TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-04-15, n. 202407406
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Pubblicato il 15/04/2024
N. 07406/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16898/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16898 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da City Green Light S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 9428946463, rappresentata e difesa dagli avvocati N C, S L, N D Z, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- A s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati R A N, F D P, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- B M S.r.l. e M Giorgio S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Strano, Maria Del Sorbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento ANAS del 16 novembre 2023 di aggiudicazione al RTI Mandozzi il lotto n. 4 - Abruzzo/Molise/Puglia - della gara per l’affidamento dell’“Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale ANAS” (CIG 9428946463);
- della nota del 10 agosto 2023 con cui ANAS ha riscontrato negativamente la richiesta di rettificare il punteggio assegnato all’offerta tecnica di CGL con riguardo al criterio B.4.2;
- di tutti gli atti e/o verbale connessi e presupposti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da City Green Light S.r.l. il 9/1/2024:
- degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A s.p.a. e di B M S.r.l. e di M Giorgio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ANAS s.p.a. (di seguito, ANAS) ha aggiudicato al RTI Mandozzi il lotto n. 4 (Abruzzo/Molise/Puglia) della gara per l’affidamento dell’“ Accordo Quadro biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale ANAS ”.
2. A fondamento dell’impugnazione, la parte ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
- “ 1. Sull’omessa effettiva valutazione delle cause potenzialmente escludenti iscritte nel casellario ANAC. Violazione dell’art. 80, cc. 5, 6 e 10-bis, d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 3, l. 241/1990. Violazione delle Linee Guida ANAC n. 6 (§ 6). Eccesso di potere per apoditticità ed insufficienza della motivazione e per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 80, c. 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016 nell’ipotesi in cui i fatti potenzialmente escludenti non fossero stati dichiarati nei DGUE ”.
La ricorrente, nel premettere che “ ANAS ha rilevato (v. pag. 11 del verbale della seduta del 26 luglio 2023) delle annotazioni … nel casellario ANAC a carico delle imprese riunite nel RTI Mandozzi, giudicandole non ostative all’ammissione in gara dello stesso RTI ”, lamenta che “ manca tuttavia ogni effettivo apprezzamento di tali annotazioni quali cause di potenziale esclusione dalla gara ex art. 80, c. 5, d.lgs. 50/2016, con conseguente totale difetto di istruttoria e di motivazione … Si allude alla revoca dell’aggiudicazione disposta a favore della M dalla stazione appaltante Conerobus s.p.a., in ragione del rifiuto della medesima di sottoscrivere il contratto. Siffatto comportamento costituisce senz’altro un grave illecito professionale, che rende dubbia l’affidabilità della mandante M, tanto che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzato, con specifica e puntuale motivazione, da ANAS ”.
Soggiunge che “ nell’ipotesi in cui i fatti annotati nel casellario ANAC (e quello sopra esposto relativo alla mandante M) non fossero stati nemmeno dichiarati nei DGUE, l’aggiudicazione sarebbe illegittima anche per violazione dell’art. 80, c. 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016, in base al quale costituisce causa di potenziale esclusione l’omissione delle “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” ”.
- “ 2. Sul punteggio (0) assegnato a CGL con riguardo al criterio B.4.2. Violazione dell’art. 95, d.lgs. 50/2016. Violazione degli artt. 18.1 e 18.2 della lex specialis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza ”.
La parte deduce l’illegittimità del punteggio assegnato dalla Commissione alla medesima, pari a 0 punti su 6, in applicazione del criterio B.4.2., concernente la valutazione della “ adozione percorsi formativi per i giovani e di aggiornamento professionale del personale tecnico ”.
La stazione appaltante avrebbe erroneamente giudicato priva di valore probatorio la documentazione presentata dalla ricorrente al fine di comprovare l’effettiva adozione di percorsi formativi riconducibili alle tipologie richieste dal disciplinare di gara.
- “ 3. Sull’attribuzione (collegiale e non da parte di ciascun commissario) dei coefficienti. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti ”.
La parte denuncia la violazione del punto 18.2 del disciplinare di gara in quanto “ la commissione in forma collegiale non solo ha valutato le offerte, ma ha anche proceduto all’attribuzione del punteggio in relazione a ciascuno degli elementi discrezionali, trasformando così il momento tipicamente individuale del voto (mediante attribuzione di un coefficiente da parte di ciascuno dei commissari) in un voto collegiale ”.
3. A seguito dell’integrale ostensione della documentazione di gara, la parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha integrato le ragioni di doglianza esposte nei primi due motivi di ricorso, che sono stati riformulati come segue:
- “ 1. Sull’omessa dichiarazione di un grave illecito professionale da parte della mandante M. Violazione dell’art. 80, c. 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016. Violazione delle Linee guide ANAC n. 6. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”.
La parte ricorrente ribadisce che la stazione appaltante, in sede di ammissione della controinteressata, da un lato, ha omesso di fornire una adeguata valutazione con riferimento al suddetto illecito professionale ascrivibile in capo alla mandante M Giorgio s.r.l. (di seguito, anche solo M);dall’altro, ha del tutto mancato di appezzare la condotta omissiva di quest’ultima, la quale ha omesso di dichiarare nel DGUE presentato ai fini della partecipazione alla gara l’illecito professionale in questione.
- “ 2. Sull’applicazione del criterio B.4.2. Sul punteggio 0 assegnato a CGL, sul punteggio 0,198 assegnato alla terza classificata, consorzio stabile Valori, e sul punteggio 0 assegnato alla quarta classificata, D’Agostino. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e irragionevolezza ”.
