TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-03, n. 202408816

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-03, n. 202408816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408816
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 08816/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08507/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8507 del 2019, proposto da
Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - U.N.M.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Foglietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, viale Gorizia n. 14, presso lo studio legale Sabatini - Sinagra - Sanci;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per il risarcimento dei danni

ex articolo 30, comma 5, del codice del processo amministrativo, conseguenti alla revoca del contributo concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 12, lettera f), della legge n. 383 del 2000 per l’annualità 2006;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali n. 1/II/2009 del 13 gennaio 2009, era stato revocato il “ contributo pari a 130.000,00 (centotrentamila/00) euro impegnato a favore dell’Associazione U.N.M.I.L. - Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, con decreto direttoriale del 27 dicembre 2006, per la realizzazione del progetto "Sport & Riabilitazione: Tutti in tuta", presentato ai sensi della lettera f) dell’art. 12 della legge 383/2000 per l’annualità 2006 ”.

La revoca si fondava sulle seguenti circostanze:

- l’intervenuta revoca parziale – con decreti n. 143/II/2007, n. 145/II/2008 e n. 311/II/2008 – di finanziamenti precedentemente concessi alla U.N.M.I.L.;

- “ il mancato assolvimento di una considerevole e consistente parte degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con [la medesima] Amministrazione per le annualità 2003, 2004, 2005 ”, che denotava “ la conclamata e reiterata incapacità dell’Associazione U.N.M.I.L. di gestire compiutamente i progetti ammessi a contributo ai sensi della legge n. 383 del 2000 e di portare a termine il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico prefissati, rispetto ai quali sono finalizzati i predetti contributi ”;

- “ la mancata ottemperanza dell’Associazione U.N.M.I.L. all’obbligo di restituzione delle anticipazioni già erogate per gli importi di cui ai decreti direttoriali del 6 giugno 2008 n. 145/11/2008 e del 1 agosto 2008 n. 311/II/2008, con conseguente necessità di attivare le polizze fideiussorie di cui alle convenzioni per le annualità 2003 e 2004 ”.

Nel decreto di revoca, veniva altresì precisato che “ le attività progettuali oggetto del succitato decreto direttoriale n. del 27 dicembre 2006 … non [erano] state eseguite, né avviate ”.

2. Con la sentenza n. 8944 del 9 agosto 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza bis , in accoglimento del ricorso dell’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, ha annullato il predetto provvedimento di revoca del finanziamento, atteso che:

la formulazione vigente dell’articolo 21 nonies della stessa legge [n. 241 del 1990] individua in 18 mesi il termine per l’adozione del provvedimento in autotutela, mentre la giurisprudenza ha commisurato in tale entità quello che prima era definito termine ragionevole;

conseguentemente rileva il dato formale del superamento di tale termine, atteso che il decreto di concessione risale al 27 dicembre 2006 ed è stato registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2007 mentre il provvedimento impugnato è del 13 gennaio 2009 ”.

3. Ciò premesso, la U.N.M.I.L. ricorre in questa sede per chiedere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della revoca del finanziamento.

In punto di diritto, la ricorrente rileva:

- l’antigiuridicità del comportamento tenuto dall’Amministrazione, risultante dalla sentenza n. 8944 del 2018;

- il nesso di causalità tra tale comportamento antigiuridico e il pregiudizio subito dall’associazione;

- il proprio comportamento teso a evitare il danno, essendosi – dapprima – “ inutilmente attivata per ottenere in via amministrativa lo sbocco del finanziamento non erogato ” e avendo –

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi