TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-12-11, n. 202308126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-12-11, n. 202308126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308126
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 15699/2023 REG.RIC.

N. 08126/2023 REG.PROV.CAU.

N. 15699/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15699 del 2023, proposto da Bgsa Family Office &
Trust S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e U B, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, A P, I V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Garante Protezione Dati personali Privacy;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Infocamere Scpa, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
- Trustandwealth S.r.l., Umberto Belluzzo, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, A P, Valerio Vallefuoco, I V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Unione Affidatari Fiduciari, Widar Trust S.r.l., Ictrust S.r.l., Itrust Company S.r.l., Management Service S.r.l., Emy Trustee S.r.l., Famm Trust Company S.r.l.s, Trust &
Consulting S.r.l.s, Lt Consultants Services Ltd, Aquilon Ag, Biene Ag, Private Trustees S.A., Sabrina Numa, Rossano Vittorio Ruggeri, Marco Montefameglio, Francesca Postacchini, Paolo Bertoli, Morena Lironi, Roberto Zanardi, Raffaella Cremonini, Paolo Basso, Salvatore Tramontano, Giuseppe Corti, Antonella Emilia Maria Luchini Bonalanza, Marco Giacomo Bonalanza, Maria Stella Cuccoli, Leonardo Pallotta, Scaffa Mauro, Massimo Montinari, Giancarlo Garau, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, A P, I V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.236 del 9 ottobre 2023) recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”;

- del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 16 marzo 2023 (pubblicato G.U. Serie Generale n.149 del 28 giugno 2023) recante “Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva”;

- del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 20 aprile 2023 (pubblicato G.U. Serie Generale n.149 del 28 giugno 2023) recante “Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all''articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55”;

- del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55 (pubblicato G.U. Serie Generale n.121 del 25 maggio 2022) recante “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva”;

- della comunicazione, non conosciuta nei suoi estremi e contenuto, richiamata nelle premesse del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 16 marzo 2023, con la quale “il Governo Italiano ha indicato, tra gli istituti assimilabili ai trust, l’istituto del mandato fiduciario” e della nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata nel DM n. 55/2022 parimenti non conosciuta;

- nonché di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa: del decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 12 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20 aprile 2023) recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d''impresa”;
del “Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati sulla titolarità effettiva”, predisposto da InfoCamere S.C.p.A. ai sensi dell''art. 11, comma 3, del decreto n. 55 del 2022 e dello “Schema di disciplinare” non conosciuti;
dei pareri del Garante della Protezione dei Dati n. 2 del 14 gennaio 2021, n. 316 del 6 ottobre 2022 e n. 397 del 14 settembre 2023;
e del manuale operativo pubblicato il 18 ottobre 2023 da Unioncamere recante le istruzioni per l’invio telematico dei dati del Titolare Effettivo al Registro Imprese.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, quanto al fumus bonis iuris , che le plurime e articolate censure formulate dalle parti ricorrenti presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito;

Ritenuto che l’istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di periculum in mora , tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007;

Ritenuto, pertanto, meritevole di tutela l’interesse delle parti ricorrenti al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito;

Valutato che le contrapposte esigenze cautelari rappresentate dall’Amministrazione resistente possano essere adeguatamente tutelare mediante la fissazione dell’udienza di merito al 27 marzo 2024;

Considerato che la complessità della questione controversa giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;

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