TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-04-09, n. 201802279
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Pubblicato il 09/04/2018
N. 02279/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01352/2017 REG.RIC.
N. 01440/2017 REG.RIC.
N. 01531/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1352 dell’anno 2017, proposto da:
E O, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
contro
- Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
- Provincia di Caserta e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1440 dell’anno 2017, proposto da:
E O, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
contro
- Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
- Provincia di Caserta e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1531 dell’anno 2017, proposto da:
E O, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
contro
Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
Provincia di Caserta e Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 1352 del 2017:
a) dell'ordinanza n. 2371 del 21.02.2017 (prot. n. 5799 del 21.02.2017), notificata in pari data, con la quale il Comune di Marcianise (Ce) ha disposto l'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 952/2017 rilasciato al sig. O E e avente ad oggetto l'adeguamento e l'ampliamento dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in località “Cappelluccia”;
b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa, ove occorrente, la nota prot. n. 3889 del 06.02.2017, recante comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento del permesso di costruire n. 952/2017;
quanto al ricorso n. 1440 del 2017:
a) dell'ordinanza n. 2372 del 23.02.2017 (prot. n. 6324 del 23.02.2017), notificata in data 27.02.2017, con cui il Comune di Marcianise ha disposto l'annullamento del certificato di agibilità n. 1788/2016 inerente il box a protezione del gruppo elettrogeno, la recinzione e il container ad uso ufficio, realizzati in virtù dei Permessi di Costruire n. 733/2012 e 767/2013;
b) del provvedimento prot. n. 9964 del 28.03.2017, notificato in pari data, con il quale il Comune di Marcianise ha disposto l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione del 27.04.1998, del Permesso di costruire n. 455 del 12.11.2008, del Certificato di Agibilità n. 438/2008, della D.I.A. n. 1366 del 29.01.2009, del Permesso di Costruire n. 733/2012 e del Permesso di Costruire n. 767/2013, rilasciati al sig. O E e afferenti all'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
c) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi comprese, ove occorrente: la nota prot. n. 3885 del 06.02.2017 recante comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento del certificato di agibilità n. 1788/2016;la nota prot. n. 5494 del 16.02.2017 recante comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento dell'autorizzazione del 27.04.1998, del Permesso di costruire n. 455 del 12.11.2008, del Certificato di Agibilità n. 438/2008, della D.I.A. n. 1366 del 29.01.2009, del Permesso di Costruire n. 733/2012 e del Permesso di Costruire n. 767/2013;
quanto al ricorso n. 1531 del 2017:
a) dell'ordinanza n. 44 del 30.03.2017 (prot. n. 10527 del 31.03.2017), notificata in data 03.04.2017, con cui il Comune di Marcianise ha ingiunto la demolizione delle opere relative all'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in località “Cappelluccia”, in titolarità del sig. O E;
b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione, in tutti i giudizi di cui all’epigrafe, del Comune di Marcianise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso rubricato al n. RG 1352/2017, notificato a mezzo posta il 4/5 aprile 2017, O E ha esposto
- che la propria ditta esercitava sin dall’anno 1998 attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (cernita, trattamento e stoccaggio di rifiuti recuperabili da materiali da demolizione) sull’area sita in Marcianise, località Cappelluccia, identificata in Catasto al Foglio 10, p.lla 5188 (ex 52-367), avente astratta destinazione urbanistica agricola ai sensi del P.R.G. vigente;
- che tale attività era stata originariamente assentita dal Comune di Marcianise con autorizzazione del 27.04.1998, recante il nulla osta all’installazione, sulle particelle nn. 52 – 367 (oggi 5188), dell’impianto di trattamento di residui lapidei composto da tramoggia, frantoio, nastri trasportatori e struttura in c.a. per sostegno del gruppo di frantumazione (come da relazione tecnica allegata all’autorizzazione comunale del 27.04.1998);
