TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2018-03-30, n. 201800365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2018-03-30, n. 201800365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800365
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 00365/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01220/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2017, proposto da:
SUGAR ENERGIA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. P G, con domicilio fisico presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3, e domicilio digitale coincidente con la PEC del difensore;

contro

UNIONE DEI COMUNI ISOLA MANTOVANA, rappresentata e difesa dall'avv. A A G, con domicilio fisico presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3, e domicilio digitale coincidente con la PEC del difensore;

nei confronti

COMUNE DI QUINGENTOLE, rappresentato e difeso dall'avv. A A G, con domicilio fisico presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3, e domicilio digitale coincidente con la PEC del difensore;
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del responsabile dell’Area Vigilanza n. 31 del 6 ottobre 2017, con la quale è stato ripristinato il limite di portata di 3,5 tonnellate per i veicoli che transitano sul ponte di Belguardare, sull’omonima strada nel Comune di Quingentole;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Isola Mantovana e del Comune di Quingentole;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;

Considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Sugar Energia srl ha realizzato nel 2012, e gestisce attualmente, un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in località Fienili, nel Comune di Quingentole. L’accesso all’impianto avviene attraverso la strada comunale di Belguardare, e l’omonimo ponte.

2. Per l’esercizio dell’impianto, il Comune ha rilasciato alla ricorrente nel 2013 l’autorizzazione a percorrere la suddetta strada comunale con mezzi agricoli e con mezzi pesanti aventi portata non superiore a 50 tonnellate. Contestualmente, la ricorrente ha assunto l’onere di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada, compreso l’adeguamento del ponte.

3. I lavori di sistemazione del ponte sono stati eseguiti nel 2015, ma nei confronti del progettista e del professionista che ha certificato l’idoneità statica è stato aperto un procedimento penale davanti al Tribunale di Mantova, nel quale il Comune si è costituito parte civile. La perizia dei consulenti del pubblico ministero, depositata l’11 luglio 2016, afferma che il ponte, di proprietà del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, non sarebbe in grado di sopportare il passaggio di mezzi a quattro assi con carico totale pari a 50 tonnellate.

4. Conseguentemente, l’Unione dei Comuni Isola Mantovana, con ordinanza del responsabile dell’Area Vigilanza n. 31 del 6 ottobre 2017, ha ripristinato il precedente limite di portata, pari a 3,5 tonnellate, per tutti i veicoli che transitano sul ponte.

5. Contro il suddetto provvedimento la ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) travisamento della perizia dei consulenti del pubblico ministero, che non implicherebbe la necessità di limitare la portata del traffico sul ponte, e sarebbe comunque smentita dalle perizie dei consulenti degli indagati e dalle verifiche statiche eseguite il 10 novembre 2017 dal CTU su incarico del GIP del Tribunale di Mantova;
(ii) erroneo richiamo alla precedente ordinanza del 2012, che limitava la portata del traffico non tanto per la statica del ponte ma per le cattive condizioni della strada;
(iii) in subordine, sproporzione, in quanto sarebbe sufficiente collocare il limite di portata a 30 tonnellate.

6. L’Unione e il Comune si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. Il responsabile dell’Area Vigilanza, con ordinanza n. 2 dell’11 gennaio 2018, ha revocato il provvedimento impugnato. L’intervento in autotutela si basa sulle risultanze della CTU disposta dal GIP del Tribunale di Mantova, la quale ha accertato che il ponte è idoneo a reggere un carico fino a 48 tonnellate.

8. Tenendo conto di questi sviluppi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

9. Le spese di giudizio possono essere compensate, in quanto i chiarimenti del CTU sono intervenuti dopo l’adozione del provvedimento impugnato, mentre in precedenza il principio di precauzione giustificava, almeno in via temporanea, la riduzione del carico gravante sul ponte.

10. Per la stessa ragione, il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.

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