TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-05-25, n. 202200841
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00841/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G I e M A P, rappresentati e difesi dall’avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo ,
- dell’ordinanza n. 143 del 2.3.2017, con cui il Dirigente dell’area funzionale 1° del Comune di Nardò ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate sine titulo presso l’abitazione degli odierni ricorrenti
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
- dell’ordinanza n. 276 del 18.6.2019 - prot. n. 28584 - notificata in data 23.7.2019, con cui il Dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò ha inflitto ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di € 20.000,00;
- ove occorra, del verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 16.6.2017 e della nota prot. 575/16 del 16.6.2017 della Polizia Locale, di trasmissione del medesimo verbale;
- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, i Sigg.ri Inguscio e Polo hanno impugnato l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il Comune di Nardò ha ordinato la demolizione di alcune opere realizzate sine titulo presso l’abitazione di cui sono proprietari.
1.1. A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria ; 2) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione D. Lgs. n. 42/2004, P.u.t.t./p. e P.P.T.R. Violazione e falsa applicazione D.M. del 4.9.1975 e d.P.R. n. 248/2010. Violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/01. Violazione sentenze del Tribunale di Lecce del 26.1.2016 e 18.9.2014 ; 3) Violazione e falsa applicazione artt. 22, 31 e 32 D.P.R. n. 380/01. Violazione e falsa applicazione Regolamento edilizio ed N.T.A. del P.R.G. di Nardò. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e motivazione ; 4) Violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Mancata comunicazione di avvio del procedimento. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria .
1.2. Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
3. Con successivi motivi aggiunti depositati in data 14.10.2019 i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 276 del 18.6.2019 (e, ove occorra, il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 16.6.2017), con cui il Comune di Nardò ha inflitto loro la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per non aver ottemperato all’ordine di demolizione.
3.1. Hanno dedotto l’illegittimità dei nuovi atti impugnati, oltre che per invalidità derivata, anche per i seguenti vizi propri: 1) Violazione e falsa applicazione articolo 31 d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti ; 2) Violazione del principio di irretroattività delle disposizioni in riferimento ad abusi realizzati prima dell’entrata in vigore della norma; 3) Violazione e falsa applicazione articolo 31 d.P.R. n. 380/2001 per altro profilo. Eccesso di potere ed erroneità dei presupposti per altro profilo. Difetto di motivazione e violazione art. 3 L. n. 241/1990. Incompetenza ; 4) Violazione e falsa applicazione degli articoli 27 e 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione articolo 3 L.n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti .
3.2. All’udienza di merito straordinario del 19.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001, per non essere state indicate, nell’atto oggetto di gravame, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, che saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Per pacifica giurisprudenza amministrativa: “La mancata esatta individuazione dell ’ area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell ’ art. 31, comma 3, T.U. edilizia, non costituisce ragione di illegittimità dell ’ ingiunzione a demolire. Ciò in quanto l ’ accertamento dell ’ inottemperanza all ’ ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l ’ effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l ’ ingiunzione stessa. L ’ acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è, infatti, una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all ’ inottemperanza dell ’ ordine di demolizione; ne consegue che, data la natura dichiarativa dell ’ accertamento dell ’