TAR Campobasso, sez. I, decreto presidenziale 2020-10-09, n. 202000063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto presidenziale 2020-10-09, n. 202000063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202000063
Data del deposito : 9 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2020

N. 00368/2017 REG.RIC.

N. 00063/2020 REG.PROV.PRES.

N. 00368/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2017, proposto da
D I, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, domiciliato presso la Segreteria Tar Molise in Campobasso, via San Giovanni, S.n.c.;

contro

Prefettura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti

Giemme Services S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il provvedimento di revoca dell’accoglienza temporanea emesso dalla Prefettura di Isernia prot. n. 0025240 del 6.7.2017, notificato in data 19 luglio 2017, con cui il Prefetto di Isernia, Dott. Guida “dispone[va] la revoca delle misure di accoglienza” nei confronti dell’odierno ricorrente, unitamente ad altri 22 richiedenti asilo “con decorrenza 27 giugno 2017”;
2) tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di liquidazione delle competenze professionali depositata in data 18 settembre 2020 – prot. n. 2324 - dall’avvocato P S difensore di fiducia del sig. Igbinovia Douglas – C.F. provvisorio 3358029008 nato in Nigeria il 31 maggio 1993 nel procedimento iscritto al n. 368/2017 – definito in fase cautelare con ordinanze n. 425 del 13 novembre 2017 e n.13 del 12 gennaio 2018 ed in fase di merito con sentenza n. 406 del 21.06.18;

Rilevato che il suddetto è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da verbale n. 16 del 24 ottobre 2017 della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato;

Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Isernia acquisita al prot. 2067 del 29 novembre 2017, con la quale viene comunicato che “il nominato in oggetto non risulta dichiarante/percettore per gli anni d’imposta 2016 e 2017 di redditi imponibili, ai fini dell’imposta personale sul reddito”;

Considerato il disposto dell’art.14 e ss. del D.lgs. 142/2015 nonché quello dell’art. 8 del D.P.R. 21/2015;

Rilevato che per effetto dell’art.1 comma 322 della legge n.311/2004 non è più richiesto il preventivo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine;

Rilevato che nel caso in esame trova applicazione la tariffa professionale di cui al D.M. 10 marzo 2014 n.55, in vigore dal 3 aprile 2014;

Considerata, a tal fine, la pronuncia della Cassazione civile, sez. II, sentenza 28.09.2012 n. 16581 a mente della quale “L’incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite”;

Rilevato che in ragione dell’effettivo valore della controversia, della natura dei fatti in contestazione, della complessità e gravità del processo, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e dello stesso esito del giudizio, si ha motivo di ritenere che l’espletamento dell’incarico abbia richiesto un’applicazione ed un impegno minimo;

Visto l’art. 130 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115 Parte III -Patrocinio a spese dello Stato il quale prevede che: “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;

Visto l’art. 82, co.1 del

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