TAR Milano, sez. I, sentenza 2017-06-07, n. 201701257
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Pubblicato il 07/06/2017
N. 01257/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2017, proposto da:
Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val D’Esino e Riviera (Ente Capofila), Gal dei Due Laghi – Società Consortile A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Gianni', con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so Monforte, 21;
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
nei confronti di
Parco Regionale del Mincio, Provincia di Cremona, non costituitisi in giudizio;
Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, Gal Quattro Parchi Lecco-Brianza Società Consortile A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Parco dei Colli di Bergamo in proprio e quale Capofila del Partenariato Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, 41;
per l'annullamento
i) del decreto n. 10967, emesso il 3.11.2016 dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, a mezzo del quale si approvavano gli esiti istruttori relativi alla costituzione dei GAL, comprensivo dell'All.1 (elenco società costituite in conformità alle disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31 luglio 2015), dell'All.2 (elenco società costituite non conformi alle disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31 luglio 2015) e dell'All.3 (domande ammesse a finanziamento da scorrimento graduatoria), nella parte in cui esclude GAL dei due laghi dall'elenco delle società ammesse al finanziamento;
ii) della nota prot. n. 87237 del 13.09.2016 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia;
iii) di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino e di Gal Quattro Parchi Lecco-Brianza Società Consortile A Responsabilità Limitata;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Parco dei Colli di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 la dott.ssa E Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali, dopo essere stata collocata in ottava posizione, dunque fra i dieci soggetti i cui progetti erano stati ritenuti potenzialmente finanziabili, è stata disposta la sua esclusione dall'elenco delle società ammesse al finanziamento di sostegno al programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 – 2020 per la violazione dell’art. 32, par. 2, lett. b), del Regolamento UE n. 1303/2013 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”.
Deve premettersi in fatto che, con Decreto Dirigenziale D.d.u.o. 31 luglio 2015 n. 6547, la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, in attuazione della Misura 19, ha approvato le disposizioni finalizzate a selezionare i Piani di Sviluppo Locale (PSL) e i Gruppi di Azione Locale (GAL), che attueranno le “strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” nell’ambito dell’approccio Leader, riferimento essenziale nella costruzione degli interventi concertati, che comportano il principio di “sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD), strumento in grado di accompagnare e sostenere le comunità rurali, la cultura rurale, l’imprenditorialità rurale intesa come diffusione della cultura di impresa, dell’innovazione e della diversificazione, nel superamento dei vincoli tipici di aree rurali che ostacolano la crescita di sistema.
Con la misura 19 si è inteso favorire la costituzione e il rafforzamento dei partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socio economico e territoriale, costruiti intorno a temi legati alle identità, ai valori, ai bisogni delle imprese e delle persone e alle risorse di ogni territorio, che vedano la partecipazione degli attori locali, in grado di dare un contributo allo sviluppo equilibrato e sostenibile di ogni territorio.
L’Allegato 1 al citato decreto contiene la descrizione del PSR e della Misura 19 e stabilisce le condizioni per la presentazione e l’istruttoria delle domande di contributo economico, nonché i criteri di valutazione e selezione dei PSL.
Sarebbero stati ammessi, quindi, a presentare istanza di finanziamento soggetti pubblici e privati, che avessero espresso gli interessi del territorio, rappresentati da un capofila, affidando, dunque, il ruolo operativo ad un Gruppo di azione locale (GAL), costituendo, in sostanza, un’aggregazione di soggetti pubblici e privati ai fini dello sviluppo di aree rurali.
Il decreto regionale n. 6547 del 31.7.2015 prevedeva che l’ammissibilità al finanziamento dei singoli piani di sviluppo locale (PSL) fosse subordinata alla verifica da parte degli uffici che i cd Gruppi di azione locale (GAL) fossero costituiti entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL e avessero le caratteristiche di cui all’art. 32, paragrafo 2, lett. b) del reg. UE n. 1303/2013, pena la decadenza dal finanziamento.
