TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-07-14, n. 201101093

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-07-14, n. 201101093
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101093
Data del deposito : 14 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00046/2011 REG.RIC.

N. 01093/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, proposto da:
Studiocinque Outdoor S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. C D G, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. C L, con domicilio eletto presso C L in Bari, via Abbrescia, 102;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della Nota Provvedimentale, Prot. n. 6882 CAT. 3/CL. FT/S. CONC. dell’11.10.2010, notificata alla ricorrente dalla Provincia di Bari il giorno 15.10.2010, in risposta alla nota del 16.01.2008, a firma del Dirigente del Servizio Finanziario e Tributi, a mezzo della quale, in riferimento alla richiesta in oggetto “Pratica 269/CP/2002- Richiesta di rinnovo per il mantenimento di n. 02 (due) impianti pubblicitari sulla S.P. 237 “delle Grotte”, ….ha comunicato che il Servizio Viabilità e Trasporti con nota Prot. 1108/V/08 del 29.09.2010 ha espresso parere negativo;

nonché, ancora

per il risarcimento dei danni derivati alla Studiocinque Outdoor s.r.l., a seguito degli illegittimi provvedimenti gravati, da quantificarsi in corso di giudizio e/o, eventualmente, a discrezione del prudente apprezzamento del Giudice Amministrativo adito, anche in via equitativa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. A P e uditi per le parti i difensori avv.ti C. Di Gifico e C. Luisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Studiocinque Outdoor s.r.l. impugna i provvedimenti cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

La società ricorrente è titolare di numerose autorizzazioni/concessioni per l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade della Provincia di Bari.

Con istanza del 16.01.2008 la Studiocinque Outdoor s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione al mantenimento di n. 2 impianti siti sulla S.P. 237 “delle Grotte”, già rilasciata con provvedimento del 13.5.02 n. prat. 269/CP/2002.

Con delibera n. 11 del 23.07.2008, il Consiglio Provinciale di Bari ha approvato il "Regolamento per l'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicità”.

Con ricorso n. 1823/08 la ricorrente ad altri hanno impugnato - innanzi al Tar Puglia Bari tale delibera e, con motivi aggiunti, la successiva delibera C. P. n. 41 del 18.12.2009, recante modifiche al predetto Regolamento.

Nelle more della decisione del ricorso n. 1823/08, la ricorrente assume di aver versato la COSAP richiesta dalla Provincia di Bari.

Con le impugnate note l’Amministrazione intimata ha denegato il rinnovo dell’autorizzazione di che trattasi, sul presupposto, con riferimento a all’impianto sito al km 2+800, del mancato rispetto delle distanze dai segnali di pericolo (art. 51 co. 2 D.P.R. 495/92), mentre con riferimento a quello sito al km 9+120, della inesistenza dell’impianto pubblicitario.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1) illegittimità della nota prot. n. 6882/2010 per violazione, erronea e mancata applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90;

2) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e degli artt. 1, 2, 3, 7 ed 8 della L. n. 241/90 e dell'art. 1 del D. lgs. n. 59/2010 e 41 della L. n. 88/09;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle delibere C .P. n.11 del 23.07.2008 e 41 del 18.12.2009;

4) illegittimità della nota n. prot. 6882/2010 per violazione, falsa ed omessa applicazione: dell’art. 51 commi 2, 3 e 4, nonché degli artt. 53 e 58 del D.P.R. n. 495/92, degli artt. 3 co, 1punto 2, 23 commi 9 e 10 e 234 del Codice della Strada, della direttiva Ministero dei Lavori Pubblici n. 1381/1998;
violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 6 del d.p.r. 495/1992 ed art. 20 della legge n. 241/1990;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D. Lgs. n. 59/2010 ed art. 41, commi 1/a, e, f e r;

6) violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 446/97, dell'art. 64 comma 1, degli artt. 10, 12 e 14 del Regolamento COSAP (delibera consiliare n. 40 del 2000 e delibera n. 1 del 2002);

