TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202102065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202102065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202102065
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2021

N. 02065/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00160/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Vibo Valentia, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Vibo Valentia del 22 ottobre 2015, cat. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 10 novembre 2021 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe il Questore di Vibo Valentia ha negato a -OMISSIS- il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.

Ciò in quanto nel periodo intercorrente tra il 2005 e il 2014 egli sarebbe stato controllato in compagnia di numerosi soggetti controindicati, non meglio individuati nel provvedimento, i quali sarebbero gravati di precedenti penali e di polizia.

2. – Il destinatario del provvedimento lo ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale deducendo che esso sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti, non essendogli imputata alcuna condotta da cui sia possibile desumere una mancanza di affidabilità;
sarebbe stato assunto in lesione del suo affidamento al mantenimento della licenza, concessagli nel 2009 e mai revocata;
non sarebbe stato adottato all’esito di un’istruttoria completa, basandosi solo su dati del tutto generici e non verificabili, non essendo state nemmeno indicate le generalità delle persone incontrate.

3. – Costituitasi per resistere l’amministrazione intimata, il ricorso è stato trattenuto in decisione il 10 novembre 2021.

4. – La giurisprudenza in materia di porto d’armi insegna che alla pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria attività valutativa, è consentito valorizzare vicende e situazioni personali del soggetto istante, che non assumano rilevanza penale, ma che risultano essere sintomatiche della mancanza del rigore indispensabile all’ottenimento di un provvedimento dai caratteri dell’urgenza ed eccezionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404;
Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812;
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 dicembre 2020 n. 2147)

Nondimeno, l’ampia discrezionalità dell’amministrazione deve essere contemperata da un’istruttoria puntuale e da una motivazione dettagliatamente circostanziata, ai fini di un coerente e razionale esercizio della medesima.

In particolare, le frequentazioni con persone gravate da precedenti di polizia possono rilevare ai fini del giudizio di inaffidabilità qualora emerga, da un lato, che le stesse si siano svolte in circostanze di tempo e luogo che ne escludono il carattere occasionale e, dall’altro, che sia stata valutata la loro concreta incidenza in ordine all’affidabilità o probabilità di abuso delle armi (TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 2 maggio 2019, n. 1210;
TAR Calabria – Reggio Calabria, 10 settembre 2013, n. 539)

Tuttavia, nel provvedimento oggetto di impugnativa non vi è alcun elemento idoneo a inferire il carattere assiduo e stabile della frequentazione con i soggetti pregiudicati, di cui non si indicano neppure le relative generalità.

Come correttamente sottolineato nelle memorie ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente “risulta impossibile stabilire se le segnalazioni siano indicative di una frequentazione ovvero costituiscano incontri occasionali, se i pregiudizi penali posti a carico degli “individui” siano antecedenti ovvero successivi alla data dei pretesi controlli/segnalazioni, se i procedimenti penali cui sono stati sottoposti gli stessi “individui” si siano conclusi con una sentenza di condanna o di assoluzione, se abbiano avuto corso o meno (per via di un procedimento di archiviazione)” .

Risulta integrata, quindi, quella mancanza di adeguata istruttoria, indice sintomatico di eccesso di potere, lamentata dal ricorrente, la cui domanda di annullamento deve trovare accoglimento.

6. – Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza.

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