- che l’attività era proseguita ininterrottamente fino all’attualità, essendosi esso ricorrente sempre munito di tutti i titoli abilitativi ambientali e, quindi, giuste regolari iscrizioni al Registro delle Imprese abilitate al recupero dei rifiuti di cui all’art. 33 del D.Lgs 22/1997 (confluito nell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.) tenuto dall’Amministrazione Provinciale di Caserta;
- che una porzione della particella 5188 era pavimentata a seconda dell’uso: in particolare 900 mq circa interessati dallo svolgimento dell’attività di deposito dei rifiuti non pericolosi era con masso cementizio impermeabile;circa 1000 mq pavimentati in conglomerato bituminoso;la restante parte della particella era in misto calcareo;
- che la pavimentazione della particella 5188 – realizzata inizialmente in parte in virtù di autorizzazione comunale del 27.04.1998 (che assentiva una struttura in c.a. per sostegno del gruppo di frantumazione) e, per altra parte, giusta autorizzazione edilizia del 10.02.1999, avente ad oggetto proprio “ la pavimentazione piazzale con calcestruzzo cementizio ” - era stata effettuata in ossequio ad una specifica prescrizione normativa del D.M. 05.02.1998, recante “ Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ” e impositiva, all’Allegato 5, dell’obbligo di pavimentare le superfici dell’impianto, ciò al fine di tutelare le matrici ambientali (ed infatti i progetti presentati alla Provincia per ottenere l’iscrizione nel registro provinciale degli esercenti attività di recupero avevano sempre previsto - e riportato - l’area di impianto come pavimentata);
- che l’attività era stata svolta nei primi anni (fino al 2012) unicamente sulla particella 5188, su cui insisteva l’impianto di frantumazione e dove venivano, altresì, depositati i materiali già trattati e recuperati (la c.d. materia prima secondaria EoW) in attesa di essere commercializzati;
- che, considerata la ristrettezza degli spazi, la ditta, a partire dal 2012 aveva provveduto ad acquisire ulteriori aree confinanti – ossia le p.lle 368, 5092 e 5093 - su cui aveva dislocato la fase di commercializzazione del materiale per l’edilizia recuperato (materiale non costituente rifiuto);
- che, a tal fine, poiché la particella 5188 era separata dalle p.lle 368, 5092 e 5093, per una parte del confine a mezzo di un muro, e, per altra parte, a mezzo di lamiere, la ditta, al fine di procedere al collegamento di tutte le particelle, aveva eliminato le lamiere, lasciando il muro in cemento (cosa risultante dalla relazione tecnica a firma del Dott. Luigi Bognanni);
- che, nell’ambito dell’ottimizzazione dell’attività e della distribuzione degli spazi, la ditta aveva chiesto, nel corso del tempo, vari titoli edilizi per interventi edilizi minori e accessori all’attività, ovvero, il permesso di costruire n. 455/2008 per la realizzazione di un muro di cinta;la D.I.A. del 29.01.2009 per l’installazione di una pesa a ponte;il permesso di costruire n. 733/2012 per la realizzazione di un box a protezione del gruppo elettrogeno e di una recinzione in pannelli dell’intero lotto unificato comprensivo delle p.lle 368, 5092 e 5093;il permesso di costruire n. 767/2013 per l’installazione di un container da adibire ad ufficio e W.C. a servizio dell’attività;
- che, riguardo al percorso autorizzativo-ambientale dell’impresa ricorrente (conclusosi con il rilascio del V.I.A. per l’ampliamento dell’impianto e della connessa AUA.), questa era stata autorizzata, sin dalla sua iscrizione al predetto Registro provinciale, al trattamento di rifiuti con capacità superiore a 10 t/giorno;
- che, a seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, era sopravvenuta la necessità, per le imprese svolgenti determinate attività al di sopra di una specifica soglia di quantitativi, di acquisire il parere di verifica di assoggettabilità (c.d. screening) a V.I.A. ex art. 20 D.Lgs. 152/2006;e, a tal proposito, per le imprese già attive al momento della entrata in vigore del citato D.Lgs., come quella del ricorrente, la Regione Campania aveva stabilito di rinviare il predetto adempimento al momento del rinnovo dell’iscrizione al Registro delle imprese ex art. 216 del D.Lgs 152/2006;
