TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-06-27, n. 201101580
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01580/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2010, proposto da:
D O A, rappresentato e difeso dall'avv. C A R, con domicilio eletto presso Davide Scionti in Catania, piazza Trento, 2;
contro
Comune di Graniti;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul su decreto ingiuntivo n. 93/2007 del giudice di pace di Taormina, emesso in danno del Comune di Graniti in data 21/11/2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n.93/2007 il Giudice di Pace di Taormina ha ingiunto al Comune di Graniti di pagare la somma di Euro 600,00 (seicento/00), a titolo di sorte capitale oltre ad interessi moratori ex L.n.231/2002 dal 9/10/2005 fino all’effettivo soddisfo oltre a spese di procedura pari ad Euro15,00 per spese vive, Euro 144.09 per diritti ed Euro 56, 81 per onorario , oltre IVA, CPA e spese generali, in favore della ditta Onofaro Antonino, in persona del titolare sig. Onofaro Antonino.
Il decreto è stato notificato in data 7/1/2008, dichiarato esecutivo in data 27/2/2008, ed è stato poi rinotificato al Comune di Graniti, in tale forma, in data 8/8/2008.
In data 25/2/2009 è stato intimato atto di precetto al Comune di Graniti.
In data 18/11/2009 la ditta Onofaro ha notificato al Comune di Graniti, a mezzo di Ufficiale Giudiziario atto di diffida e messa in mora, concedendo il termine di trenta giorni per dare esecuzione al Decreto ingiuntivo d cui in causa.
Il Comune intimato non ha dato seguito alla predetta diffida pertanto con il ricorso in epigrafe, notificato il 17/2/2010, la ditta interessata ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’obbligo del Comune intimato di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Alla camera di consiglio del giorno 8/6/2011 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente ritenuta la competenza di questo Tribunale nel giudizio di ottemperanza promosso col ricorso in esame.
Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato comporta l'obbligo per il Comune di Graniti di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente ditta Onofaro nell'osservanza di tutto quanto statuito nel decreto stesso e precisamente: Euro 600,00 (seicento/00), a titolo di sorte capitale con gli interessi moratori ex L.n.231/2002 dal 9/10/2005 fino all’effettivo soddisfo, oltre le spese di procedura pari ad Euro15,00 per spese vive, Euro 144.09 per diritti ed Euro 56, 81 per onorario, IVA, CPA e spese generali.
A tale obbligo, nonostante il tempo trascorso, l'Amministrazione si è finora sottratta. Stante allora la notificazione del decreto all'Amministrazione, la costituzione in mora della stessa, nel rispetto dell’art. 90, comma 2, del R.D 17/8/1907 e la comunicazione all’Autorità sopraordinata del ricorso in esame, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento delle somme su indicate in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, previa deduzione delle somme effettivamente versate per lo stesso titolo, con imputazione delle somme pagate prima alla sorte capitale e poi agli oneri accessori.
Esulano dal giudicato oggetto del presente giudizio le somme riconducibili all'atto di precetto di cui è cenno in ricorso, in quanto somme relative ad attività estranea all'incardinazione del presente giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Palermo, n. 1890/2000).
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Messina, o funzionario dallo stesso delegato (possibilmente con specifica competenza contabile), quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione.