TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-10-02, n. 202000053
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2020
N. 00053/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2019, proposto da
I.R.&B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, Adele Ollà', P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell’I.N.P.S. di Aosta del 9.09.19, comunicato a mezzo PEC in data 13.09.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda n. 0400906256/04000047/10000148) in data 27.02.19 e relativa al periodo 07.01.19/19.01.19;
- del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell’I.N.P.S. di Aosta del 9.09.19, comunicato a mezzo PEC in data 13.09.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda n. 0400906256/04000047/10000149) in data 29.03.19 e relativa al periodo 28.01.19/02.03.19;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette parte ricorrente di aver presentato domande di cassa integrazione ordinaria aventi come causale “eventi meteorologici” afferenti al periodo invernale e che L’INPS competente per territorio, con i provvedimenti in epigrafe indicati, rigettava tali domande con motivazione identica per tutti i provvedimenti di reiezione.
Tali provvedimenti reiettivi vengono impugnati dalla Società ricorrente deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e del D.M. 15 aprile 2016 n. 95442;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 11 D.M. 15 aprile 2016 n. 95442; eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di motivazione, difetto di idonea istruttoria, palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
Le parti hanno poi prodotto memorie a migliore illustrazione delle loro tesi.
All’udienza pubblica del 16 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso si appalesa infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
È utile preliminarmente richiamare la normativa di riferimento, costituita, in particolare, dal D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dal D.M n. 95442/2016 di attuazione della suindicata legge.
In primo luogo, dalla lettura dell’art. 11 del D.lgs.