La parte lamenta che la stazione appaltante avrebbe dato luogo, nell’attribuzione del punteggio relativamente al criterio B.4.2., a una ingiustificata disparità di trattamento della ricorrente rispetto alla terza classificata, Valori s.c.a.r.l. (di seguito, Valori) - alla quale è stato assegnato un punteggio pari a 0,198 punti – e alla quarta classificata, D’Agostino Costruzioni generali s.r.l. (di seguito, D’Agostino), alla quale è stato attribuito il punteggio di 0 (come alla ricorrente).
4. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la parte controinteressata deducendo l’infondatezza delle avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Con il primo argomento di doglianza la parte ricorrente contesta:
- l’insufficienza dell’apprezzamento compiuto da ANAS con riferimento alle annotazioni presenti sul casellario ANAC a carico della società M (mandante del RTI Mandozzi, aggiudicatario della gara di cui si discute), concernenti la revoca dell’aggiudicazione disposta, nell’ambito della gara bandita dalla committente Conerobus s.p.a., in data 18 ottobre 2022 per il rifiuto dell’impresa di sottoscrivere il contratto;
- che ANAS ha mancato di valutare l’omessa dichiarazione, nel DGUE presentato in gara dalla stessa M, del grave illecito professionale di cui si è appena detto.
Al fine di esaminare la censura, è utile rilevare che la Commissione, nel verbale del 26 luglio 2023, ha considerato nei seguenti termini l’annotazione presente sul casellario ANAC a carico della società M, mandante del RTI aggiudicatario: “ si dà atto che le annotazioni presenti sul casellario ANAC a carico del concorrente, inteso nell’interezza della rispettiva compagine, non sono state valutate dal Seggio di gara come ostative all’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara ”.
Tanto premesso, il motivo di censura in esame risulta privo di fondamento.
Con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l’offerente in presenza di situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che:
- in assenza di contestazioni durante la gara, “ la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia , ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa ”, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente (cft., ex plurimis , Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 526);
- tale regola è destinata a “ subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile ” (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700), con la precisazione che “ spetta alla parte che contesta il provvedimento (quanto meno) allegare che si trattasse di vicenda professionale particolarmente significativa, meritevole di maggior sforzo motivazionale da parte della stazione appaltante per dar giustificazione, già in sede procedimentale, dell’ammissione ” (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526);
- in ogni caso “ il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della "non pretestuosità" della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera "non condivisibilità" della valutazione stessa ” (Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1645).
Da tali principi si ricava che l’obbligo in capo alla stazione appaltante - la quale non ritenga la pregressa vicenda professionale (e/o la relativa omissione dichiarativa) incisiva della moralità professionale del concorrente - di motivare puntualmente le determinazioni di ammissione ricorre in due ipotesi specifiche:
- in presenza di contestazioni in gara mosse da altro concorrente;
- nell’ipotesi in cui l’illecito professionale presenti “ una pregnanza tale, per la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa delle violazioni addebitate, che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile ” (cft. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2022, n. 6703).
Nel caso di specie, non ricorre alcuna dei casi appena indicati in quanto, per un verso, non sono state sollevate contestazioni endoprocedimentali e, per l’altro, non può ritenersi che la vicenda in questione presenti una rilevanza tale da rendere obbligatoria una motivazione esplicita (che, peraltro, è stata, sia pur sinteticamente, espressa da ANAS).
A quest’ultimo riguardo va considerato che:
- la revoca dell’aggiudicazione per rifiuto dell’aggiudicataria di sottoscrivere il contratto non può essere considerata una vicenda professionale dotata, in astratto, di una particolare “pregnanza” ai fini della valutazione dell’affidabilità di un concorrente, come dimostra il fatto che tale ipotesi non è riconducibile ad alcuna delle fattispecie integranti il grave illecito professionale tipizzate dal nuovo codice di cui al d.lgs. 36/2023;
- la parte ricorrente ha omesso di indicare le specifiche ragioni per le quali nel caso di specie tale vicenda possa effettivamente dirsi talmente significativa da minare l’affidabilità dell’aggiudicataria (la ricorrente si è, infatti, limitata a rilevare che “ siffatto comportamento costituisce senz’altro un grave illecito professionale, che rende dubbia l’affidabilità della mandante M, tanto che avrebbe dovuto essere adeguatamente apprezzato, con specifica e puntuale motivazione, da ANAS ”), venendo così meno agli oneri di allegazione e prova poc’anzi richiamati;
- il Consiglio di Stato (con sentenza 4 marzo 2024, n. 2112), nel respingere il ricorso proposto da M avverso il provvedimento di revoca, ha comunque dato atto della indubbia complessità della situazione progettuale esistente al momento dell’aggiudicazione della gara in questione (“ dopo l’aggiudicazione, tra le parti è iniziata una fase di dialogo atteso che la stazione appaltante … era dovuta intervenire alla sostituzione di alcuni elementi quali incroci e pali, già inclusi nei computi metrici di gara, e ciò nel periodo intercorrente tra la redazione del progetto e l’aggiudicazione della gara. Ne è conseguita la revisione di alcuni elementi del progetto e la rivisitazione degli stessi computi … ”).
Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che la sintetica valutazione espressa dalla stazione appaltante di ammettere la parte controinteressata alla gara – nonché la valutazione della relativa omissione dichiarativa che, in base a quanto sopra osservato, può intendersi implicitamente avvenuta – si sottraggano alle ragioni di doglianza prospettate dalla ricorrente.
7. Le doglianze articolate con il secondo motivo del ricorso introduttivo risultano, anch’esse, prive di pregio.
Va premesso che il disciplinare, con specifico riferimento al criterio di valutazione dell’offerta “ B.