TAR Campobasso, sez. I, decreto presidenziale 2020-10-09, n. 202000063
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Pubblicato il 09/10/2020
N. 00063/2020 REG.PROV.PRES.
N. 00368/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2017, proposto da
D I, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, domiciliato presso la Segreteria Tar Molise in Campobasso, via San Giovanni, S.n.c.;
contro
Prefettura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Garibaldi, 124;
nei confronti
Giemme Services S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) il provvedimento di revoca dell’accoglienza temporanea emesso dalla Prefettura di Isernia prot. n. 0025240 del 6.7.2017, notificato in data 19 luglio 2017, con cui il Prefetto di Isernia, Dott. Guida “dispone[va] la revoca delle misure di accoglienza” nei confronti dell’odierno ricorrente, unitamente ad altri 22 richiedenti asilo “con decorrenza 27 giugno 2017”;2) tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 18 settembre 2020 – prot. n. 2324 - dall’avvocato P S difensore di fiducia del sig. Igbinovia Douglas – C.F. provvisorio 3358029008 nato in Nigeria il 31 maggio 1993 nel procedimento iscritto al n. 368/2017 – definito in fase cautelare con ordinanze n. 425 del 13 novembre 2017 e n.13 del 12 gennaio 2018 ed in fase di merito con sentenza n. 406 del 21.06.18;
Rilevato che il suddetto è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da verbale n. 16 del 24 ottobre 2017 della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato;
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Isernia acquisita al prot. 2067 del 29 novembre 2017, con la quale viene comunicato che “il nominato in oggetto non risulta dichiarante/percettore per gli anni d’imposta 2016 e 2017 di redditi imponibili, ai fini dell’imposta personale sul reddito”;
Considerato il disposto dell’art.14 e ss. del D.lgs. 142/2015 nonché quello dell’art. 8 del D.P.R. 21/2015;
Rilevato che per effetto dell’art.1 comma 322 della legge n.311/2004 non è più richiesto il preventivo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine;
Rilevato che nel caso in esame trova applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n.55, in vigore dal 3 aprile 2014;
Considerata, a tal fine, la pronuncia della Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.09.2012 n. 16581 a mente della quale “L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite”;
Rilevato che in ragione dell’effettivo valore della controversia, della natura dei fatti in contestazione, della complessità e gravità del processo, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e dello stesso esito del giudizio, si ha motivo di ritenere che l’espletamento dell’incarico abbia richiesto un’applicazione ed un impegno minimo;
Visto l’art. 130 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Parte III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;
Visto l’art. 82, co.1 del DPR 30.05.2002 n. 115, secondo cui “ l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
Considerato inoltre che “ Tale criterio ha un valore parametrico e di massima, potendo il giudice, discostarsi da esso ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura dell’impegno professionale dell’avvocato, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell’assistito” (v. Cass. Civ. Sez II, 25.05.2016, n. 10876);
Considerato che viene presentata richiesta di liquidazione del compenso relativamente sia alla fase cautelare che alla fase di merito;
Rilevato pertanto, che l’istanza è accoglibile nei limiti dello scaglione di riferimento per i giudizi innanzi al TAR, secondo i presupposti sopra indicati;
Tenuto conto, infine, che il ricorso è di contenuto analogo ad altri quattordici ricorsi che vengono contestualmente liquidati con separato provvedimento