TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-07-09, n. 202402175
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2024
N. 02175/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01837/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2023, proposto da A R L, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di F M R, P M, C O, L M L, L B A, R E, S O, S M T, G G, S A e G V, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto prot. n. 0043339 del 05.10.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio IV, firmato dal Dirigente Marco Anello di esclusione dalla procedura di cui al D.D. 1391-2023, procedura selettiva provinciale per l'assunzione del personale individuato dall'art. 28, comma 5-septies del D.L. n.69/2013;
- del provvedimento prot. n. 0046150 del 30.10.2023 del medesimo ufficio di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela;
- di tutti gli atti connessi e conseguenti, anche non conosciuti, inclusa la relativa graduatoria per la provincia di Caltanissetta pubblicata con Prot. n. 43536 del 06.10.2023;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 12 dell’11.1.2024 con la quale parte ricorrente è stata onerata di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e il Collegio ha fissato udienza per la trattazione del ricorso nel merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2024 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente è insorto avverso l’atto di esclusione dalla procedura selettiva per il reclutamento di personale, meglio identificato in epigrafe, e il successivo diniego di annullamento in autotutela del provvedimento negativo citato. In particolare il ricorrente ha presentato come requisito di accesso, di cui all’art. 4, c. 1, del bando, ai fini della partecipazione alla selezione pubblica, l’attività prestata presso la ditta Papalini s.p.a. dall’1.9.2016 al 24.1.2022 nella provincia di Caltanissetta (cfr. allegato 2 al ricorso). A seguito dell’esclusione comunicatagli, parte ricorrente ha presentato una istanza di annullamento in autotutela nella quale ha indicato altri due titoli di servizio, entrambi