Con nota della DG Agricoltura prot. n. 87237 del 13.9.2016 si specificava che le società costituende erano vincolate al rispetto di quanto previsto all’art. 32, paragrafo 2, lett. b) del reg. UE n. 1303/2013;pertanto né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse avrebbe potuto rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto e l’incidenza dei soci pubblici non sarebbe potuta essere per una percentuale maggiore del 49%, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio avrebbe potuto detenere singolarmente più del 49% dei voti.
Dall’analisi della documentazione pervenuta dagli interessati, risultava che la società costituita dal GAL dei due laghi (società consortile a r.l.) prevedeva una compagine sociale nella quale la parte pubblica deteneva il 60% del capitale e precisamente:
- 30% Comunità montana Valsassina- Valvarrone – Val d’Esino e Riviera;
- 30% Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio.
Tanto premesso, parte ricorrente veniva esclusa dal finanziamento.
A fondamento del proprio ricorso proposto avverso tale decisione, l’istante ha dedotto i seguenti due motivi di diritto:
Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 par. 2 lett b), 33, 34 e 35 del Reg. UE n. 1303/13, degli artt. 42, 43 e 44 del Reg. UE 1305/2013, nonché della legge di gara — art. 10 delle disposizioni attuative per la presentazione dei piani di sviluppo locale —. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione del combinato normativo in materia di partenariato pubblico-privato disposto dagli artt. 3 par. 24 del Reg. UE n. 1303/13, 3 comma 15 ter del D.lgs. 163/2006 e 180 del D.lgs. n. 50/2016. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 11 del codice civile. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo della istruttoria lacunosa e sotto il profilo dello sviamento della causa tipica;
Illegittimità della nota prot. n. 87237 del 13.09.2016 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia per violazione del principio di immutabilità del bando di gara. Per l'effetto, illegittimità, in via derivata, del provvedimento impugnato — decreto n. 10967, emesso il 3.11.2016 dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia — che ha inserito il GAL dei due laghi tra le società costituite con esito istruttorio negativo per le quali si disponeva la decadenza dal finanziamento. In ogni caso, illegittimità della nota interpretativa prot. n. 87237 del 13.09.2016 della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia per eccesso di potere sotto il profilo dell'istruttoria insufficiente.
Si sono costituiti in giudizio la regione Lombardia e la controinteressata Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino, Gal Quattro Parchi Lecco-Brianza Società Consortile a Responsabilità Limitata, chiedendo la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Ha presentato atto di intervento ad opponendum Parco dei Colli di Bergamo in proprio e quale Capofila del Partenariato Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, a sostegno delle tesi delle parti resistenti, intervento del quale parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità.
Con ordinanza n. 230/2017 del 15 febbraio 2017 la sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dall’istante.
Tale ordinanza è stata riformata dal giudice di appello con ordinanza n. 1680/2017 del 21 aprile 2017 nei limiti dell’accantonamento di una somma pari alla pretesa degli odierni appellanti fino alla definizione della causa nel merito in primo grado, possibilmente alla stessa udienza che era stata già fissata per cause aventi oggetto analogo. A tal fine, le parti hanno rinunciato ai termini a difesa e il ricorso è stato fissato per la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 17 maggio 2017, nel corso del quale, dopo una approfondita discussione, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve, in via preliminare, esaminarsi l’eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum, sollevata in sede di discussione da parte ricorrente.
Più specificamente, a parere dell’istante il Parco dei Colli non rivestirebbe la posizione di controinteressato formale pretermesso, non essendo inserito nella graduatoria dei progetti finanziabili (che erano i primi dieci), bensì solo in quattordicesima posizione, dunque al quarto posto fra quelli esclusi dal finanziamento.
Deve premettersi che il Parco dei Colli di Bergamo con il ricorso N.R.G. 2613/2016 e successivi motivi aggiunti ha impugnato innanzi a questo Tribunale il d.u.o.