons deve, quindi, essere parametrata su quegli atti che incidano, con specificità e immediatezza, sulla posizione delle sole categorie da esso istituzionalmente rappresentate;
E’ noto che uno degli indici che denunciano la presenza di un interesse collettivo, è dato dal fatto che tale interesse deve essere in grado di soddisfare, una volta realizzato, l’intera categoria, a motivo della sua omogeneità e indivisibilità.
In definitiva, reputa il Collegio che il Codacons sia carente di legittimazione sotto un duplice profilo: sul piano soggettivo, in quanto esso non è legittimato a rappresentare la “categoria” per la quale dichiara di agire;sul piano oggettivo, in quanto manca un qualsivoglia collegamento con un’attività di produzione e/o erogazione di beni o servizi pubblici, tale da rendere almeno teoricamente ipotizzabile la lesione ovvero la messa in pericolo di interessi facenti capo ai consumatori e/o utenti (cfr. TAR Lazio nn. 4547 e 4548/2013).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Ritenuto che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritiene di compensare le spese di lite del presente giudizio.