TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-07-14, n. 201101093
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Testo completo
N. 01093/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2011, proposto da:
Studiocinque Outdoor S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Di IC, con domicilio eletto presso IB VA in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Luisi, con domicilio eletto presso Carmen Luisi in Bari, via Abbrescia, 102;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Nota Provvedimentale, Prot. n. 6882 CAT. 3/CL. FT/S. CONC. dell’11.10.2010, notificata alla ricorrente dalla Provincia di Bari il giorno 15.10.2010, in risposta alla nota del 16.01.2008, a firma del Dirigente del Servizio Finanziario e Tributi, a mezzo della quale, in riferimento alla richiesta in oggetto “Pratica 269/CP/2002- Richiesta di rinnovo per il mantenimento di n. 02 (due) impianti pubblicitari sulla S.P. 237 “delle Grotte”, ….ha comunicato che il Servizio Viabilità e Trasporti con nota Prot. 1108/V/08 del 29.09.2010 ha espresso parere negativo;
nonché, ancora
per il risarcimento dei danni derivati alla Studiocinque Outdoor s.r.l., a seguito degli illegittimi provvedimenti gravati, da quantificarsi in corso di giudizio e/o, eventualmente, a discrezione del prudente apprezzamento del Giudice Amministrativo adito, anche in via equitativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti C. Di IC e C. Luisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Studiocinque Outdoor s.r.l. impugna i provvedimenti cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
La società ricorrente è titolare di numerose autorizzazioni/concessioni per l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade della Provincia di Bari.
Con istanza del 16.01.2008 la Studiocinque Outdoor s.r.l. ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione al mantenimento di n. 2 impianti siti sulla S.P. 237 “delle Grotte”, già rilasciata con provvedimento del 13.5.02 n. prat. 269/CP/2002.
Con delibera n. 11 del 23.07.2008, il Consiglio Provinciale di Bari ha approvato il "Regolamento per l'installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicità”.
Con ricorso n. 1823/08 la ricorrente ad altri hanno impugnato - innanzi al Tar Puglia Bari tale delibera e, con motivi aggiunti, la successiva delibera C. P. n. 41 del 18.12.2009, recante modifiche al predetto Regolamento.
Nelle more della decisione del ricorso n. 1823/08, la ricorrente assume di aver versato la COSAP richiesta dalla Provincia di Bari.
Con le impugnate note l’Amministrazione intimata ha denegato il rinnovo dell’autorizzazione di che trattasi, sul presupposto, con riferimento a all’impianto sito al km 2+800, del mancato rispetto delle distanze dai segnali di pericolo (art. 51 co. 2 D.P.R. 495/92), mentre con riferimento a quello sito al km 9+120, della inesistenza dell’impianto pubblicitario.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) illegittimità della nota prot. n. 6882/2010 per violazione, erronea e mancata applicazione dell'art. 10 bis L. n. 241/90;
2) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e degli artt. 1, 2, 3, 7 ed 8 della L. n. 241/90 e dell'art. 1 del D. lgs. n. 59/2010 e 41 della L. n. 88/09;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle delibere C .P. n.11 del 23.07.2008 e 41 del 18.12.2009;
4) illegittimità della nota n. prot. 6882/2010 per violazione, falsa ed omessa applicazione: dell’art. 51 commi 2, 3 e 4, nonché degli artt. 53 e 58 del D.P.R. n. 495/92, degli artt. 3 co, 1punto 2, 23 commi 9 e 10 e 234 del Codice della Strada, della direttiva Ministero dei Lavori Pubblici n. 1381/1998; violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 6 del d.p.r. 495/1992 ed art. 20