TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-12-30, n. 202208157
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Pubblicato il 30/12/2022
N. 08157/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2021, proposto da Avv. -OMISSIS-ed Avv. -OMISSIS-, rappresentati e difesi in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico Regionale per la Campania ed Istituto Berlinguer in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano
ex lege
;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal T.a.r. Campania – Sede di Napoli, sezione quarta, n. 4955/2019 Reg. Prov. Coll, - procedimento 3598/2019 Reg. Ric.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso n.r.g. 3598/2019, i ricorrenti - nella qualità di difensori della sig.ra-OMISSIS-- agivano in giudizio affinché venisse accertato il diritto del figlio minore di quest’ultima, diversamente abile, all’istruzione e all’integrazione scolastica.
1.1- Con sentenza n. 4955 del 17 ottobre 2019, il T.A.R. Campania, sezione IV, accoglieva in parte la domanda, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquidava in complessivi euro 1.500,00, oltre ad accessori di legge nonché al contributo unificato, se dovuto e versato, con distrazione in favore degli odierni ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
2. – La decisione passava in giudicato e munita di formula esecutiva il 15 novembre 2019 come dimostrato in atti, veniva notificata al Ministero dell’Istruzione il 22-29 novembre 2019, a mezzo del servizio postale.
3.1. – Con ricorso notificato il 18 febbraio 2021 e depositato il 01 marzo 2021, i ricorrenti esponevano che pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto all’art. 14 co. 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (“le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”) le Amministrazioni resistenti non avevano ancora provveduto al pagamento, in loro favore, secondo gli importi quantificati dal Tribunale.
3.2. - Con il proposto ricorso chiedevano, quindi, ordinarsi all’Amministrazione di procedere all’esecuzione del giudicato recato dalla pronuncia in loro favore.
3.3. - L’Amministrazione dell’istruzione si costituiva in giudizio con atto di mero stile (12.03.2021), successivamente depositando documenti (08 novembre 2022).
3.4. – Il 29 novembre 2022, i ricorrenti depositavano memoria ed allegata documentazione (distinte bancarie dei bonifici ricevuti), rappresentando che l’Amministrazione aveva provveduto soltanto parzialmente all’esecuzione del giudicato liquidando, in loro favore, la complessiva somma di euro € 1.560,00 (compenso + cassa forense al 4%), omettendo tuttavia di corrispondere:
a) quanto dovuto a titolo di rimborso forfettario spese legali generali (15 per cento delle somme liquidate in sentenza a titolo di compenso professionale), pari ad euro 225,00;
b) le spese vive (€ 15,50 x 2) sborsate per il rilascio di copie esecutive della sentenza e quelle di notifica della stessa in tale forma in data 29.11.2019 (€ 9,50), per come dimostrato in atti.
3.5. - Alla camera di consiglio del 02 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. - Ritiene il Collegio l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso alla luce:
1) della prova del passaggio in giudicato della sentenza, come comprovato da apposita certificazione di cancelleria del 17 febbraio 2021;
2) al decorso del termine dilatorio di cui al D.l. n. 669/96 conv. in l. n. 320/97;
3) alla pronta liquidabilità del credito;
4) all’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione intimata (che ritualmente evocata in giudizio, nulla ha eccepito al riguardo), di aver provveduto all’ integrale esecuzione della sentenza, quanto alle spese di giudizio liquidate a favore del procuratore attuale ricorrente. In proposito vale la pena ricordare che:
aa) quanto al rimborso forfettario spese legali generali (nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione) questo è accessorio dovuto ex lege , ai sensi degli artt. 13 co. 10 l. 247/2012 (“Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie”) e 2, co. 2 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (“Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”);
bb) analogamente, costituiscono accessorio dovuto ex lege anche le spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione, quali le spese di copia e di notificazione, se documentate;
5. - Dev’essere, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare completa esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, detratti i pagamenti medio tempore effettuati, provvedendo al pagamento entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa (o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte) della presente decisione.
6. - In definitiva il ricorso merita accoglimento ivi inclusa la richiesta di nomina di un Commissario ad acta che, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, provvederà nei termini di cui al dispositivo.
L’eventuale compenso del commissario, da porsi a carico dell’Amministrazione soccombente e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. La parcella andrà presentata dal Commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
7. - Le spese del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo tenendo conto della serialità della questione e della natura della controversia.