TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-07-08, n. 202101406

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2021-07-08, n. 202101406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202101406
Data del deposito : 8 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2021

N. 01406/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01006/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. Prefettura di Crotone e Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;

per l’annullamento

previa misura cautelare

del decreto di revoca della misura dell’accoglienza emesso dalla Prefettura di Crotone in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 24 marzo 2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Crotone e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 la dott.ssa Martina Arrivi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino ghanese, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Crotone, prot. -OMISSIS-, che ha revocato la misura dell’accoglienza presso il -OMISSIS-, ai sensi del d.lgs. 142/2015. La revoca è stata disposta in pendenza del ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva rigettato l’impugnazione del diniego da parte della Commissione territoriale della domanda di protezione internazionale avanzata dall’interessato. Nella motivazione del provvedimento si legge: « è pendente ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale, circostanza che non sospende automaticamente l’efficacia dell’atto adottato dalla competente Commissione Territoriale ».

2. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 21 d.l. 13/2017, 14 d.lgs. 142/2015 e 19 l. 150/2011, osservando come, in base alle norme ratione temporis applicabili alla fattispecie, la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della richiesta di asilo sospenda l’esecutività del provvedimento impugnato fino alla cessazione dell’intero giudizio.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero e la Prefettura intimati, resistendo al ricorso.

4. Il ricorso viene definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio del 6 luglio 2021 tenutasi per la trattazione della domanda cautelare, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm.

5. Il ricorso è fondato, cogliendo nel segno la censura relativa alla violazione dell’art. 19, comma 4, d. lgs 150/2011 in merito all’effetto sospensivo del provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale. Effetto sospensivo che, come argomentato dal ricorrente, permane per tutta la durata del giudizio e fino alla sua definizione con sentenza passata in giudicato.

Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di aderire all’ormai consolidato principio affermato dal Consiglio di Stato, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiarito che «… in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l’efficacia esecutiva di tale provvedimento;
ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale, ma sia direttamente prevista dalla legge (art. 19,comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall’art. 27, comma 1, lett. c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, deve concludersi nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell’intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/05/2018, n. 12476)
» e ciò in quanto « se la sospensione non si protraesse anche in grado d’appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso, sia in appello che in cassazione » (Cons. Stato, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5037;
cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1929;
Id, Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 316;
Id., 20 maggio 2021, n. 1063).

6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

7. In considerazione della natura delle questioni trattate, le spese del giudizio vengono compensate.

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