TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-03-25, n. 202103673
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Pubblicato il 25/03/2021
N. 03673/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03953/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3953 del 2017, proposto da
Carbotermo S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e A L, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via dei Due Macelli, 66;
contro
GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, M A F, A P e C T, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Piemonte, 39;
Autorità Garante per l'Energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico – Sede di Milano, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dello Sviluppo economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del GSE prot. GSE/P20160033065 del 23 marzo 2016, ricevuta dalla ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 29 marzo 2016, avente ad oggetto "Rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 1293784015013R032 presentata da Carbotermo S.p.A.";
- della nota del GSE prot. GSE/P20160033067 del 23 marzo 2016, ricevuta dalla ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 29 marzo 2016, avente ad oggetto "Rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 1293784015013R032-1#1 presentata da Carbotermo S.p.A.";
- di ogni ulteriore presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluse, per quanto occorrer possa, la nota del GSE prot. GSE/P20150051248 del 21 maggio 2015, ricevuta dalla ricorrente a mezzo raccomandata a/r in data 26 maggio 2015, avente ad oggetto "Preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 1293784015013R032 e 1293784015013R032-1#1 scheda tecnica 22T presentata da Carbotermo S.p.A. e la FAQ "Quali interventi di efficientamento energetico realizzati mediante l'utilizzo di impianti cogenerativi sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi?" pubblicata sul sito web del GSE;
- nonché, per l'annullamento della nota (i) della Tabella 2 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 27 ottobre 2011 n. EEN 9/11;
e per l'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento dei certificati bianchi richiesti dalla ricorrente e la condanna del GSE a riavviare il procedimento di valutazione delle istanze di RVC presentate dalla ricorrente tenendo conto delle censure contenute nel presente ricorso e riconoscere i certificati bianchi richiesti nelle predette istanze;
nonché per la condanna del GSE al risarcimento del danno causato alla ricorrente a causa dell'illegittimo ritardo con cui il GSE ha concluso il procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante per l'Energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico – Sede di Milano e del GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito dell’ordinanza n. 773/2017 con cui il Tar Lombardia – Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tar Lazio – Roma, la società Carbotermo s.p.a. ha riassunto la causa innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. per ottenere l’annullamento degli atti, meglio indicati in epigrafe, recanti il rigetto delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) dei risparmi conseguiti con l’intervento di realizzazione di una rete di teleriscaldamento a servizio del Comune di Cesano Boscone (MI).
Espone la ricorrente di essere una società di servizi energetici (ESCO) e di aver gestito, per conto di un cliente, il procedimento di riconoscimento dei certificati bianchi in relazione ad un intervento di installazione di una rete di teleriscaldamento che distribuisce il calore prodotto da un impianto cogenerativo alimentato a biomassa legnosa in favore di utenze civili nel Comune di Cesano Boscone per uso climatizzazione di ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.
In data 8 ottobre 2013, la stessa presentava al GSE la RVC n. 1293784015013R032, relativamente alla prima rendicontazione dei risparmi energetici conseguiti, sulla base dei parametri e delle condizioni di cui alla scheda tecnica 22T.
In attesa di ricevere un riscontro all’inoltro, essendo decorso ormai il tempo, la ricorrente presentava, in data 13 giugno 2014, la RVC n. 1293784015013R032-1#1 relativa al secondo periodo di rendicontazione.
Nel maggio 2015, il GSE trasmetteva alla società preavviso di rigetto ex art. 10bis della legge n. 241 del 1990, comunicando che l’intervento proposto non sarebbe stato incentivabile mediante la scheda tecnica 22T perché la rete di teleriscaldamento che rifornisce le utenze finali è alimentata da un impianto di cogenerazione non strettamente integrato con l’intervento di efficienza energetica, come invece richiesto dalla nota (i) della Tabella 2 dell’Allegato A delle Linee guida EEN 9/11. L’impianto di cogenerazione che alimenta la rete sarebbe già incentivato, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10 del DM 28 dicembre 2012.
La ricorrente inoltre non avrebbe presentato documentazione idonea a verificare il rispetto dei requisiti previsti in relazione al rendimento energetico minimo, di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, e alle emissioni in atmosfera previsti dalla normativa UNI EN 305-5:2012.
La ricorrente dava riscontro al preavviso e il Gestore, con i provvedimenti impugnati del 23 marzo 2016, pur accogliendo in parte le osservazioni presentate dalla società, comunicava il rigetto delle RVC perché non conformi alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012, in quanto l’impianto di cogenerazione non risulterebbe strettamente integrato con le altre misure di efficienza energetica i cui effetti non sono scorporabili e non sarebbe stata presentata documentazione a comprova del rispetto dei requisiti minimi prescritti dalla normativa in relazione al rendimento di generazione minimo stabilito dal d.lgs. n. 28 del 2011.
La società ha quindi impugnato gli atti in oggetto, chiedendone l’annullamento per plurimi motivi di diritto, deducendo in sintesi violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, ingiustizia manifesta.
Ad avviso della parte, la valutazione compiuta dal GSE sarebbe erronea e in contrasto con la normativa applicabile in quanto la rete di teleriscaldamento realizzata nella specie sarebbe strettamente integrata con l’impianto cogenerativo che non è qualificato come CAR e non ha avuto accesso al diverso regime dei certificati bianchi previsto dal DM 5 settembre 2011, né potrebbe averlo, venendo così rispettato il divieto di cumulo previsto dal DM suddetto. Inoltre, la nota (i) richiamata dall’Amministrazione non sarebbe riferibile all’intervento proposto perché applicabile ai soli interventi assoggettati al metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo (mentre quello della ricorrente è assoggettato al metodo analitico) ed è richiamata all’interno della categoria CIV-GEN (mentre quello della ricorrente rientra nella categoria CIV-T).
Con riguardo poi alla contestata mancanza di documentazione idonea ad accertare la conformità dell’intervento coi requisiti di rendimento energetico, la ricorrente evidenzia, oltre alla genericità del riferimento, di aver trasmesso al Gestore le schede tecniche del produttore delle due caldaie, il cui rendimento tecnico è conforme al dato dell’85% come richiesto dall’Allegato 2 del d.lgs. n. 28 del 2011. La mancanza di ogni riferimento alla documentazione prodotta comproverebbe che questa non è stata verosimilmente nemmeno esaminata dall’Amministrazione.
Da ultimo, la ricorrente ha altresì formulato istanza risarcitoria per il danno derivante dall’illegittima violazione del termine massimo di conclusione del procedimento di RVC, previsto dall’art. 16.1. della Linee Guida EN 9/11.
Con comparsa formale, si è costituita in giudizio l’Autorità Garante per l'Energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico.
Si è altresì costituito in giudizio il GSE, il quale ha successivamente depositato memoria difensiva argomentando per l’infondatezza delle censure.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. e successiva memoria di replica alle deduzioni del Gestore.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2021, sentiti i difensori collegati da remoto ai sensi della normativa richiamata in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione e definitivamente decisa alla camera di consiglio riconvocata del 17 marzo 2021.
Il ricorso è fondato nei termini seguenti.
Come affermato dalla ricorrente e risultante dagli atti in giudizio, l’intervento eseguito nella specie consiste nella realizzazione di un impianto di teleriscaldamento ad acqua calda interrata, che distribuisce il calore prodotto da un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa legnosa in favore di utenze civili per la climatizzazione di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
L’intervento proposto non ha dunque ad oggetto la realizzazione di un impianto di cogenerazione, bensì quello di una nuova rete di teleriscaldamento, che è col primo strettamente integrata.
Ai sensi della tabella 2 allegata alle Linee Guida ENN 9/11, tale intervento rientra nella categoria «CIV-T) Settori residenziali, agricolo e terziario: generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione di acqua calda», che prevede al suo interno “la climatizzazione di ambienti” e “l’impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore”.
Per tale categoria, è del tutto assente il riferimento alla nota (i) che limita l’incentivazione ai “sistemi di cogenerazione che risultino strettamente integrati con altre misure di efficienza energetica i cui effetti non siano scorporabili”.
Sul punto, pur convenendosi con la difesa del Gestore secondo cui tale limitazione trova applicazione a tutte le fattispecie di intervento che prevedano l’installazione di un impianto di cogenerazione a prescindere dunque dalla sua qualifica, o meno, come CAR, il Collegio osserva che proprio perché nella specie non si tratta di installazione di un impianto cogenerativo, ma di realizzazione di un nuovo impianto di teleriscaldamento il riferimento alla nota (i) risulta inconferente. Tanto è comprovato dal fatto che la stessa nota è richiamata esclusivamente per le categorie «CIV-GEN» e «IND-GEN», nulla invece per la diversa categoria attuata nella specie dalla ricorrente «CIV-T».
La difesa resistente sostiene che le RVC in esame non siano conformi alle previsioni delle Linee Guida in ragione del fatto che l’impianto di cogenerazione de quo non risulterebbe strettamente integrato con altre misure di efficienza energetica i cui effetti non sono scorporabili dal risparmio dovuto alla rete di teleriscaldamento.
Tuttavia nell’assumere ciò, non chiarisce nella propria memoria, tantomeno nei provvedimenti impugnati, per quale ragione l’impianto cogenerativo non possa ritenersi strettamente integrato con la rete di teleriscaldamento, come affermato dalla parte, e l’intervento proposto non sarebbe incentivabile attraverso la scheda tecnica 22T, che invece permette di rendicontare in modo distinto l’energia elettrica e quella termica, né argomenta in merito alla classificazione dell’intervento in esame nella categoria «CIV-GEN», piuttosto che all’altra «CIV-T» individuata dalla ricorrente.
Gli interventi assoggettati al metodo analitico, quale quello realizzato dalla società, devono valutarsi esclusivamente sulla base della pertinente scheda tecnica adeguata, come previsto dalle Linee Guida, e le condizioni di applicabilità di quella utilizzata nella specie, la 22T, risultano compatibili con l’intervento de quo , come classificato nella categoria sopradetta.
La predetta scheda si riferisce infatti all’«applicazione nel settore civile di sistemi di teleriscaldamento per la climatizzazione ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria», e si applica agli impianti di teleriscaldamento di nuova costruzione (lettera a).
Specifica inoltre che “all’intervento oggetto della richiesta non è associato un mero ripotenziamento di impianti di produzione preesistenti” e che “il sistema oggetto di intervento consente di servire una pluralità di edifici o siti tramite una rete di tubazioni che distribuisce l’energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigeranti”, tutte condizioni che si ritrovano nell’intervento in esame.
La stessa scheda specifica poi che per i sistemi ivi considerati non si applicano i benefici previsti dal DM 5 settembre 2011 per gli impianti CAR, ed è pacifico, in quanto non contestato, che nella specie questi benefici non abbiano trovato applicazione. È ancora la stessa scheda che consente di indicare nei dati anche l’energia elettrica incentivata, computandola nella rendicontazione come elemento di detrazione.
A fronte di ciò, dai provvedimenti impugnati non emergono tuttavia elementi per affermare la tesi contraria del GSE della scorporabilità degli effetti e della non incentivabilità dell’intervento de quo tramite la scheda 22T.
A fronte della descrizione tecnica fornita dalla ricorrente, che giustificherebbe l’utilizzo della scheda tecnica in questione, la posizione dell’Amministrazione - che non ha sul punto replicato - non risulta infatti sufficientemente motivata in base a dovuti accertamenti tecnici, tali da giustificare l’apodittica conclusione resa negli atti gravati.
Il Collegio inoltre rileva che l’affermata mancanza di documentazione idonea ad accertare il rispetto dei requisiti relativi al rendimento di generazione minimo – da riferirsi, come precisato dall’Amministrazione nella memoria difensiva, alla condizione dell’efficienza di conversione non inferiore all’85% – risulta smentita per tabulas , avendo la ricorrente allegato agli atti due schede tecniche relative a due caldaie “GLOBAL” attestanti, rispettivamente, un rendimento termico dell’86% e dell’85%, dichiarando altresì di averle già prodotte in sede di istruttoria, che il GSE, assumendo “né la ricorrente ha fornito adeguata prova al riguardo nel corso del presente giudizio” (p. 10 memoria), prova però di non aver neppure esaminato.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va quindi accolto con conseguente obbligo per il GSE di riavviare il procedimento di valutazione delle istanze di RVC presentate dalla società, impregiudicate le ulteriori valutazioni che il GSE vorrà adottare al riguardo.
Va infine respinta la domanda risarcitoria attesa la generalità della formulazione e l’indimostrata sussistenza del danno.
In ragione della particolarità della vicenda e dell’accoglimento parziale, sussistono giusti motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese.