TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300497
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 00497/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2022, proposto da
Gruppo Executive Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, via Graziano 62;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera art 181-2021 e degli atti correlati in materia di contribuzione alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con delibera n. 181 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2022 ”, l’Autorità di regolazione dei trasporti (qui di seguito ART) ha determinato le aliquote del contributo per il suo funzionamento per l’anno 2022.
2. - La delibera è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2022 e il Segretario Generale dell’ART ha adottato la determina n. 27 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto “ Definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti ”.
3. - Avverso la delibera e i conseguenti atti insorge la ricorrente, società consortile esercente attività di servizi di collegamento nel settore dei trasporti su strada, articolando dieci motivi di ricorso.
4. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018 convertito con l. 130/2018; gli atti impugnati assoggetterebbero a contribuzione operatori e servizi non ricompresi nella previsione normativa – tra cui l’odierna ricorrente che non opera in un mercato regolato da ART limitandosi ad acquistare da terzi servizi di autotrasporto che offre alle consorziate. La difesa contesta l’indirizzo ermeneutico tracciato in materia dal Consiglio di Stato, sostenendone la discontinuità con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 69/2017, con conseguente violazione dell’art. 23 Cost; ugualmente violato sarebbe il principio di uguaglianza, giacché l’interpretazione scelta parifica i meri beneficiari della regolazione ai soggetti regolati. Si chiede quindi di sollevare questione di legittimità costituzionale della pertinente normativa, come da ultimo interpretata, per violazione degli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Con il secondo motivo di doglianza ci si duole della violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, sotto un diverso profilo. Violazione degli artt. 3, 23 e 41 Cost.. Richiamati l’art. 3, lett. b), d.lgs. 112/2015 e, a livello unionale, la direttiva 2012/34/UE, si sostiene che l’obbligo di contribuzione dovrebbe gravare unicamente sui gestori delle infrastrutture. Si chiede quindi di riproporre questione di legittimità costituzionale in ragione dell’indeterminata platea degli obbligati venutasi a creare con la più recente interpretazione del giudice di appello.
Con il terzo argomento censorio si contesta la violazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 130/2018, sotto altro profilo; eccesso di potere nella forma di illogicità manifesta e contraddittorietà. La delibera assoggetta a contribuzione i ricavi costituenti “fatturato” e i ricavi della contribuente costituiscono il mero riaddebito del costo sostenuto per procurare il trasporto da terzi; in definitiva i ricavi della ricorrente non sarebbero espressione di una vera capacità reddituale.
Con il quarto motivo si denuncia l’incompatibilità dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 con l’art. 55, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. La normativa sovranazionale prevede l’indipendenza dell’organismo di regolamentazione, anche sotto il profilo del suo finanziamento; a tutela di tale indipendenza la contribuzione non potrebbe gravare esclusivamente sugli operatori privati; l’ANR, infatti, se finanziata esclusivamente dai privati, potrebbe esserne condizionata. Pertanto si chiede di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiedendo se la previsione di un contributo esclusivamente a carico degli operatori privati contrasti con l’art. 55, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e l’art. 11, commi 3 e 5, della direttiva 2009/12/CE.
Con il quinto motivo di gravame, la ricorrente lamenta l’assenza di istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non avrebbero verificato i dati contabili posti a base della delibera impugnata n. 181/2021.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell’art. 37, co. 6, lett. b) del d. l. 201/2011, conv. con legge n. 214/2011. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione del DPCM del 21 gennaio 2021. Contraddittorietà tra atti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbero approvato la delibera senza che l’ART presentasse una relazione tecnico-contabile, in violazione di corrette esigenze istruttorie.
Il settimo nucleo di censure verte sulla violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere. L’aliquota contributiva, fissata allo 0,6 per mille del fatturato, mancherebbe di qualsiasi corrispondenza con i dati di fabbisogno e di costo previsionali del 2022, che dimostrano invece un consistente complessivo avanzo di amministrazione nel 2021, pari a € 28.031.319,28, e spese per il personale previste per il 2022, per complessivi € 19.215.000,00; resterebbe indimostrato qualsivoglia nesso tra la determinazione dell’aliquota e il fabbisogno finanziario per la gestione corrente dell’Autorità, andando di fatto a confluire il relativo gettito nel già consistente avanzo di amministrazione.
Con l’ottavo motivo la difesa della ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Violazione dell’artt. 5, comma 11, e 45, comma 3 del D.P.R. n. 97 del 2003. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere; l’ART non avrebbe fatto uso dell’avanzo di amministrazione nei modi previsti dalla normativa vigente.
Con il nono e decimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio giuscontabile di congruità e coerenza. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria, poiché l’Autorità non avrebbe tenuto conto dell’avanzo di amministrazione, consistente, nel caso di specie, in partita attiva ricorrente ogni anno e per ingentissimi importi che sarebbe ragionevole e doveroso che andasse a coprire le partite passive che si presentano ugualmente ogni anno.
5. - L’ART, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 3 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. - La controversia verte sulla corretta individuazione della platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’ART per l’anno 2022. La questione è stata ciclicamente posta all’attenzione di questo Tribunale da varie imprese di settore in occasione dell’adozione delle delibere ART in materia di contributo per annualità pregresse; il pregresso contenzioso è stato, tra l’altro, definito con sentenza di questo TAR n. 231/2022, confermata dalla sentenza Cons. St., sez. VI, n. 3068/2023.
7. - Il ricorso, che in parte ripropone questioni già affrontate in precedenti giudizi e in parte affronta questioni nuove, è complessivamente infondato.
8. - Quanto al primo e secondo motivo il Collegio ritiene sufficiente richiamare i punti salienti della sentenza di questo TAR n. 231 del 21 marzo 2022, dalle cui valutazioni, tanto più all’esito del giudizio di appello e trattandosi di soluzione più volte ribadita anche in secondo grado, non si ritiene opportuno discostarsi.
In particolare nella sentenza citata in cui si legge:
“Nel vigore dell'originaria versione dell'art. 37 d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011, n. 214 si era consolidata una univoca giurisprudenza di questo TAR nel senso di escludere dal novero delle imprese assoggettate alla contribuzione le imprese esercenti il trasporto di merci, indipendentemente da quale fosse l’asse di trasporto. Con la sentenza n. 72/2020, questo TAR è giunto alla medesima conclusione anche successivamente alle modifiche apportate dall’art. 16, co. 1, lettere a-bis) e a-ter) della legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, all’art. 37, co. 6, della legge istitutiva dell’ART ed ha annullato la deliberazione n. 141/2018 nella parte in cui ha previsto di assoggettare a contribuzione i soggetti che esercitano “servizi di trasporto ferroviario di merci”.
Tuttavia, alla luce dell’orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis, Cons. Stato, 4 gennaio 2021, nn. 72-73 e, 5 gennaio 2021, nn.122-123, 132),