7) violazione e falsa applicazione della delibera C.P. n. 11 del 23.07.2008 modificata con delibera C.P. n. 41 del 18.10.2009;

8) eccesso di potere per violazione del principio del

giusto procedimento e di buon andamento

dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
disparità di trattamento;
ingiustizia manifesta;
illogicità;
erronea presupposizione di diritto;
sviamento;
difetto di istruttoria.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 23 giugno 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Occorre premettere il fatto che l’istanza di rinnovo di che trattasi concerne n. 2 inpianti pubblicitari ubicati rispettivamente al km 2+800 lato dx e al km 9+120 lato sx.

Il diniego si supporta, per il primo, alla violazione delle distanze minime ex art. 51 co 2 D.P.R. 495/92 e, per il secondo, alla inesistenza dell’impianto, nonché e comunque alla violazione dell’art. 51 co 2 D.P.R. 495/92 rispetto al punto di tangenza delle curve.

Con l’impugnato provvedimento, assolvendo anche ad un onere di informazione collaborativa e di contraddittorio, la Provincia di Bari ha comunicato il negativo parere espresso dal servizio viabilità e trasporti e supportato da attività di sopralluogo e da rilievi fotografici, invitando la società ricorrente a provvedere alla rimozione del primo impianto (l’unico dei due esistente).

Ciò premesso in fatto, rileva il Collegio che sono anzitutto infondati i primi tre motivi di censura.

L’impugnato provvedimento infatti risulta supportato da adeguata istruttoria (ivi compresi relazioni e rilievi fotografici) e da sufficiente motivazione, atteso che le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione per l’esercizio degli impianti di che trattasi sono state esattamente indicate e individuate nell’inesistenza di uno degli impianti e nella violazione delle distanze minime dalla segnaletica stradale o dal punto di tangenza delle curve con riferimento ad entrambi, così come prevista dal Codice della strada e dal Regolamento di attuazione.

Proprio la chiarezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione ha reso possibile alla ricorrente di censurarne l’agire non solo sotto profili meramente formali, ma anche sostanziali.

Parimenti infondati è il profilo di censura afferente alla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90, anche sotto il profilo della violazione dell’art. 13 del regolamento approvato, sia in relazione al contenuto vincolato della prescrizione di distanze minime previste da CDS, sia in relazione alla conseguente piena applicabilità dell’art. 21 octies l. 241/90.

Deve peraltro condividersi quanto affermato dall’amministrazione resistente con riferimento alla stessa ammissibilità della dedotta violazione dell’art. 10’ bis, atteso che “…il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione del suddetto preavviso ma deve fornire in giudizio le indicazioni sugli elementi che potevano essere introdotti nel procedimento…” (C.d.S., sezione IV 27/1/2011 n. 618).

Nel caso in esame non può certamente dirsi assolto tale onere di allegazione e di prova da parte della ricorrete onerata, sia con riferimento alla inesistenza dell’impianto, sia con riferimento alla violazione delle distanze di cui all’art. 23 cod. stra., circostanza quest’ ultima nei cui confronti riesce inimmaginabile l’utilità di qualunque apporto partecipativo da parte di ricorrente.

Peraltro proprio l’omessa contestazione in punto di fatto (in ordine alla distanza sia dalle prescrizioni stradali, sia dal punto di tangenza delle curve) e la conseguente incontestabilità in punto di diritto, tale da configurare il diniego di rinnovo come attività dovuta e vincolata, costituiscono circostanze di per se idonee a determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso, atteso che tale motivo risulta da solo idoneo e sufficiente a supportare il diniego impugnato e la sua legittimità, anche indipendentemente da ogni valutazione in ordine al secondo motivo di diniego (inesistenza dell’impianto), riferito all’impianto di cui al km 9+120.

