TAR Bologna, sez. II, decreto decisorio 2014-07-25, n. 201400311
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00311/2014 REG.PROV.PRES.
N. 00755/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2008, proposto da:
M R, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Bologna, via Santo Stefano 30;
contro
Comune di Savignano Sul Rubicone, rappresentato e difeso dagli avv. B G, G G, con domicilio eletto presso B G in Bologna, via dei Mille 7/2;Resp.Settore Affari Generali-Servizio Sviluppo Economico;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 12386 del 6 giugno 2008 notificato il 10 giugno portante la revoca della concessione dei posteggi n. 187 e 188 presso la pescheria comunale;
di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato o comunque connesso a quello oggetto del presente ricorso, ancorché al ricorrente non noto, ivi compresa la nota prot. 15953 del 22 luglio 2008 del Responsabile settore AA.GG. Servizio Sviluppo economico con la quale si impone al ricorrente di sgombrare gli spazi occupati da attrezzature, materiale e beni di sua proprietà, nonché la riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio al commercio su aree pubbliche n. 22, rilasciata in data 11.12.1999, e della concessione n. 17, in pari data, relativa ai posti n. 187 e 188 ubicati all’interno della pescheria comunale, il tutto entro il 25 luglio e dell’ art. 4, n. 1 del Regolamento del Comune di Savignano sul Rubicone (approvato con delibera di cc n. 369 del 19.12.75) recante la disciplina dell’esercizio del commercio ambulante nelle aree destinate alla vendita al pubblico mediate concessione di posteggio e nella pescheria comunale che dispone che il permesso di occupazione del posteggio può essere revocato per mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. a), 85 c.p.a.;
Vista la sentenza n. 7508/10 depositata in data 16/08/2010 con la quale è stata dichiarata l’interruzione del processo relativo al presente ricorso;
Rilevato che, a seguito dell’interruzione, il giudizio non è stato riassunto nei termini di legge;