- che la ditta O E, pertanto, al fine di proseguire regolarmente la propria attività per i quantitativi e le tipologie già autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 4/2008, con istanza del 18.05.2010, aveva avviato presso la Regione Campania il procedimento di verifica (cd. Screening) dell’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- che, nell’ambito dello “screening”, la ditta aveva richiesto, oltre alla regolarizzazione dei quantitativi alla luce della sopravvenienza normativa, un ampliamento di superficie finalizzato ad abilitare al trattamento dei rifiuti anche l’area destinata alla commercializzazione della “materia prima seconda”: pertanto, lo screening aveva ad oggetto anche le particelle 368, 5092 e 5093, affinché la ditta potesse usare tali aree anche per il trattamento del rifiuto, migliorando la distribuzione dell’attività di recupero, e non solo per la commercializzazione del materiale già recuperato;
- che, nelle more della definizione del procedimento in argomento, la Provincia di Caserta, con determinazione n. 41/W del 20.05.2010, aveva rinnovato l’iscrizione della Ditta O nel registro di cui all’art. 216 D.Lgs 152/06, prescrivendo la trasmissione del “parere di screening V.I.A.” di competenza dell’Amministrazione regionale;
- che la Regione, tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti della ricorrente, aveva tardato a definire il procedimento di screening;
- che, a distanza di anni, con nota del 20/03/2013, la ditta O E aveva richiesto all’Amministrazione Provinciale di Caserta il rinnovo della sua iscrizione nel Registro ex artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006, rappresentando di aver nuovamente sollecitato gli Uffici della Regione Campania a concludere la procedura di “screening”, e di essere ancora in attesa del rilascio del parere prescritto dall’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006;
- che la Provincia di Caserta, tuttavia, con provvedimento prot. n. 0099197 del 30.10.2013, aveva comunicato che, in attesa dell’acquisizione del parere della verifica di assoggettabilità a V.I.A., la ditta non era più legittimata all’esercizio dell’attività per i quantitativi superiori alla soglia dello screening e che doveva, quindi, ridurre i quantitativi di rifiuti trattabili, con inibizione, nel frattempo, della prosecuzione dell’attività sin a quel momento regolarmente esercitata;
- che, avverso il predetto provvedimento di sospensione, il ricorrente aveva proposto rituale impugnativa dinanzi al TAR Campania – Napoli (ricorso RG n. 5216/2013);
- che, successivamente, con provvedimento prot. n. 0105603 del 22.11.2013, la Provincia di Caserta, in conseguenza della mancata trasmissione della documentazione di riduzione dei quantitativi, aveva disposto la cancellazione della ditta dal Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi: anche tale atto era stato impugnato con motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 5216/2013;
- che il TAR Campania-Napoli, Sez. I, dopo aver sospeso con decreto cautelare n. 1820/2013 e ordinanza cautelare 1931/2013 i provvedimenti inibitori impugnati, aveva definito il merito del giudizio con sentenza n. 821/2015 del 03.02.15, la quale, in accoglimento del ricorso R.G. n. 5216/2013, aveva dichiarato l’illegittimità dell’operato della Provincia, stante, per un verso l’assenza in capo alla ditta di un “ comportamento negligente determinativo di una carenza istruttoria ascrivibile unicamente all’inerzia serbata dalla Regione Campania ” e, per altro verso, l’inesistenza dei presupposti legittimanti l’adozione di provvedimenti inibitori/sanzionatori;
- che, parallelamente, il ricorrente aveva, altresì, adito il medesimo TAR Campania - Napoli (giudizio R.G. n. 1752/2014) per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto della Regione sullo screening VIA, giudizio definito con sentenza n. 3097/2014, recante la statuizione di condanna dell’Ente regionale a definire il procedimento;
- che, nelle more della conclusione del procedimento di “screening V.I.A.”, vista l’entrata in vigore del regime di Autorizzazione Unica Ambientale, la società aveva presentato, in data 23.05.2014, al S.U.A.P. del Comune di Marcianise, istanza di rilascio dell’A.U.A, al fine di adeguare i propri titoli abilitanti in materia ambientale alla sopravvenuta disciplina introdotta con il D.P.R. n. 59/2013;
- che la Regione Campania, ottemperando alla sentenza di condanna, con Decreto Dirigenziale n. 216 del 09.12.14, aveva definito il procedimento di screening, decidendo di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A.;
- che, in ottemperanza al richiamato D.D. 216/2014, la ditta O E aveva presentato, in data 09.06.2015, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, la cui istruttoria si era conclusa con il rilascio del parere favorevole della Commissione VIA del 31.03.2016, rettificato il 28.06.2016, in cui venivano disposte alcune prescrizioni ed, inoltre, veniva invitato il Comune di Marcianise “ a prendere atto nella redazione del P.U.C., dell’attuale destinazione del sito interessato dall’impianto ”;
- che, acquisite le risultanze dell’istruttoria VIA, la Provincia di Caserta, con Determinazione n. 177/W del 29.08.2016, aveva dato conclusione al procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 (e, nell’ambito della conferenza dei servizi AUA, venivano acquisiti i pareri favorevoli: • dell’ATO2 allo scarico in pubblica fognatura;• della Regione UOD. 16 alle emissioni in atmosfera;• dell’ASL sotto il profilo igienico sanitario;• del Comune per la valutazione di impatto acustico;• della Provincia ai fini della comunicazione ex art. 216 del D.Lgs 152/2006);
- che, recepita la determinazione provinciale di conclusione A.U.A., il SUAP del Comune di Marcianise aveva emesso il provvedimento conclusivo n. 36 del 22.09.2016, di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- che, successivamente, la Regione - Settore Ambiente, con Decreto Dirigenziale n. 305 del 06.12.2016, aveva concluso formalmente il procedimento V.I.A., ribadendo il parere favorevole e reiterando l’invito al Comune di mutare la destinazione urbanistica del sito nel nuovo PUC, conformandola alla sostanziale destinazione urbanistica esistente da oltre 15 anni in loco;
- che la ditta, nel 2016, aveva così ottenuto tutte le autorizzazioni – V.I.A. ed A.U.A. – per la regolarizzazione dei quantitativi alla luce della sopravvenienza normativa di cui al D.Lgs 4/2008 e per l’ampliamento di superficie finalizzato ad abilitare al trattamento dei rifiuti anche l’area destinata alla commercializzazione della “materia prima seconda”: pertanto, per effetto dei titoli ambientali ottenuti, il ricorrente sarebbe stato abilitato ad adibire anche le particelle 368, 5092 e 5093 al trattamento dei rifiuti, e non solo - come avvenuto fino a quel momento - per la commercializzazione del materiale già recuperato;
- che esso O, al fine di dare attuazione al progetto già approvato di ampliamento dell’impianto ed eseguire i relativi interventi edilizi, aveva presentato istanza di permesso di costruire al Comune di Marcianise, il quale, in data 27.01.2017, aveva rilasciato il permesso n. 952/2017;
- che, come evincibile dalla relazione tecnica e dall’allegato grafico al permesso di costruire, tale nuovo titolo riportava la raffigurazione dell’intero impianto – comprensivo sia del preesistente che dell’ampliamento – al fine di illustrare il ciclo di lavorazione del materiale nel nuovo lay-out;
- che, sotto il profilo edilizio, il nuovo progetto comportava unicamente, come nuove opere, che:
• una parte della particella 368 e 5092 venisse pavimentata per il deposito dei materiali inerti e dei cassoni;• venisse predisposto un sistema di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita su apposita piattaforma;• venisse realizzata una copertura dei nastri trasportatori;• venisse installata una barriera arborea lungo il perimetro dell’impianto;• venisse adeguato l’impianto di trattamento acque;
- che, a distanza di pochi giorni, prima ancora della comunicazione di inizio dei lavori assentiti, il Comune, con nota prot. n. 3889 del 06.02.2017, aveva avviato il procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire, contestando la legittimità degli interventi promossi, in quanto non coerenti con la destinazione urbanistica agricola della zona di insistenza, ed assegnando al privato il termine per controdedurre;
