TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2012-03-14, n. 201200331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2012-03-14, n. 201200331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201200331
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00627/1999 REG.RIC.

N. 00331/2012 REG.PROV.PRES.

N. 00627/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 627 del 1999, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Lorenzo Fascì Avv in Reggio Calabria, via Veneto, 51;

contro

Ministero dell'Interno;
Questore di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del decreto emesso dal Questore della Provincia di Reggio Calabria in data 15.01.1999, notificato all’interessato il 04.02.1999, con il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo della licenza porto di fucile per uso caccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 aprile 1999;

Premesso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 marzo 2005, n. 876;
Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 ottobre 2007, n. 5155;
Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009, n. 2318), il principio desumibile dall’art. 25 della L. n. 1034/1971 - secondo cui i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non si sia compiuto alcun atto di procedura – deve ritenersi applicabile tutte le volte in cui, esauriti gli effetti della domanda di fissazione (per cancellazione della causa dal ruolo), l’onere di impulso processuale torni alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante “nuovi atti di procedura”;

Considerato che alla pubblica udienza del 21/11/2007 il Presidente del Collegio, rilevata l’assenza delle parti, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, dal che è derivato l’onere per gli interessati di presentare una nuova istanza di fissazione;

Rilevato che nel termine di legge nessuna delle parti ha curato tale adempimento;

Ritenuto, per tali ragioni, che il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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