TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-06-30, n. 202310916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-06-30, n. 202310916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310916
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 10916/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08125/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8125 del 2012, proposto da Ericsson Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Salaria, 400;



contro

Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C A, M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C A in Frascati, piazza G. Marconi, 3;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

1) del provvedimento del 21/06/2012 prot. n. 18181, ricevuto il 27/6/2012 con il quale il Dirigente del Settore II del Comune di Frascati, diffida la Ericsson dall’eseguire i lavori di cui alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare in Frascati denominata RX172 Frascati Coconovo e di adeguamento per realizzare la condivisione della già esistente stazione Vodafone 30F06119;

2) della delibera CC n. 44 del 27/7/2006 con cui è stato approvato il Piano comunale delle Antenne e che stabilisce l’obbligo di utilizzare, per la localizzazione delle srb, i siti previsti dal Piano stesso in quanto presupposta;

3) il Piano Antenne del Comune di Frascati approvato con DCC n. 44/2006, in quanto presupposto, nella parte in cui detti prescrizioni in contrasto con la diretta ed immediata assentibilità dell’intervento richiesto;

4) ove occorra, gli strumenti urbanistici locali nella parte in cui dettino prescrizioni in contrasto con la diretta ed immediata assentibilità dell’intervento richiesto;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

per la condanna del Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 5 ottobre 2012 e depositato il successivo 12 ottobre, la società per azioni Ericsson Telecomunicazioni ha impugnato il provvedimento prot. n. 18181 del 21/06/2012 con il quale il Comune di Frascati ha diffidato la Ericsson dall’eseguire i lavori di cui alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare in Frascati presso via di Fontana Vecchia (fg. 25, part. 311), denominata RX172 Frascati Coconovo, e di adeguamento per realizzare la condivisione della già esistente stazione Vodafone 30F06119, nonché il presupposto Piano Antenne del Comune di Frascati approvato con DCC n. 44/2006.

La Ericsson premette di essere appaltatrice del gestore Wind Telecomunicazioni s.p.a. per la fornitura chiavi in mano di apparati ed impianti trasmissivi della rete di telefonia mobile e di avere presentato, il 29 maggio 2012, per conto di Wind, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare ai sensi dell’art. 87 d.lgs. 259/03 per completare il servizio nell’area afferente al Comune di Frascati.

Rappresenta che l’intervento consiste nell’installazione di una stazione sull’impianto già esistente e già autorizzato di Vodafone e di un’altra stazione nelle immediate vicinanza entrambe in Via Fontana vecchia in quanto unica area avente le caratteristiche necessarie ad assicurare l’adeguata copertura al sistema di telefonia cellulare e che l’area non è sottoposta a vincoli né il posizionamento delle antenne crea superamento dei limiti di salvaguardia per le emissioni elettromagnetiche, come risulterebbe dal parere favorevole rilasciato da ARPA.

Il Comune, senza alcun preavviso, emetteva il gravato diniego avverso il quale la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione, genericità, sviamento, carenza di pubblico interesse, violazione del principio di trasparenza, per non avere dato alla ricorrente, inviando il prescritto preavviso di diniego, la possibilità di interloquire in contraddittorio con l’Amministrazione e di trovare soluzioni alternative. La ricorrente lamenta altresì il difetto di motivazione per non avere il Comune indicato le ragioni di fatto ed i presupposti di diritto in base ai quali l’intervento sarebbe stato in contrasto con il Piano Antenne;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 e dei principi e delle norme in materia di motivazione e giusto procedimento; eccesso di potere per errore, insussistenza e travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà manifesta, genericità ed insufficienza della motivazione; violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e tutela della concorrenza, in quanto la normativa comunale, contrariamente a quanto assume il Comune, non circoscrive inderogabilmente le aree destinate alle installazioni di stazioni radio base limitandosi ad identificare delle aree preferenziali ed inoltre il Piano di localizzazione viene periodicamente aggiornato per la identificazione di nuove aree idonee rispetto a quelle già previste. Ad avviso della ricorrente la zona individuata per l’intervento non è sottoposta ad alcun vincolo né ad altre prescrizioni mentre,

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