Assolutamente poi non condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui addirittura dovrebbe ritenersi illegittima la posizione di prescrizioni stradali e di segnaletica che non abbia tenuto in considerazione le distanze dagli impianti pubblicitari esistenti (pag. 13 del ricorso ingiuntivo), attesa la netta prevalenza dell’interesse generale relativo ad una ottimale localizzazione della segnaletica stradale e la assoluta priorità delle discrezionali valutazioni sottese alla modifica dell’assetto della viabilità, che risponde ad esigenze di interesse generale e di garanzia della sicurezza della circolazione e della incolumità delle persone, rispetto alla posizione di interesse del titolare degli impianto, che risulta ampliamente recessiva, risultando espressamente previsto l’obbligo a carico dello stesso di provvedere all’adeguamento della conformità degli impianti medesimo ovvero anche alla loro rimozione in relazione alle mutate esigenze e alle trasformazioni della viabilità o della segnaletica.

La posizione recessiva e secondaria del titolare di impianti pubblicitari rende evidente che l’amministrazione non sia affatto tenuta a concordare le modifiche di viabilità o di segnaletica, ne a concertare la localizzazione delle prescrizioni degli impianti stradali (art. 39 cod. strada).

Sono pertanto infondati i restanti motivi, dedotti sub 3, 4, 5 ,6 ,7 e 8 del ricorso introduttivo.

In particolare rileva il Collegio, ferma restando l’inammissibilità dei motivi ulteriori in assenza di contestazione dell’assorbente profilo della violazione delle distanze minime dalla segnaletica stradale, che l’impugnato provvedimento appare legittimo anche con riferimento all’ulteriore secondario motivo dell’inesistenza dell’impianto.

Anche sul punto deve condividersi la tesi dell’amministrazione resistente in ordine alla combinata lettura degli artt. 13 e 10 del Regolamento provinciale, con conseguente esigenza, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, della presenza fisica dell’impianto di cui si chiede il rinnovo, circostanza che costituisce anzitutto un presupposto logico e di buon senso, prima ancora che un presupposto anche normativo.

Senza peraltro considerare che la ricorrente non ha fornito alcun principio di prova in ordine alla asserita temporanea rimozione dell’impianto per esigenze di manutenzione dello stesso, circostanza che resta pertanto mera apodittica affermazione e ferma restando l’irrilevanza complessiva correlata alla violazione delle distanze ex art. 23 cod. strada, che costituisce profilo assorbente.

Ritiene inoltre il Collegio, sempre ferma restando l’assorbenza del profilo di cui sopra, l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del silenzio assenso, vuoi per l’assenza di specifiche norme in tal senso, secondo il principio di tassatività delle ipotesi di silenzio assenso, vuoi in ragione della peculiare materia, che attiene direttamente alla sicurezza e incolumità pubblica correlate all’esigenza di garantire intermini ottimali la circolazione dei veicoli.

La stessa ricorrente, del resto, (pag 10 del ricorso) ammette sostanzialmente che l’impianto istallato al km 2,8 lato dx risulterebbe non conforme all’art. 51 rispetto al segnale di pericolo (cfr tavola sinottica parte II alla pag 9 del ricorso introduttivo).

Viceversa la ricorrente afferma la piena conformità dell’impianto ubicato al km 9+120, affermando che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che per il tratto di strada in questione risulterebbe imposta la velocità di 50 kh/h, con conseguente applicabilità del co 3 lett. c dell’art 51 citato e non già del co 2, atteso che l’impianto in questione non risulterebbe ubicato lungo la curva, con conseguente inapplicabilità per ciò stesso – a dire di essa ricorrente – dell’art. 21 octies della l. 241/90.

L’assunto di ricorrente non è condivisibile atteso che il citato co 3 non si riferisce soltanto all’istallazione di cartelli pubblicitari lungo le curve, prevedendo la preclusione dell’istallazione anche, secondo le distanze specificate al successivo co 4, “su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza”.

Conseguentemente infondata e inammissibile anche l’istanza di risarcimento danni proposta dalla ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto in toto.

Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della ricorrente.

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