- che, contestualmente e per le stesse motivazioni, l’Ente comunale aveva emesso la nota prot. n. 3885 del 06.02.2017, recante comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio del certificato di agibilità n. 1788/2016 inerente il box a protezione del gruppo elettrogeno, il muro di recinzione e il montaggio dei container ad uso ufficio realizzati in virtù dei P di C. n. 733/2012 e 767/2013;
- che, tuttavia, a distanza di soli 3 giorni dall’emissione dei preavvisi di annullamento e senza consentire al privato di controdedurre sul punto, il Comune di Marcianise aveva emesso il provvedimento prot. n. 4466 del 09.02.2017, con il quale aveva disposto la “ sospensione ad horas di ogni attività ” presso l’impianto di trattamento e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- che tale provvedimento prot. n. 4466 del 09.02.2017 di sospensione dell’attività era stato impugnato con ricorso R.G. 564/2017 innanzi al TAR Campania – Napoli, Sez III, e sospeso con Decreto cautelare n. 262/2017 del 14.02.2017, mentre poi, alla Camera di Consiglio del 14.03.2017, la causa era stata trattenuta in decisione, con avviso di possibile sentenza in forma semplificata;
- che, parallelamente all’impugnativa del provvedimento di sospensione 4466 del 09.02.2017, esso O, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. il 16.02.2017, aveva inoltrato al Comune di Marcianise le osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 952/2017 di cui alla nota prot. n. 3889 del 06.02.2017;
- che il Comune, tuttavia, pretermettendo completamente la valutazione delle osservazioni presentate dal privato, con ordinanza n. 2371 del 21.02.2017, notificata in pari data, aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 952/2017.
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato l’intervenuto provvedimento di annullamento, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE ARTT. 7 E 10 DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA e DI MOTIVAZIONE.
L’ordinanza n. 2371 del 21.02.2017 sarebbe viziata in radice per l’avvenuta violazione della normativa regolante il giusto procedimento amministrativo prevista dalla Legge 241/1990, in quanto il Comune avrebbe completamente omesso di valutare le osservazioni prodotte dal privato.
A seguito della comunicazione del Comune di Marcianise, con nota prot. n. 3889 del 06.02.2017, dell’avvio del procedimento relativo all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 952/2017 e dell’assegnazione al sig. O del termine di 10 giorni per controdedurre, questi aveva presentato, con nota trasmessa a mezzo pec il 16.02.2017, rituali osservazioni, incentrate sul fatto che: -secondo la normativa ambientale di settore e il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali, non sarebbe in alcun modo vietata l’installazione di impianti di recupero rifiuti, rientranti nella categoria cui appartiene l’impianto in titolarità della ditta O, in aree a destinazione urbanistica agricola;-la compatibilità ambientale e localizzativa sarebbe stata compiutamente valutata dalla Regione in sede di V.I.A. rilasciata con D.D. 306/2016;-l’impianto sarebbe conforme ai progetti approvati dalle Autorità competenti nel corso degli anni e il P. di C. 952/2007 costituirebbe mera attuazione del progetto V.I.A. e A.U.A., con la conseguenza che le contestazioni circa la non conformità dell’intervento promosso con la disciplina di zona sarebbero assolutamente illegittime, in quanto contrastanti con la normativa di settore e con il provvedimento di V.I.A. e con l’A.U.A.;-il comportamento del Comune sarebbe contraddittorio ed illogico poiché contrastante con la posizione assunta dallo stesso Ente nel corso di 20 anni e, da ultimo, nelle conferenze di servizi svoltesi in sede di AUA in cui mai nulla sarebbe stato eccepito;-le contestazioni relative al mancato rispetto delle specifiche prescrizioni imposte dal P.R.G. per la zona agricola, oltre ad essere inammissibili, sarebbero infondate. Il Comune avrebbe, però, completamente omesso di valutare tali osservazioni, addirittura affermando nell’ordinanza impugnata che, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, nessuna osservazione/opposizione gli sarebbe pervenuta.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS N. 152/2006 e D.P.R. N. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI SPECIALI DELLA CAMPANIA (P.R.G.R.S.) ADOTTATO CON D.G.R. n. 199/2012 ED