TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-03-17, n. 201501582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2015-03-17, n. 201501582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501582
Data del deposito : 17 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05464/2012 REG.RIC.

N. 01582/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05464/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5464 del 2012, proposto da:
Michela Loreta D'Auria, rappresentata e difesa dall'avv. F F, nonché Avv. F F quale procuratore di se stesso, con domicilio eletto presso Fausta Longobardi in Napoli, Via B. Cavallino N.87;

contro

Comune di Nocera Inferiore in persona del Sindaco p.t., -n.c.
Regione Campania in persona del Presidente p.t. della GR- n.c.

per esecuzione del giudicato della sentenza del giudice di pace di Solopaca n.1422/2009 del 30.12.2009 di condanna del Comune di Nocera Inferiore al pagamento di somme di denaro in favore della ricorrente..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione resa a verbale della odierna camera di consiglio con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2015 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe il giudice di pace di Solopaca accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente per ottenere risarcimento danni e condannava la il Comune di Nocera Inferiore al pagamento in favore della stessa della somma di Euro 140,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione monetaria secondo ISTAT, nonché al pagamento alle spese legali della procedura liquidate in Euro 474,25 oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione all’avv. F F.

Il provvedimento del Tribunale era notificato in forma esecutiva il 1.6.2010 ad istanza della parte ed il 3.6.2010 ad istanza dell’Avv. F F.

In data 23.6.2010 il Comune notiziava la parte dell’avvenuto pagamento;
quest’ultima contestava sussistere un debito ulteriore.

Nell’inerzia dell’amministrazione e decorsi i termini di legge, parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, instando per la nomina di un commissario ad acta e per la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione del giudicato .

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con dichiarazione resa a verbale della odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha comunicato l’integrale pagamento del credito nelle more del presente giudizio .

Alla camera di consiglio del 25.2.2015 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente con il presente ricorso agisce per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice civile recante condanna al pagamento di somme di denaro in suo favore . Nelle more del presente giudizio di ottemperanza, come risulta dalla dichiarazione resa a verbale del difensore di parte ricorrente alla odierna camera di consiglio , la stessa è stata soddisfatta di ogni pretesa ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Osserva il Collegio che la causa va decisa in conformità a quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente, con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.

Tuttavia parte ricorrente insiste per la condanna alle spese del presente giudizio di ottemperanza, rilevando come il soddisfacimento della pretesa azionata sia avvenuto solo dopo la proposizione dell’azione giudiziaria.

Ritiene in proposito il Collegio che sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della avvenuta percezione della maggior parte delle somme

recate dal titolo da eseguire prima della proposizione del presente giudizio.

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