TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2017-10-25, n. 201705580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2017-10-25, n. 201705580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705580
Data del deposito : 25 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2017

N. 03722/2017 REG.RIC.

N. 05580/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03722/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


F C N, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Marcella Lombardo in Roma, piazza del Gesù, 46;


contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M S non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Ministero della Giustizia-DAP – 004141 del 10.02.2017 con cui sono stati trasmessi alle sedi degli istituti e servizi dipendenti, gli elenchi del personale che ha partecipato alla prova scritta del concorso interno per titoli di servizio ed esame indetto per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile di ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui l'odierno ricorrente non risulta tra gli ammessi alla prova orale;

2) della comunicazione del 15/2/2017 con cui è stata notificata al ricorrente la non ammissione a sostenere la prova orale del concorso con il relativo voto numerico della prova scritta, nonché

3) dei verbali di valutazione degli elaborati redatti dall'odierno ricorrente di cui si sconoscono gli estremi e ad oggi sottratti all'accesso;

4) delle schede di valutazione degli elaborati dell'odierno ricorrente anche queste inopinatamente sottratte all'accesso;

5) del decreto di nomina della Commissione esaminatrice in quanto composta in modo difforme rispetto a quanto previsto nel bando di selezione;

6) del silenzio-rifiuto formatosi allo scadere dei trenta giorni dall'accesso agli atti depositato in data 13/2/2017 con cui l'amministrazione resistente ha illegittimamente negato l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati redatti dal ricorrente nonché ai verbali di valutazione degli stessi;

e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché

per l'emanazione

- nei confronti dell'Amministrazione resistente di un ordine di esibizione ex art. 25 legge n. 241/90 ed art. 25 comma 6 legge 15/2005 avente ad oggetto la documentazione richiesta dall'odierno ricorrente, a mezzo della predetta istanza di accesso agli atti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la domanda cautelare non può essere accolta in quanto non sorretta da adeguato fumus boni iuris alla luce delle doglianze proposte dalla parte ricorrente.

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